SULLA NOZIONE DI STABILIMENTO IN MATERIA DI LICENZIAMENTI COLLETTIVI

E' di indubbia rilevanza anche per l'ordinamento italiano, la sentenza sul tema dei requisiti geografici-quantitativi in tema di licenziamenti collettivi della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (causa C-80/14 Union of Shop, Distributive and Allied Workers (USDAW) & B. Wilson / WW Realisation 1 Ltd (in liquidazione), Ethel Austin Ltd, & Secretary of State for Business, Innovation and Skills).
Nello specifico, le società WW Realisation ed Ethel Austin erano imprese di vendita al dettaglio, operanti con i marchi Woolworths ed Ethel Austin.
Altro

IL CONTRATTO A TERMINE DOPO IL D.L. 34 del 2014

L'istituto del contratto a termine è stato modificato dal recente intervento legislativo e oggi risulta caratterizzato da nuove quattro condizioni per addivenire alla sua stipula:
1) la clausola appositiva del termine va inserita nell'atto scritto, che deve richiamare espressamente i diritti di precedenza. Si tenga comunque presente che il sistema delle causali non scompare del tutto in quanto l'art. 10, 7°comma, del d. lgs. n. 368/2001 continua a prevedere l'esclusione dai limiti numerici dei contratti stipulati per alcune di esse, prima fra tutte la ragione sostitutiva e quella riferita alla stagionalità.
In proposito si può osservare che a volte il datore di lavoro ha dell'interesse ad indicare una causale sostitutiva nell'atto scritto, perché ciò gli consente alcuni vantaggi:
Altro

PRESTAZIONI DISCONTINUE E AMMORTIZZATORI SOCIALI

La gestione delle prestazioni discontinue e il riflesso sugli ammortizzatori sociali
di Mario Fusani
articolo pubblicato sul Quotidiano del Lavoro del Sole 24 ore del 23 Ottobre 2014
 
Le prestazioni discontinue o di durata limitata nel tempo, a parità di quantità lavorativa rispetto a prestazioni distribuite con maggior omogeneità, possono dare origine a trattamenti previdenziali ed assistenziali completamente differenti. La equiparazione del trattamento, invece, potrebbe ben assecondare le necessità della azienda, che otterrebbe prestazioni maggiormente flessibili in relazione alle punte di necessità e consentirebbe al lavoratore di raggiungere, più agevolmente, il medesimo risultato (Aspi, mini Aspi, o il nuovo istituto più egualitario che dovesse risultare dalle deleghe previste, qualora il Jobs Act dovesse essere definitivamente approvato).
Altro