L’ORARIO DI LAVORO E LE PAUSE NEI LUOGHI DI LAVORO PER CHI OPERA NEL SETTORE DELLA LOGISTICA | IL GIORNALE DELLA LOGISTICA
Le pause nei luoghi di lavoro. L’analisi da un punto di vista generale con un focus sul regime delle pause nell’ambito del settore della logistica.
Sta facendo molto discutere in Spagna, e inevitabilmente anche in altri paesi dell’Unione Europea, una recente sentenza della sezione sociale dell’alto tribunale dell’Audiencia Nacional, che ha rigettato il ricorso presentato dal Sindacato Comisiones Obreras, in relazione al meccanismo di registrazione oraria di una società operante nel settore dell’Energia
Tale sistema, infatti, impone ai dipendenti di marcare l’uscita e l’entrata per ogni pausa caffè o sigaretta.
In questo articolo:
- LA SENTENZA SPAGNOLA
- ORARIO DI LAVORO: LA PAUSA E IL RIPOSO
- CCNL TRASPORTO E SPEDIZIONI MERCI: ORARIO DI LAVORO
- COSA SI INTENDE PER ORARIO DI LAVORO
- CENTRO STUDI EUROPEO SULL’AUTOTRASPORTO
LA SENTENZA SPAGNOLA
Secondo i Giudici spagnoli, il tempo connesso a queste pause non può essere considerato tra i diritti acquisiti dai lavoratori.
La sentenza, inoltre, afferma che l’impresa possa adottare un regolamento, attraverso il quale si preveda l’inserimento di un codice con cui i dipendenti debbano indicare ogni volta a cosa sia dovuta la pausa.
Questa sentenza, che quasi certamente sarà impugnata, è l’occasione per fare il punto sulle pause nei luoghi di lavoro dapprima da un punto di vista generale e poi focalizzando l’attenzione sul regime delle pause nell’ambito del settore della logistica.
ORARIO DI LAVORO: LA PAUSA E IL RIPOSO
In primo luogo, quindi, per quel che concerne la generale normativa sull’orario di lavoro, va ricordato come questa preveda l’obbligo di rispettare una pausa minima, non stabilendo anche che la pausa debba essere retribuita.
A questo principio esistono però delle eccezioni come ad esempio l’obbligo di pausa di 15 minuti per quei lavoratori che operano davanti a pc.
Tra le pause principali possono essere annoverate: la pausa minima di 10 minuti, la pausa per il pranzo, la peculiare pausa per i lavoratori che operano al pc così come poc’anzi richiamata, la pausa per i lavoratori domestici, la pausa per i lavoratori del settore trasporti.
In ogni caso, è utile ricordare che nel nostro sistema, alla luce del D. Lgs. 66/2003, e di alcune circolari del Ministero del Lavoro, tra cui la n. 8 del 3 marzo 2005, quando l’orario di lavoro supera le 6 ore, il lavoratore può usufruire di una pausa.
In genere le modalità e la durata sono disciplinate nei singoli Contratti Collettivi Nazionali.
La legge, tuttavia, prevede che qualora non vi sia alcuna previsione nei Contratti Collettivi, il lavoratore ha diritto ad una pausa di durata non inferiore a 10 minuti consecutivi.
E’ invece il datore di lavoro che, sulla base delle esigenze di carattere tecnico-produttive relative alla specifica attività lavorativa, può indicare quando collocare la pausa.
Ciò, quindi potrà avvenire in qualsiasi periodo della giornata, e quindi, non necessariamente trascorse le 6 ore di lavoro.
A titolo di esempio, quindi, se la giornata lavorativa dovesse essere organizzata secondo il modello “spezzato” (8.30-12.30 – 13.30-17.30) la pausa potrebbe aver luogo in coincidenza con il momento di sospensione dell’attività.
Di natura diversa, è invece il regime del riposo, fermo restando il principio secondo cui, il lavoratore ha diritto a 11 ore di riposo consecutivo ogni 24, calcolate dall’ora di inizio della prestazione di lavoro.
Quest’ultimo periodo di riposo minimo non può essere diminuito da accordi tra le parti.
CCNL TRASPORTO E SPEDIZIONI MERCI: ORARIO DI LAVORO
Con riferimento al settore della logistica, è utile ricordare come il CCNL di riferimento intervenga anche nell’ambito delle pause con alcune specifiche previsioni.
In particolare, l’art. 8 del CCNL Trasporto e spedizione merci – Confetra, prevede che l’orario di lavoro per il personale non viaggiante sia di norma di 39 ore settimanali con un massimo di 8 ore giornaliere, ripartite fra il lunedì e il venerdì.
L’orario di lavoro potrà altresì essere distribuito fra il martedì ed il sabato, mentre, la durata media della settimana lavorativa non può superare le 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario, da calcolarsi su un arco temporale di 6 mesi al netto delle giornate non lavorate ma retribuite.
Durante la giornata, i lavoratori, anche in relazione all'organizzazione del lavoro aziendale, per la consumazione del pasto hanno diritto ad una pausa non retribuita, da un minimo di 30 minuti ad un massimo di 120 minuti.
