
NOVITA’ PER LE COOPERATIVE A SEGUITO DELLA LEGGE DI BILANCIO
NOVITA’ PER LE COOPERATIVE A SEGUITO DELLA LEGGE DI BILANCIO

Con la Legge di bilancio per il 2018 (L. 205/2017), il Legislatore è intervenuto sulla disciplina relativa alla cooperative.
Le tipologie di interventi: la vigilanza, la governance, e il prestito sociale.
Vediamo nel dettaglio obblighi e consegunze in caso di mancato adeguamento.
La vigilanza delle cooperative
La Legge di Bilancio 2018 ha modificato il sistema di vigilanza nei confronti delle società cooperative, inasprendo le sanzioni in caso di mancato rispetto delle finalità mutualistiche.
Il comma 936 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2018, infatti, prevede: “gli enti cooperativi che si sottraggono all’attività di vigilanza o non rispettano finalità mutualistiche sono cancellati, sentita la Commissione centrale per le cooperative, dall’albo nazionale degli enti cooperativi”.
Nel caso di specie, si applica la procedura di scioglimento della cooperativa per atto dell’autorità, ai sensi dell’articolo 2545-septiesdecies del codice civile.
Il Ministero dello Sviluppo Economico, quindi, potrà cancellare dall’Albo delle società cooperative, comprese quelle che si sottraggono all’attività di vigilanza.
Il Ministero dello Sviluppo Economico, poi, dovrà comunicare lo scioglimento all’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni (da questo momento decorrono i termini per l’estinzione della società ai fini fiscali).
Su altro fronte, qualora le cooperative non ottemperino alla diffida impartita in sede di vigilanza, senza giustificato motivo, ovvero omettano o ritardino la comunicazione della perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente, sarà applicata una maggiorazione del contributo biennale, dovuto dalle cooperative al Mise, pari a tre volte l’importo dovuto.
La Governance delle cooperative
Un’altra novità riguarda la governance: le società cooperative dovranno avere, a partire dal 1° Gennaio 2018, un organo amministrativo collegiale composto da almeno tre membri e con una durata di massimo tre esercizi.
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato, infatti, una nota con cui invita gli ispettori a sollecitare le cooperative ad adeguarsi alle nuove regole di cui all’articolo 2542 cod. civ., con il quale viene inibita, a prescindere dalla forma giuridica assunta (Spa o Srl), la possibilità di prevedere un unico amministratore con durata illimitata.
Bisogna, tuttavia, considerare, che la decorrenza delle novità, ovvero 1 gennaio 2018, non è coerente con la previsione di cui all’art. 2631 c.c., che prevede un termine di 30 giorni dalla conoscenza del fatto per convocare l’assemblea.
A tal proposito, il Consiglio Nazionale del Notariato, con uno Studio, il n. 9/2018/I, ha precisato che nonostante le modifiche apportate al codice civile siano effettive ed abbiano decorrenza dal 1° gennaio 2018, questo non comporta l’automatica decadenza dell’amministratore unico o dell’organo amministrativo composto da meno di 3 soggetti.
In ogni caso, gli amministratori devono provvedere a convocare immediatamente l’assemblea per recepire le modifiche di cui alle nuove norme.
Il Consiglio Nazionale del Notariato ha segnalato che l’adeguamento potrà avvenire all’assemblea per l’approvazione del bilancio 2017, quale termine ultimo.
Il prestito sociale DELLE COOPERATIVE
All’art. 1 comma 238 e seguenti troviamo delle novità in merito alla gestione del prestito sociale delle cooperative.
Le società cooperative, infatti, hanno la possibilità di finanziarsi attraverso il prestito sociale; attingendo a prestiti erogati dai propri soci cooperatori persone fisiche, residenti nel territorio dello Stato ed iscritti nel libro soci.
E’ rimandata ad una delibera del CICR, da emanarsi entro 6 mesi, l’individuazione delle condizioni e delle forme di garanzia relative al prestito sociale. In ogni caso:
- l’ammontare complessivo del prestito sociale non potrà comunque eccedere il limite del triplo del patrimonio che risulta dall’ultimo bilancio di esercizio approvato;
- qualora l’indebitamento nei confronti dei soci ecceda i 300.000 euro e risulti superiore all’ammontare del patrimonio netto della società, il complesso dei prestiti sociali dovrà essere coperto fino al 30% da garanzie reali o personali rilasciate da soggetti vigilati o con la costituzione di un patrimonio separato;
- se il prestito sociale supera i limiti sopraindicati, le cooperative avranno maggiori obblighi di informazione e di pubblicità, al fine di assicurare la tutela dei soci, dei creditori e dei terzi.
A partire dal 1° Gennaio 2018, le cooperative avranno un periodo di 3 anni per adeguarsi a questi nuovi limiti.
Durante il periodo transitorio, per la raccolta di prestito ulteriore rispetto all’ammontare risultante dall’ultimo bilancio approvato, prima della entrata in vigore della legge di Bilancio 2018, sarà necessario aver rispettato il suddetto limite del triplo.
01.11.2018 – @RIPRODUZIONE RISERVATA – NOVITA’ PER LE COOPERATIVE A SEGUITO DELLA LEGGE DI BILANCIO – autore Avv. Mario Fusani – GF Legal – articolo pubblicato su L’Enologo