ccnl nella logistica. Il dumping salariale e conseguenze appalti
contratto collettivo pirata nei rapporti di lavoro della logistica
31/10/2019

i contratti collettivi pirata

IL RICORSO A CCNL, POCO O PER NULLA RAPPRESENTATIVI, PUO' COMPORTARE IL DIFfONDERSI DI PROCESSI DI DUMPING CONTRATTUALE CON INEVITABILI RIPERCUSSIONI SU TUTTI I SOGGETTI - AVV. MARIO FUSANI.

Un effetto distorsivo sulla libera concorrenza, un palese contrasto con il dettato costituzionale, una prassi al di là delle regole ma che di regole si ammanta. Non a caso vengono definiti “contratti pirata”

Un tema molto delicato che investe il mondo della Logistica al pari di altri settori strategici per l’economia nazionale, è quello dei c.d. “Contratti Collettivi Pirata”. Vale a dire i contratti di lavoro firmati da sigle sindacali sconosciute e non rappresentative, a differenza dei CCNL considerati validi poiché firmati da organizzazioni sindacali datoriali e dei lavoratori rappresentative a livello nazionale.

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Il nodo è, in altre parole, quello di individuare i criteri per determinare quali siano i sindacati maggiormente rappresentativi, ai sensi dell’art. 39 della Costituzione, il cui quarto comma non è mai stato attuato con una Legge.

Per gli operatori della Logistica, sarà utile ricordare come su questo tema ci siano state molte discussioni rispetto alla possibilità di applicare il Contratto UNCI (Unione nazionale delle cooperative italiane) ripreso dalla Corte di Cassazione in diverse sentenze in cui veniva riconosciuto il mancato rispetto dei minimi salariali previsti dai corrispondenti CCNL siglati dai sindacati più rappresentativi.

SOMMARIO

 

 Il parere della Corte Costituzionale

Sul punto, tuttavia, giova ricordare come la stessa Corte Costituzionale nel 2015 abbia chiarito che tutti quei CCNL che prevedono una retribuzione più bassa per il socio lavoratore rispetto ai contratti collettivi del settore, non possono essere applicati.

Giova anche ricordare come poco dopo anche il Ministero del Lavoro, con la lettera circolare n. 7068 del 28 aprile 2015, ha subito informato gli Ispettorati territoriali del contenuto della sentenza, invitandole ad avvalersi delle conclusioni della Corte Costituzionale in occasione sia dell’attività di vigilanza, sia in sede di contenzioso.

Il ricorso da parte di aziende del settore a CCNL poco o per nulla rappresentativi, può comportare il diffondersi di processi di vero e proprio dumping contrattuale, con inevitabili ripercussioni su tutti i soggetti che fanno della Logistica una delle assi portanti del mercato del lavoro.

 

Le conseguenze dell’applicazione di un CCNL c.d. Pirata

1) Verifica livelli retributivi

Spesso taluni di questi Contratti prevedono delle retribuzioni che ben difficilmente possono dirsi rispettose dell’art. 36 della Costituzione che recita: “Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa”

Sul punto è opportuno evidenziare che la Giurisprudenza è intervenuta più volte contemperando la tutela della libera concorrenza, da un punto di vista della scelta della sigla sindacale, ma affermando il principio di efficacia e salvaguarda dei diritti dei lavoratori sui quali rischia di ricadere il maggior pregiudizio dalla scelta del CCNL, e a tutela dei quali sono quindi approntate una serie di garanzie.

Molto spesso, inoltre, l’utilizzo di Contratti di dubbia rappresentatività è distorto al punto da evidenziare il ricorso di tali contratti a prescindere da una coerente e logica loro applicabilità al settore di riferimento specifico.

In tali circostanze, va considerato che nel caso in cui il contratto individuale di lavoro sia regolato da un CCNL riferibile a un settore non corrispondente a quello dell’attività svolta dall’imprenditore, il lavoratore può richiamare la disciplina del CCNL corrispondente al corretto settore di riferimento, come termine di riferimento per la determinazione della retribuzione ai sensi dell'art. 36 della Costituzione; analogamente può essere utilizzato dall’Ispettorato (Nazionale o Territoriale) del Lavoro, come parametro per la determinazione della relativa contribuzione.