Eventuali specifiche esigenze produttive, saranno oggetto di esame a livello aziendale e/o territoriale e potranno comportare l’estensione della pausa sino ad un massimo di 180 minuti fermo restando il pagamento, a titolo di orario disagiato, di una maggiorazione pari al 10% della retribuzione oraria per il periodo di maggior estensione della pausa, ovvero mensilmente saranno maturate due ore di permesso retribuito.
Con ancor più specifico riferimento al regime delle pause, è questa volta l’art. 10 del citato CCNL ad intervenire sul tema.
Con tale previsione, il CCNL riconosce che il riposo settimanale cada di domenica salvo le eccezioni di legge.
Inoltre, per i lavoratori per i quali è ammesso il lavoro nei giorni di domenica con riposo compensativo in un altro giorno della settimana, la domenica sarà considerata giorno lavorativo, salva l'applicazione delle maggiorazioni per lavoro notturno o straordinario, mentre sarà considerato festivo, a tutti gli effetti, il giorno fissato per il riposo compensativo.
Qualora invece, intervengano modificazioni dei turni di riposo, i lavoratori saranno preavvisati entro il terzo giorno precedente a quello fissato per il riposo stesso, con diritto, in difetto - per il giorno in cui avrebbero dovuto avere il riposo - ad una maggiorazione del 40%.
Per quanto invece concerne il personale viaggiante, l’orario di lavoro settimanale è stabilito in 39 ore.
La durata media della settimana lavorativa non può superare le 48 ore.
La durata massima della settimana lavorativa può essere estesa a 60 ore solo se su un periodo di 6 mesi, al netto delle giornate non lavorate ma retribuite, la media delle ore di lavoro non supera il limite di 48 ore settimanali.
COSA SI INTENDE PER ORARIO DI LAVORO
Agli effetti delle disposizioni di cui abbiamo dato conto, per orario di lavoro, si deve intendere, ogni periodo compreso fra l'inizio e la fine del lavoro durante il quale il lavoratore autista è sul posto di lavoro, a disposizione del datore di lavoro ed esercita le sue funzioni o attività ossia:
- il tempo dedicato a tutte le operazioni di autotrasporto; in particolare la guida, il carico e lo scarico, la pulizia e la manutenzione tecnica del veicolo, ogni altra operazione volta a garantire la sicurezza del veicolo e del carico o ad adempiere agli obblighi legali o regolamentari direttamente legati al trasporto specifico in corso, incluse la sorveglianza delle operazioni di carico e scarico, le formalità amministrative di polizia e di dogana o altro;
- i periodi di tempo durante i quali il lavoratore mobile non può disporre liberamente del proprio tempo e deve rimanere sul posto di lavoro, pronto a svolgere il suo lavoro normale, occupato in compiti connessi all'attività di servizio.
Va, inoltre ricordato come, per i tempi di disponibilità in cui il lavoratore mobile, pur non dovendo rimanere sul posto di lavoro, deve tenersi a disposizione per rispondere ad eventuali chiamate con le quali gli si chieda di iniziare o di riprendere la guida o di eseguire altri lavori, è dovuto unicamente il trattamento di trasferta.
Infine, in relazione all’orario di lavoro e modalità di prestazione del personale viaggiante impiegato in mansioni discontinue, in deroga a quanto previsto dall’art. 11 comma 1, per il personale viaggiante inquadrato nel livello 3° Super e 3° livello Super Junior, il cui tempo di lavoro effettivo non coincide con i tempi di presenza a disposizione in ragione di oggettivi vincoli di organizzazione derivanti dalla tipologia dei trasporti, in genere di carattere extraurbano, che comportino assenze giornaliere continuate per le quali spetta l'indennità di trasferta e che utilizza veicoli che rientrano nel campo di applicazione dei Regolamenti UE 561/06, 3821/85 e 165/2014, la cui attività comporti l’alternanza tra periodi di lavoro con periodi di pausa, di riposo o di inattività, il limite dell’orario ordinario di lavoro è di 47 ore settimanali.
CENTRO STUDI EUROPEO SULL’AUTOTRASPORTO
In conclusione di questo articolo, con cui abbiamo voluto dare un contributo quanto più possibile pratico, basato sulle norme vigenti per il settore con riferimento al delicato tema delle pause, riteniamo utile altresì sottolineare come affermato dal Centro Studi Europeo sull’autotrasporto, uno degli ambiti che maggiormente interessano il grande mondo della Logistica, che la politica dei trasporti dell’Unione Europea, disciplinata dal titolo VI (articoli da 90 a 100) del Trattato sul Funzionamento dell'UE, è una delle politiche comuni più strategiche dell'Unione, e mira a garantire una circolazione efficiente, sicura e libera delle persone e delle merci in tutta l'UE sfruttando tutte le modalità di trasporto (su strada, ferroviario, per via navigabile e aereo).
Per rendere concreto il senso di questa politica, il rispetto delle norme indicate e descritte è quindi fondamentale per tutti gli operatori
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