PER LICENZIARE LE ASSENZE DEVONO ESSERE DI QUALITA’
E' di non poco interesse, la sentenza del Tribunale di Brindisi, Sezione Lavoro del 26 ottobre 2016 relativa ad un caso di contestazione fatta da un lavoratore alle ragioni poste a fondamento del suo licenziamento.
Nello specifico il lavoratore, ha lamentato la discriminatorietà del licenziamento, avendo la società indicato tra le assenze anche quelle determinate dall'esercizio dell'attività sindacale.
Il ricorrente, ha poi chiesto anche la reintegra nel posto di lavoro precedentemente occupato, oltre al pagamento dell'indennità risarcitoria dalla data di licenziamento sino all'effettiva reintegra ed al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.
Altro
Nello specifico il lavoratore, ha lamentato la discriminatorietà del licenziamento, avendo la società indicato tra le assenze anche quelle determinate dall'esercizio dell'attività sindacale.
Il ricorrente, ha poi chiesto anche la reintegra nel posto di lavoro precedentemente occupato, oltre al pagamento dell'indennità risarcitoria dalla data di licenziamento sino all'effettiva reintegra ed al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.
RIFLESSIONI SUL RITO FORNERO
SENTENZA dell'8 giungo 2016
Dott. Tatarelli Presidente estensore
Dott.ssa Miccichè Consigliere
Dott. Casciaro Consigliere
MASSIMA
La Corte d'Appello di Roma ha ritenuto ammissibile e tempestiva l'opposizione proposta in via meramente incidentale, nel c.d. Rito Fornero, a fronte dell'opposizione ritualmente proposta entro 30 giorni dalla controparte. In tal caso, infatti, in applicazione del diritto di difesa e del diritto al giusto processo, deve essere garantito il diritto all'impugnazione anche alla parte che ha lasciato spirassero inutilmente i termini per l'opposizione stessa.
Altro
LA DECORRENZA DELLA PRESCRIZIONE DEI DIRITTI NEL RAPPORTO DI LAVORO
Con sentenza n. 3460 del 16 dicembre 2015 il Tribunale di Milano si è pronunciato sul tema della prescrizione dei crediti retributivi di lavoratori assunti da un'impresa con oltre 15 dipendenti.
La decisione è di particolare interesse perché stabilisce che per i diritti di credito in questione a seguito dell'entrata in vigore dalla Legge Fornero (18 luglio 2012) la prescrizione decorre non durante il rapporto di lavoro, ma dalla data di cessazione del rapporto stesso. In effetti, la Legge Fornero ha per così dire reso preminente la tutela indennitaria rispetto a quella reintegratoria nel caso di licenziamento illegittimo in aziende con oltre 15 dipendenti.