Alcune sentenze a tutela della retribuzione

Segnaliamo la sentenza del Tribunale di Milano Sez. Lavoro n. 1977/2016, secondo cui un lavoratore non può dirsi tutelato da una retribuzione che prevede una paga manifestamente non sufficiente a permettere un’esistenza dignitosa, è stata confermata dalla Corte d’Appello di Milano Sez. Lavoro n. 1885 del 28 dicembre 2017.

Secondo le indicazioni fornite nella Nota 26 luglio 2016, n. 14775, il  Ministero del Lavoro in riferimento ai contratti pubblici ha disposto che:  “la rilevanza che assume il contratto siglato dalle Organizzazioni comparativamente più rappresentative nell’ambito delle procedure di appalto pubblico è confermata dal fatto che lo stesso viene altresì individuato quale parametro di riferimento per la determinazione del costo del lavoro sia nella fase progettuale dell’appalto ai fini della determinazione dei relativi costi sia nella successiva fase di aggiudicazione dell’appalto ai fini dell’individuazione delle c.d. offerte anomale.

Sempre, tenendo conto quale riferimento, la problematica connessa al tema della retribuzione, non va trascurato che spesso le differenze esistenti in tal senso tra Contratti diversi, denotano come il minor salario previsto da un contratto rispetto all’altro, possa seriamente pregiudicare il diritto dei lavoratori a poter condurre un’esistenza libera e dignitosa e a far fronte alle ordinarie necessità della vita.

In merito a questo tema è opportuno ricordare che anche la Dottrina ha affermato che: Nell’ordinamento italiano l’aspetto retributivo delle condizioni di lavoro deve essere determinato ai sensi dell’art. 36 della Costituzione che, per l’appunto, nel fissare il diritto del lavoratore ad una retribuzione “giusta”, nel senso di proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente a soddisfare le necessità personali e familiari del lavoratore, ha mostrato, nel corso della sua esistenza, una “vitalità normativa” decisamente superiore ad altre norme costituzionali e dato supporto ad una consolidata interpretazione giurisprudenziale.

2) Annullo ed esclusione da gare di appalto

Il ricorso a CCNL pirata comporta inoltre un’altra importante conseguenza, vale a dire una alterazione della concorrenza. Spesso, infatti, gli scostamenti di costo medio orario, sono così forti da alterare la principale dinamica del mercato e cioè proprio la leale concorrenza tra operatori di settore.

Talvolta questi contratti, escludono o trascurano molti elementi riconducibili ai cosiddetti costi del lavoro, quali, solo a titolo esemplificativo: gli scatti di anzianità, i limiti percentuali di utilizzo e i relativi costi per quanto riguarda personale assunto a tempo determinato,  i contributi di assistenza contrattuale, obbligatori per tutte le categorie di lavoratori in qualsiasi momento del rapporto, l’EDR cioè l’ Elemento Distinto della Retribuzione, che non deve essere considerato, le incidenze di 13° e 14° mensilità che maturano, anche nei rapporti a termine, per ogni periodo di lavoro superiore a 15 giorni, e ogni 15 giorni di rapporto, le incidenze per malattia e per infortunio che, tra l’altro impongono un ulteriore onere pari all’integrazione di quanto corrisposto da INPS e INAIL per tali titoli, e ciò fino alla concorrenza dell’intera retribuzione, i costi per i fondi previdenziali e altri istituti.

Tutto ciò, comporta, in talune circostanze l’assegnazione di incarichi di lavoro ad un operatore invece che ad un altro proprio in virtù dell’utilizzo di un CCNL Pirata.

 

Alcune sentenze riguardo la concorrenza sleale

Anche su questo aspetto, così come visto in precedenza, è interessante leggere quanto affermato dalla Giurisprudenza allorquando, ad esempio, il Consiglio di Stato, con la sentenza n.2252 del 15 maggio 2017, ha stabilito che una determinazione complessiva dei costi del lavoro basata su un costo inferiore ai livelli economici minimi tabellari e al CCNL per i lavoratori del settore costituisce, per ciò solo, indice di inattendibilità economica dell’offerta e di lesione del principio della par condicio dei concorrenti ed è fonte di pregiudizio per le altre imprese partecipanti alla gara che abbiano correttamente valutato i costi delle retribuzioni da erogare.

Anche rispetto a tali circostanze la giurisprudenza, ad esempio il TAR Emilia - Romagna, Bologna, sez. II, con la sentenza del 6 dicembre 2017, n. 810, ha affermato che si tratta di violazioni dei più elementari principi di trasparenza e libera concorrenza, nonché di evidenti pratiche di dumping contrattuale.

