COOPERATIVE E CONSORZI | IL GIORNALE DELLA LOGISTICA
l'importanza della giusta scelta della forma societaria tra cooperativa e consorzio anche in relazione ai risvolti giuslavoristici.
Dalla cooperativa al consorzio di cooperative: il metodo sistematico e strategico, che permette di creare una struttura, organizzata, che possa individuare azioni idonee ed adeguate a razionalizzare costi di gestione e del personale, sfruttando le opportunità dei contratti di appalto.
La cooperativa è un’aggregazione che mira al maggior profitto, costituisce una vera e propria unione di soggetti privati, il cui scopo è quello di organizzare e gestire, in comune, un’impresa, nell’ambito della quale i partecipanti cooperano con un obiettivo condiviso, suddividendo, equamente, i risultati del lavoro.
La cooperativa viene costituita con un preciso scopo “mutualistico”, quello cioè di gestire, in comune, un’impresa favorendo direttamente i soci che ne fanno parte e producendo beni e servizi destinati anche a questi ultimi.
L’atto più importante nella costituzione di una cooperativa è sicuramente lo Statuto, con cui vengono definite le attività, gli scopi e gli assetti normativi destinati a regolamentare la partecipazione dei soci alla vita della cooperativa.
IN QUESTO ARTICOLO:
- Le cooperative Statuto e disciplina del Socio-Lavoratore
- Differenza tra Cooperativa e Consorzio
- Il Commodity Outsourcing e lo Strategic Outsourcing
- Contratto di Appalto
LE COOPERATIVE STATUTO E DISCIPLINA DEL SOCIO-LAVORATORE
Nello Statuto, è importante non solo prestare attenzione tanto nella parte in cui esso definisce la struttura e gli obbiettivi della cooperativa, ma anche nella parte in cui vengono stabilite le responsabilità e i motivi di esclusione e recesso dei soci.
Molte delle problematiche che solitamente coinvolgono tale tipologia di società, derivano dalla circostanza che il socio della cooperativa è anche lavoratore dipendente di quest’ultima.
Per tale ragione, il Legislatore è intervenuto sulla materia con la Legge 142 del 2001, volta a regolamentare la convivenza tra rapporto di lavoro e rapporto associativo.
La Legge 142/01 che regola i rapporti di lavoro dei soci di cooperativa prevede, infatti, l’esistenza, o meglio co-esistenza, di un doppio rapporto:
- il rapporto associativo, alla base della cooperativa, e
- il rapporto di lavoro, per cui il socio lavoratore presta la sua attività lavorativa in favore della cooperativa.
È evidente, nel caso di specie, l’intersezione nella stessa figura, quella cioè del socio lavoratore, tra le regole che disciplinano i rapporti tra soci (in primis lo Statuto societario) e quelle che disciplinano il rapporto di lavoro (CCNL).
La peculiarità di questo sistema “binario” emerge in modo particolare in caso di risoluzione del rapporto di lavoro del socio-lavoratore. Per poter correttamente risolvere il rapporto di lavoro del socio lavoratore sarà, infatti, necessario procedere preliminarmente alla esclusione, secondo le regole e le modalità previste dallo Statuto della cooperativa, del socio.
Solo dopo che il vincolo sociale sarà sciolto, si potrà procedere anche alla risoluzione del rapporto di lavoro.
DIFFERANZA TRA COOPERATIVA E CONSORZIO
Per ottenere risultati ancor più soddisfacenti, spesso le cooperative possono decidere, in fase successiva, di unirsi tra loro dando vita ad un consorzio di cooperative.
Il Consorzio, di fatto, è la classica forma giuridica per la cooperazione tra imprese, ove più imprenditori collaborano assieme, in modo duraturo, con contenimento costi.
Esso è una aggregazione volontaria di distinti imprenditori, che si uniscono in un consorzio che fungerà poi da coordinatore.
Anche in questo caso è necessario prestare molta attenzione nella redazione del contratto con cui viene sancita l’aggregazione tra le varie imprese. Oltre alle questioni legate alla forma di tale contratto, è necessario prevedere specifiche regole sulla base della attività oggetto del consorzio.
Nel caso, in cui, ad esempio, il Consorzio debba svolgere attività esterna, nel contratto, ne andrà stabilita la sede e le modalità di formazione nonché liquidazione del fondo consortile.
