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ATLETE, PROFESSIONISMO ESCLUSO DA NORME INCOSTITUZIONALI

08/07/2019
 

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atlete, professionismo escluso da norme incostituzionali

Dopo la legge 91/81 sono state riconosciute come proffessionistiche 6 discipline sportive, che ad oggi sono rimaste solo in 4. Sono il calcio, il golf, il baket e il ciclismo, tutte e solo nel settore maschile. Alle atlete italiane invece è negato l’accesso alla legge che regola i rapporti con le società, la previdenza, l’assistenza sanitaria, il trattamento pensionistico. Le calciatrici, ad esempio, non ricevono un vero salario, potendo percepire un “gettone stagionale” che può arrvare ad un importo massimo di 30.658 Euro esentasse”.

Sulla scia dell’exploit delle donne del calcio al Mondiale femminile, Mario Fusani, noto giuslavorista e partner dello studio Legale GF Legal Stp, punta l’indiice sulle norme federali e sulla legge 91/81 che lui definisce “incostituzionali” perchè determinano una “grave discriminazione” penalizzando molti atleti, tra cui le donne. “All’epoca, è stato “discriminato” lo sport femminile perchè veniva considerato non in grado di assicurare una quantità di introiti sufficienti per essere preso in considerazione come sport professionistico”, dice Fusani.

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Il paradosso è che le calciatrici italiane spendono lo stesso tempo in palestra e nei campi da gioco dei loro colleghi maschi. A parità di dedizione e impegno le donne, però, non solo non vengono riconosciute come professioniste, ma sono anche decisamente penalizzate. “Per gli alteti dilettanti, cioè per la quasi totalità degli sportivi, i contratti non prevedono uno stipendio mensile, ma un rimborso spese – spiega l’avvocato – .Spesso non è prevista un’assicurazione sanitaria o se prevista non ha nulla a che vedere con le assicurazioni dei professionisti, se non per volontà dell’atleta che stipula un’assicurazione personale”.

In caso di infortunio, fa notare l’avvocato Fusani, le spese di cura e riabilitazione sono a  carico dell’atleta. Non è previsto tanto meno il pagamento dei contributi pensionistici e non vi è tutela nel caso di maternità o di invalidità. Inoltre, per l’atleta dilettante esiste ancora il “vincolo sportivo”, abolito per gli atleti professionisti con la legge 81/91. “Il vincolo sportivo dà diritto esclusivo alla società sportiva di disporre delle prestazioni agonistiche degli atleti dilettanti e di decidere se attuare o negare i trasferimenti senza la necessità del consenso dell’atlteta stesso. Nonostante il tenativo di eliminarlo, per gli atleti dai 14 ai 25 anni di fatto esiste ancora in molte discipline”, conclude l’avvocato – v.d.c.

 
@RIPRODUZIONE RISERVATA – ATLETE, PROFESSIONISMO ESCLUSO DA NORME INCOSTITUZIONALI – intervista Avv. Mario Fusani – GF Legal – articolo pubblicato su Affari&Finanza – La Repubblica