3) Perdita di benefici normativi e contributivi

Relativamente a questo ultimo punto, in data 6 maggio 2019, è intervenuto l’Ispettorato Nazionale del Lavoro. La circolare n. 7/2019 dell’Ispettorato verte sulla corretta applicazione, in sede di vigilanza, della disposizione di cui all’art. 1, comma 1175, della L. n. 296/2006, vale a dire della norma secondo cui i benefici normativi e contributivi previsti in materia di lavoro sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del DURC, documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Tra le condizioni da verificare se il datore di lavoro possa o meno fruire dei benefici, il personale ispettivo dovrà svolgere un accertamento sul merito del trattamento economico/normativo effettivamente garantito ai lavoratori e non un accertamento legato ad una formale applicazione del contratto sottoscritto dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

In altri termini, atteso che la disposizione in parola chiede il “rispetto” degli “accordi e contratti collettivi stipulati da organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”, si ritiene che anche il datore di lavoro che si obblighi a corrispondere ai lavoratori dei trattamenti economici e normativi equivalenti o superiori a quelli previsti da tali contratti, possa legittimamente fruire dei benefici normativi e contributivi indicati dall’art. 1, comma 1175, della L. n. 296/2006; ciò, pertanto, a prescindere da quale sia il contratto collettivo “applicato” o, addirittura, a prescindere da una formale indicazione, abitualmente inserita nelle lettere di assunzione, circa la “applicazione” di uno specifico contratto collettivo.

Tuttavia, la valutazione di equivalenza di cui sopra non potrà tenere conto di quei trattamenti previsti in favore del lavoratore che siano sottoposti, in tutto o in parte, a regimi di esenzione contributiva e/o fiscale (come ad es. avviene per il c.d. welfare aziendale). Resta fermo che lo scostamento dal contenuto degli accordi e contratti collettivi stipulati da organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale determinerà la perdita di eventuali benefici normativi e contributivi fruiti.

Da quanto poc’anzi delineato emerge non solo il condizionamento del riconoscimento dei benefici contributivi ai datori di lavoro al rispetto degli accordi e dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative, ma anche il principio secondo cui nelle ispezioni, dovranno essere presi in considerazione i trattamenti economici e normativi effettivamente e sostanzialmente riconosciuti.

 

 

La creazione di un Codice Unico del CCNL proposto dal CNEL

Il Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro il 5 aprile u.s. ha presentato un ddl ai sensi dell'art. 99, comma 3, della Costituzione, per istituire un codice unico dei contratti collettivi nazionali di lavoro da realizzare in collaborazione con Inps.

Come esposto nella parte descrittiva della proposta di legge la creazione del codice unico identificativo nasce dalla necessità di dare un ordine alla Contrattazione Collettiva, che fino a questo momento non è stata né organica, né sistematica e si inquadra anche nell’ambito delle azioni volte ad arginare il fenomeno della Contrattazione Pirata quale limite allo sviluppo del mercato, trattandosi di uno strumento capace di alterare la libera concorrenza tra gli operatori del settore.

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DURA LEX, SED LEX
La Corte d’Appello di Milano, con sentenza 17 maggio 2019, ha riformato una sentenza di primo grado, stabilendo il diritto dei soci lavoratori di una cooperativa alla maggiore retribuzione del CCNL di settore (Legacoop, Confcoperative e Agci) rispetto a quella riconosciuta in base a un contratto siglato da associazioni sindacali di minore rappresentatività (CCNL Unci-Confsal). La sentenza ha anche precisato come la natura di organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative può essere valutata comparando il numero di imprese associate, il numero di addetti e soci delle stesse e il loro fatturato.

 

LO DICE LA CARTA
Questi gli articoli della nostra Costituzione richiamati nell’articolo in pagina:
Articolo 36
Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa. La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge. Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.
Articolo 39
L'organizzazione sindacale è libera. Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge. E`condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica. I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.

 

 

@RIPRODUZIONE RISERVATA - I CONTRATTI COLLETTIVI PIRATA. RAPPORTI DI LAVORO E LOGISTICA - Avv. Mario Fusani - GF Legal - articolo pubblicato su Il Giornale della Logistica giugno/2019