IN AFFIANCAMENTO PER FAVORIRE RICAMBIO E INNOVAZIONE | ITALIAOGGI
IN AFFIANCAMENTO PER FAVORIRE RICAMBIO E INNOVAZIONE | ITALIAOGGI
IL CONTRATTO INTRODOTTO DALLA LEGGE 205/2017.
Uno strumento per favorire il cambio generazionale e apportare innovazione nel mondo delle aziende agricole. Con questi obiettivi è stato introdotto il contratto di affiancamento: per il triennio 2018-2020, per i giovani di età compre sa tra i 18 e i 40 anni in possesso di determinati requisiti, è possibile sottoscrivere il contratto di affiancamento, da stipularsi con imprenditori agricoli o coltivatori diretti, di età superiore a 65 anni opensionati.
A disciplinarequesta tipologia di contratto è la Legge205/2017 all’art.1, commi 119 e 120. I destinata ri della normativa sono, da un lato, gli imprenditori agricoli ex art.2135 c.c. e i coltivatori diretti di età superiore ai 65 anni o pensionati (con pensione erogata dalla gestione agricola Inps) e, dall’altro lato, i giovani, di età compresa tra i 18 e i 40 anni, anche organizzati in forma associativa, che non siano titolari del diritto di proprietà o di diritti reali di godimento su terreni agricoli. L’imprenditore agricolo agirà da «tutor» trasferendo le proprie competenze, in materia di coltivazione di fondi, selvicoltura, al levamenti di animali e attività connesse ecc., al giovane imprenditore che, a sua volta, si impegnerà a contribuire atti vamente alla gestione, anche manuale, dell’impresa, d’intesa con il titolare.
Al contratto, stipulato secondo le formule standard, dovrà essere allegato un piano aziendale presentato all’Istituto dei Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (Ismea).
In tale piano, è possibile prevedere l’introduzione miglioramenti fondiari, realizzabili anche in deroga alla normativa vigente, nonché la possibilità per il giovane imprenditore di apportare innovazioni tecniche e gestionali, utili all’impresa. Come intuibile, il contratto di affiancamento, per sua stessa natura, non può essere a tempo indeterminato, ma deve avere una durata prestabili ta che non può essere superiore a tre anni.
Il giovane imprenditore, in tale periodo, viene equiparato, a ogni fine ed effetto di legge, all’imprenditore agricolo e avrà diritto alla ripartizione degli utili di impresa,in una misura compresa tra il 30 e il 50%.
Un ulteriore elemento qualificante del contratto è la disciplina del suo scioglimento anticipato che dovrà essere necessariamente prevista per iscritto, unitamente alla conseguente remunerazione determinata in base delle casistiche e delle cause di scioglimento che saranno individuate.
Ulteriori clausole, accessorie e meramente eventuali, potrebbero essere ap poste al fine di disciplinare, ad esempio, il subentro del giovane imprenditore nella gestione generale dell’azienda.
La legge, inoltre, in caso di vendita dell’impresa agricola, stabilisce un diritto di prelazione, secondo la disciplina della prelazione agraria, in favore del giovane imprenditore, per i sei mesi successivi alla conclusione del contratto. La ratio della normativa appare evidente ed è quella di favorire lo scambio delle informazioni e la qualificazione dell’impresa agricola, attraverso non solo il trasferimento delle competenze ed esperienze dal tutor al giovane imprenditore, ma anche attraverso un procedimento di modernizzazionee attualizzazione, anche dal punto di vista tecnologico, che può essere sicuramente favorito dall’ingresso dei giovani nel mondo agricolo.
Il contratto di affiancamento, oltre ad essere una opportunità pergli agricoltori più maturi di non vedere chiusa la propria attività già ben avviata, può anche essere l’occasione per un giova ne libero professionistadi scegliere un percorso che lo porti a gestire in autonomia un’impresa agricola già avviata, avvalendosi del tutoraggio di un agricoltore esperto che può trasferire informazioni ed esperienze dell’azienda stessa.
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