DISTACCO DEI LAVORATORI DEL TRASPORTO SU STRADA | IL GIORNALE DELLA LOGISTICA
tre provvedimenti normativi che costituiscono il c.d. pacchetto mobilità in materia di autotrasporto.
Il Distacco all’estero, con particolare riferimento all’ambito Comunitario nel settore del trasporto su strada è un istituto lavoristico di particolare rilevanza proprio in virtù delle specifiche attività coinvolte e delle peculiari esigenze aziendali anche con riferimento al più generale comparto delle società del trasporto su strada e della logistica.
I lavoratori distaccati sono coloro che vengono inviati dal datore di lavoro a prestare servizio in un altro stato membro in via temporanea, nell’ambito di un contratto di servizi, in un distacco infragruppo o un contratto di assunzione tramite agenzia interinale.
Il Consiglio dell'Unione Europea è intervenuto sul tema del distacco a favore delle aziende del settore del trasporto con il c.d. pacchetto mobilità
IN QUESTO ARTICOLO:
- Pacchetto mobilità in Gazzetta Ufficiale
La Corte di Giustizia Europea sul distacco dei lavoratori
Quando un lavoratore può essere considerato distaccato
PACCHETTO MOBILITA' IN GAZZETTA UFFICIALE
Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (L.249) del 31 Luglio 2020, sono stati pubblicati i tre provvedimenti normativi che costituiscono tale pacchetto mobilità in materia di autotrasporto.
Tra gli elementi più importanti da considerare in relazione alla Direttiva da ultimo citata, è utile evidenziare che il pacchetto interviene con una serie di norme sul distacco dei conducenti.
In primo luogo, tali norme, specificano che i conducenti professionali che effettuano servizi di trasporto merci o passeggeri avranno diritto alla parità di retribuzione a parità di lavoro nello stesso luogo.
Secondo aspetto da segnalare riguarda l’applicazione del principio secondo cui se un'operazione è organizzata in modo da mantenere intatto il collegamento tra il lavoro del conducente e il paese di stabilimento, il conducente sarà escluso dalle norme in materia di distacco.
In virtù di ciò le operazioni di trasporto bilaterale sono esplicitamente escluse.
Inoltre, nel percorso verso il paese di destinazione e nel percorso di ritorno è consentita un'ulteriore attività di carico/scarico merci in entrambe le direzioni, oppure nessuna attività nel percorso di andata e fino a due attività nel percorso di ritorno senza che ciò rientri nel regime di distacco.
A ciò, va aggiunto che il trasporto internazionale in transito attraverso il territorio di uno Stato membro non costituisce una situazione di distacco.
LA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA SUL DISTACCO DEI LAVORATORI
Corte di Giustizia Europea ha confermato l’applicazione della normativa sul distacco dei lavoratori anche agli autisti che effettuano servizio di trasporto internazionale e di cabotaggio.
QUANDO UN LAVORATORE PUO’ ESSERE CONSIDERATO DISTACCATO
Un lavoratore può essere considerato distaccato nel territorio di uno Stato membro, sotto il profilo della direttiva 96/71, solo se l’esecuzione del suo lavoro presenta un legame sufficiente con tale territorio, il che presuppone una valutazione globale di tutti gli elementi che caratterizzano l’attività del lavoratore interessato. L’esistenza di un simile legame con il territorio interessato può risultare, in particolare, da caratteristiche della prestazione di servizi alla cui fornitura è assegnato il lavoratore.
Nel caso di lavoratori mobili quali gli autisti del trasporto internazionale su strada assume rilievo a tale scopo stabilire il grado di intensità del legame delle attività svolte da tali lavoratori con lo Stato membro interessato, nell’ambito della fornitura del servizio di trasporto, tenendo conto:
- delle operazioni di carico o scarico di merci;
- della manutenzione o della pulizia dei veicoli di trasporto, purché effettivamente compiute dall’autista interessato, e non da terzi.
Invece, non può essere considerato distaccato, ai sensi della direttiva 96/71, un lavoratore che svolga prestazioni di carattere molto limitato nel territorio dello Stato membro nel quale è inviato.
Estratto dall'articolo pubblicato su "Il Giornale della Logistica"
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