12/03/2020
 

Operatori, portuali e marittimi al tempo del coronavirus | SHIPMAG

I lavoratori del settore marittimo sono tra quelli che per ragioni intrinseche alle loro attività possono essere maggiormente esposti a rischi riconducibili al diffondersi di epidemie o pandemie.

L'intevento di Mario Fusani, giuslavorista ed arbitro, sul magazine digitale, diretto da Vito de Ceglia, dedicato ai settori portuale, logistico e marittimo.

In considerazione all'emergenza epidemiologica da covid19, risulta particolarmente interessante esaminare da un punto di vista giuslavoristico quali siano i meccanismi di tutela previsti per gli operatori del settore. Prima di tutto, da un punto di vista generale, è utile ricordare che i lavoratori del settore marittimo beneficiano di una specifica disciplina, spesso più vantaggiosa rispetto a quella prevista per gli altri lavoratori, relativamente all’ammontare e alla durata dell’indennità concessa in caso di malattia.

In caso di inabilità temporanea assoluta possono infatti usufruire dell’indennità per una durata pari al massimo di un anno dalla data dello sbarco (anziché quella più frequente di 180 giorni) e percependo una prestazione pari al 75% della retribuzione percepita negli ultimi trenta giorni (mentre l’indennità prevista per la generalità dei lavoratori varia fra il 50% e il 66,66% della retribuzione giornaliera).  Possono beneficiare inoltre di speciali prestazioni, riservate unicamente ai lavoratori del settore marittimo, in caso di inidoneità all’imbarco conseguente a malattia.

I lavoratori marittimi fruiscono delle indennità di malattia mediamente per durate circa sei volte più lunghe degli altri lavoratori. Percepiscono mediamente indennità di importo superiore rispetto a quelle percepite dai lavoratori non appartenenti al settore (mediamente 105 euro al giorno contro i 40 euro al giorno dei lavoratori non marittimi).

Ora, entrando invece più nello specifico ed esaminando alcuni dei principali Ccnl del settore con le relative previsioni rispetto alla questione molto attuale del rischio epidemico, emerge come il contratto che principalmente affronta la questione sia quello dei marittimi imbarcati nelle navi da crociera, un settore peraltro molto interessato da queste tematiche come la recente cronaca ha evidenziato.

Tale Ccnl, sottoscritto tra Confitarma – Filt-Cgl – Fit-Cisl – Uiltrasporti, prevede in modo analitico, all’art. 41 una specifica indennità per rischi epidemici. Infatti, viene previsto che quando la nave approda in un porto riconosciuto colpito da malattia epidemica con ordinanza del Ministero competente verrà corrisposta a tutto l’equipaggio un’indennità pari al 10% della paga tabellare per il periodo che decorre dall’arrivo al porto infetto fino al giorno della libera pratica al porto successivo, ma non oltre i quindici giorni dalla partenza dal porto infetto. L’indennità è dovuta anche nell’ipotesi in cui l’ordinanza del Ministero competente sia emanata successivamente alla data dell’arrivo della nave al porto infetto, ma con riferimento al tempo dell’approdo o della permanenza della nave in detto porto. L’indennità è dovuta anche nell’ipotesi in cui la patente rechi l’annotazione dell’esistenza di uno stato epidemico di colera o peste, o vaiuolo, o tifo petecchiale, o febbre gialla, ma occorre che nell’annotazione sulla patente ricorra testualmente l’espressione “epidemia” o “stato epidemico”.

Quando si manifesti a bordo un caso di colera, di peste, di vaiuolo, di tifo petecchiale o di febbre gialla, è dovuta all’equipaggio la stessa indennità sopra prevista dal momento della partenza della nave dall’ultimo porto, ma in ogni caso con decorrenza da non oltre quindici giorni prima della malattia fino ai giorni dell’ammissione della nave a libera pratica. Non solo, è altresì interessante evidenziare come lo stesso Ccnl, contenga anche una previsione relativa alle assicurazioni contro la tubercolosi e la disoccupazione. Risulta però evidente che le patologie ivi previste non contemplino il Covid 19 (altrimenti detto Coronavirus).

Sul punto ci permettiamo però di evidenziare che il trattamento potrebbe essere esteso ed applicato analogicamente, nonostante le previsioni contrattuali siano abbastanza tassative. Ma la virulenza della diffusione, le conseguenze dannose ed anche mortali, la estrema facilità di diffusione della malattia, unitamente al fatto che oggettivamente, il Covid-19 non era nemmeno lontanamente conosciuto ai tempi della redazione del Ccnl, riteniamo che siano tutti elementi che possano giustificare un trattamento analogo.

 

Mario Fusani

A cura di Mario Fusani, giuslavorista ed esperto di Arbitrato nel diritto del Lavoro

Per leggere l'aricolo completo su ShipMag.it, vai al

LINK DELL'ARTICOLO

 

MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTO TEMA
I nostri contributi hanno lo scopo di informare e fornire aggiornamenti, ad aziende ed associazioni, per comprendere ed affrontare i cambiamenti del mondo del lavoro e societario.
Ogni tema merita di essere affrontato e approfondito tenendo conto delle esigenze di ogni singola realtà aziendale.
Per questo motivo ci rendiamo disponibili a fornire maggiori informazioni sui temi trattati.
CONTATTACI

Se desideri semplicemente restare aggiornato sui temi del diritto del lavoro e sindacale, diritto commerciale e societario 
Seguici sui nostri canali social  Linkedin | Twitter
Iscriviti alla Newsletter qui

 

 

@RIPRODUZIONE RISERVATA - OPERATORI, PORTUALI E MARITTIMI AL TEMPO DEL CORONAVIRUS | SHIPMAG -  articolo dell' Avv. Mario Fusani - GF Legal - pubblicato sul portale Shipmag