IL CONTRATTO DI RETE | IL GIORNALE DELLA LOGISTICA
COLLABORAZIONE, AGGREGAZIONE E SINERGIA TRA IMPRESE: IL CONTRATTO DI RETE
I soggetti che esercitano attività d’impresa possono unirsi in un contratto di rete per aumentare la propria capacità innovativa e competitività sul mercato. L’Avv. Mario Fusani approfondisce i vantaggi e le peculiarità della rete d’imprese, dai passaggi della sua costituzione alle differenti forme.
Collaborazione, aggregazione e sinergia tra imprese sono i pilastri di un contratto di rete ed unitamente sono la risposta alle esigenze dei mercati, che attualmente, richiedono maggiore flessibilità e capacità di adattamento alle congiunture economico-sociali.
I soggetti che esercitano attività d’impresa hanno la possibilità di unirsi in una rete di imprese per accrescere, in forma individuale o collettiva, la propria capacità innovativa e la competitività sul mercato.
Tra questi soggetti vi rientrano: imprenditori individuali, società di persone e di capitali, cooperative, consorzi, imprese sociali e anche professionisti; che esercitano attività d’impresa, in forma individuale o associata.
IN QUESTO ARTICOLO
- I vantaggi di un contratto di rete
- Come costruire una rete d’imprese
- Rete-contratto, rete-soggetto, forma semplificata e codatorialità
I vantaggi di un contratto di rete
I vantaggi di aggregare contrattualmente più imprese in una rete d’imprese sono molteplici, tra questi indichiamo:
- il raggiungimento di un grado di specializzazione per ciascuna impresa che singolarmente non potrebbe conseguire;
- il rilancio della competitività, in termini di crescita e solidaristici, in un’ottica di gestione e di prevenzione della crisi;
- la gestione ed il mantenere della propria posizione in mercati maggiormente estesi;
- l’acquisizione di maggiore visibilità;
- una maggiore capacità d’investimento e produttiva, ad esempio nella gestione di commesse più grandi;
- una maggiore capacità innovativa, ad esempio con una gestione congiunta del personale che generi afflusso di diverse competenze.
Come costruire una rete d’imprese
Costituire una rete di imprese richiede semplici e necessari passaggi che mettano in primo piano le esigenze dei partecipanti alla rete; questi sono la sottoscrizione del contratto di rete ed il programma comune.
La sottoscrizione del contratto di rete può avvenire per atto pubblico, scrittura privata autenticata o siglato digitalmente.
La stesura di un contratto di rete, si articola in un progetto condiviso tra le imprese partecipanti, ove vengono determinati i reciproci diritti e obblighi, gli obiettivi da raggiungere e le modalità di realizzazione dello scopo comune.
In merito al programma comune di rete le parti sono lasciate libere di impostare il programma di rete più confacente alle proprie esigenze. La libertà di impostazione del programma comune si esplica anche nella possibilità di: costituire un fondo patrimoniale e nominare un organo comune, richiedere l’attribuzione della soggettività giuridica e la registrazione nel Registro delle Imprese in modo che terzi possano rivalersi esclusivamente sul fondo comune (escludendo il patrimonio dei singoli componenti della rete).
Da qui più imprese avranno la possibilità di collaborare esercitando in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa, che siano scambi di informazioni o prestazioni di natura industriale commerciale, tecnica o tecnologica.
Rete-contratto, rete-soggetto, forma semplificata e codatorialità
L’aggregazione e la collaborazione tra imprese in una rete d’imprese può essere, in accordo con le parti, definita come “rete-contratto” o “rete-soggetto”. Queste due forme si differenziano per aggregazione:
- Rete-contratto è un’aggregazione di imprese che mantengono la propria autonomia, pur perseguendo uno scopo comune.
- Rete-soggetto è un autonomo ma comune soggetto giuridico, altro e diverso rispetto alle imprese contraenti.
Vi sono inoltre ulteriori due forme quali utili ausili per le esigenze di flessibilità richieste dal mercato, esse si identificano nella forma “semplificata” e nella “codatorialità”.
Tra le peculiarità del contratto di rete troviamo la possibilità di sviluppare una più complessa gestione delle risorse umane attraverso il distacco, in forma “semplificata”. Per legge l’interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza dell’operare della rete.
Le imprese potrebbero altresì optare anche per la cosiddetta codatorialità, legittimando e definendo all’interno del programma di rete precise regole di ingaggio e gestione del personale per il trasferimento della prestazione di uno o più lavoratori tra un’impresa e altra.
Estratto dall'articolo pubblicato su "Il Giornale della Logistica"
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15.04.2022 - IL CONTRATTO DI RETE | IL GIORNALE DELLA LOGISTICA © riproduzione riservata dello Studio GF LEGAL STP