Anche in questo caso, inoltre, sarà importante stabilire nel contratto le modalità di recesso dei consorziati.
IL COMMODITY OUTSOURCING E LO STRATEGIC OUTSOURCING
Sempre più imprese della filiera, infatti, tendono ad esternalizzare le singole attività utilizzando il sistema del Commodity Outsourcing.
Il commodity outsourcing, di fatto, riguarda le decisioni tattiche di esternalizzazione di attività logistiche di base, quali, ad esempio:
- l’affidamento a terzi del trasporto delle merci, oppure
- l’affidamento alle cooperative per la gestione della movimentazione del magazzino.
L’esternalizzazione dei servizi logistici può avere dei vantaggi, in quanto permette all’imprenditore di trasformare i costi fissi in costi variabili proprio perché comporta, di fatto, una riduzione dei costi del personale, dello stoccaggio e del trasporto.
Con questo sistema, peraltro, si ottiene anche una riduzione dei costi dei fornitori e una gestione degli aspetti burocratici da parte del fornitore stesso, per conto della committenza, previa stipula di adeguati accordi a tutela di entrambe le parti.
E’ necessario, in ogni caso, considerare anche gli svantaggi dell’esternalizzazione, ovvero, un minore controllo da parte del committente sulle attività dei soggetti che si occupano delle attività esternalizzate e valutare una sorta di rischio di perdita del know – how.
A ciò si affianca, anche lo “Strategic Outsoucing” che consiste nell’affidamento a società terze del processo logistico, tra cui, ad esempio, lo stoccaggio.
Di fatto, si tratta di un metodo sistematico e strategico, che permette di creare una struttura, organizzata, che possa individuare, per le singole categorie di spesa, azioni strategiche idonee ed adeguate a razionalizzare ed ottimizzare gli acquisti riducendo i costi.
Pertanto, lo Strategic Outsourcing ha, quindi, lo scopo di ridurre i costi fissi.
Grazie alla partnership con aziende esterne, infatti, è possibile affidare la gestione del magazzino e il confezionamento di prodotti a esperti del settore, i quali possono offrono servizi logistici di qualità.
In questo caso, sarà essenziale costruire degli accordi di partnership adeguati, con le relative tutele e manleve, soprattutto in ottica di prevenzione nei confronti del “main contractor” per eventuali danni che potrebbero essere arrecati dalle aziende esterne a cui verranno appaltate le attività.
CONTRATTO DI APPALTO
L’esternalizzazione di un servizio o la realizzazione di un opera, infatti, può nascondere molte insidie, soprattutto qualora si decida di ricorre ad un contratto d’appalto.
In caso di esternalizzazione di servizi, è necessario prestare molta attenzione anche in fase di affidamento della commessa, al CCNL applicato presso tale azienda appaltatrice. È infatti possibile che l’azienda a cui vengono affidati servizi in outsourcing applichi contratti collettivi non stipulati con organizzazioni sindacali poco o nulla rappresentative dei lavoratori, cioè i c.d. “Contratti Pirata”.
Tali contratti, spesso, pur prevedendo retribuzioni in linea con i minimi tabellari previsti dai contratti collettivi leader di settore, stabiliscono notevoli deroghe in materia di diritti dei lavoratori, tali da essere passibili di sanzioni in caso di accertamenti da parte dell’autorità ispettive o giudiziarie.
In caso di accertamento giudiziale di irregolarità in caso di contratto di appalto, inoltre, è, altresì, possibile che il Giudice dichiari l’istituzione di un rapporto di lavoro in capo a più datori di lavoro (committente ed appaltatore). Tale istituto prende il nome di codatorialità.
In tali circostanze la prestazione lavorativa viene riconosciuta come resa, appunto, in favore di più datori di lavoro, i quali divengono solidali tra loro per le obbligazioni derivanti da tale rapporto di lavoro.
In conclusione, affinché una attività possa crescere in maniera sana e costante, superando le varie difficoltà che si presentino, sono necessarie una serie di scelte strategiche importanti. Tali scelte vanno dalla fase di avvio dell’impresa fino alla scelta di rinunciare ad alcune attività produttive per valorizzarne altre.
Estratto dall'articolo pubblicato su "Il Giornale della Logistica"
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