LA CONTRATTAZIONE SINDACALE E LE NUOVE FORME DI LAVORO: IL CASO DEI RIDERS.
Perplessità e prospettive a seguito dell’accordo firmato dalle parti del CCNL Logistica e Trasporti sui fattorini della gig economy.
A più di sei mesi di distanza dalla firma del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione le parti si sono riunite nuovamente attorno al tavolo delle contrattazioni per disciplinare la figura del rider.
Il 18 luglio 2018 i sindacati e le associazioni del trasporto hanno siglato un accordo nel quale i fattorini vengono qualificati come lavoratori subordinati ed inquadrati in una specifica area professionale. È, altresì, previsto un orario massimo settimanale di 39 ore, la possibilità di lavorare part-time e la durata massima del periodo di apprendistato è fissata in 3 anni. Il datore di lavoro, inoltre, è tenuto a dotare il lavoratore della attrezzatura di protezione individuale ed a provvedere alla copertura assicurativa contro terzi.
Il risultato raggiunto, seppur importante, risulta comunque incompleto.
La contrattazione tra le parti, ad avviso di chi scrive, è sicuramente la strada maestra da percorrere per giungere ad un risultato positivo (La Repubblica - Affari & Finanza - 09.07.18_articolo_Avv.Fusani) che assicuri diritti ai lavoratori e flessibilità alle piattaforme. Tuttavia, per essere veramente efficace un accordo è necessario che tutte le parti in causa siano chiamate al tavolo delle trattative.
L’accordo del 18 luglio, infatti, è stato siglato da sindacati ed associazioni datoriali che, ad oggi, non sono rappresentative né dei fattorini né delle piattaforme che gestiscono le consegne. Il rischio è, quindi, che l’accordo rimanga lettera morta e non trovi effettiva applicazione.
L’accordo in questione, inoltre, non sembra tener conto delle motivazioni contenute nella famosa sentenza n.778 del Tribunale di Torino, con cui alcuni riders sono stati riconosciuti come lavoratori autonomi ed in cui è stata data particolare rilevanza alla possibilità per il lavoratore di non eseguire la prestazione e dell’azienda di non riceverla. Tale questione non è stata approfondita dall’accordo, che prevede che il periodo di lavoro sarà determinato in coincidenza con gli orari indicati dal datore di lavoro e che comunque non potranno essere in nessun modo organizzati o sottoposti turni al lavoratore.
Appare dunque evidente la poca chiarezza del testo in merito agli orari e le modalità di svolgimento della prestazione ed è lecito pensare che ciò derivi proprio dalla assenza alle trattative delle rappresentanze delle piattaforme di distribuzione.
Come affermato già in precedenza, la via delle trattative è l’unica percorribile per uscire facilmente dalla dicotomia tra lavoro subordinato e lavoro autonomo senza tuttavia alcuna forzatura o snaturamento della prestazione, purché però il risultato sia condiviso da tutte le parti interessate. Solo in queste modo sarà possibile modellare una disciplina che garantisca le dovute tutele e la flessibilità necessaria.
Avv.Mario Fusani - Senior Partner GF Legal
10.08.18 - LA CONTRATTAZIONE SINDACALE E LE NUOVE FORME DI LAVORO: IL CASO DEI RIDERS. - © riproduzione riservata dello Studio GF LEGAL STP