15/09/2021

LAVORATORI E AZIENDE DEL TRASPOSTO SU STRADA | IL GIORNALE DELLA LOGISTICA

"DOCUMENTO RAPPORTO DI LAVORO" TRA I DOCUMENTI DA PRESENTARE IN CASO DI CONTROLLO PER Dimostrare la REGOLARITA' DEI RAPPORTI DI LAVORO PER COLORO CHE GUIDANO MEZZI DI TRASPORTO.

Durante la guida, di qualsiasi veicolo destinato al trasporto di cose per conto di terzi, i conducenti devono recare con sé tutta la documentazione idonea a dimostrare il titolo in base al quale prestano servizio presso l'impresa di trasporto.

 

Ogni conducente deve avere con sé il c.d. “Documento rapporto di lavoro”, nell’ambito della più generale Lista di controllo prevista dal Ministero dei Trasporti.

Infatti, ai sensi di quanto prevede l’art. 12 del D.M. n. 212 del 22 maggio 1998, durante la guida di qualsiasi veicolo destinato al trasporto di cose per conto di terzi, i conducenti devono recare con sé tutta la documentazione idonea a dimostrare il titolo in base al quale prestano servizio presso l'impresa di trasporto.

Inoltre, in caso di veicoli noleggiati, la documentazione deve dimostrare il rapporto che lega il conducente all'impresa locataria.

Qualora il conducente risulti sprovvisto, a qualsiasi controllo su strada, di tale documentazione, l'ufficio dell'agente che ha accertato il fatto, invita l'impresa a mezzo raccomandata con avviso a fornire all'ufficio o comando competente per territorio cui l'agente appartiene, la prova del corretto rapporto che lo legava all'azienda, entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito.

Il rischio per l’azienda, nel caso di inadempimento a tale obbligo, è quello di essere segnalata all'Ispettorato del lavoro, per le opportune verifiche, con il rischio di poter subire l'applicazione delle sanzioni disciplinari del caso.

Con riferimento al documento sopra citato, va aggiunto che esso è obbligatorio per tutti i conducenti, siano essi italiani, comunitari od extracomunitari, i quali si trovino a guidare di mezzi adibiti al trasporto di cose per conto di terzi in ambito nazionale.

Il Comitato Centrale per l’albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi con la Delibera del 27 gennaio 2005, n. 1/2005 ha precisato per ogni tipologia di contratto di lavoro di quali documenti devono essere in possesso i conducenti.

QUALE CONTRATTO PER IL LAVORATORE DEL TRASPORTO SU STRADA

Ricordiamo, seppur in forma sintetica, quali siano le tipologie di rapporto individuate nella Delibera n.1/2005 e quali documenti sia richiesto di custodire per ciascuna forma di lavoro.

  • Lavoratori subordinati e soci lavoratori di società cooperativa con rapporto di lavoro subordinato: per i quali è richiesto l’originale o copia autentica del contratto di lavoro o dell’ultimo foglio paga;
  • Lavoratore comandato o distaccato: per il quale è richiesto l’originale o copia autentica della lettera di comando o di distacco e dell’ultimo foglio paga.
  • Lavoratore con contratto di somministrazione: per il quale è richiesta copia autentica del contratto di somministrazione concluso tra l’impresa somministratrice e l’utilizzatore, in corso di validità.
  • Lavoratori autonomi e soci lavoratori con rapporto di lavoro autonomi: per il quale è richiesto l’originale o copia autentica del contratto di lavoro o dell’ultimo foglio individuale di paga.
  • Titolare di impresa individuale: al quale è richiesta la patente di guida, nonché libretto di circolazione del veicolo condotto.
  • Socio di società di persone: al quale è richiesto il certificato di iscrizione al registro delle imprese in corso di validità e non anteriore a sei mesi.
  • Collaboratore familiare: al quale è richiesto il certificato di iscrizione agli enti previdenziali in corso di validità e non anteriore a sei mesi.
  • Soci di uno dei raggruppamenti di cui all’art. 1, comma 2, lettera e) della legge 23 dicembre 1997, n. 454 (società): al quale è richiesto l’estratto autentico del libro soci non anteriore a sei mesi.
  • Amministratori di società di capitali: al quale è richiesto il certificato di iscrizione della società nel Registro delle imprese, con indicazione del consiglio di amministrazione, in corso di validità e non anteriore a sei mesi.

 

Mario Fusani

Estratto dall'articolo pubblicato su "Il Giornale della Logistica" 

 

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15.09.2021 @RIPRODUZIONE RISERVATA - LAVORATORI E AZIENDE DEL TRASPOSTO SU STRADA | IL GIORNALE DELLA LOGISTICA -  Avv. Mario Fusani - GF Legal - pubblicato sul portale Il Giornale della Logistica