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ORDINE ILLEGITTIMO. E’ RESPONSABILE ANCHE IL LAVORATORE CHE LO ESEGUE

Luglio Agosto 2019
 

Rubrica “Diritto&Lavoro”

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Rivista ufficiale di Assoenologi

ORDINE ILLEGITTIMO

E’ RESPONSABILE ANCHE IL LAVORATORE CHE LO ESEGUE

Un lavoratore può rifiutarsi di eseguire un c.d. ordine illecito/illegittimo? Non solo il lavoratore può, ma deve!

È quanto affermato, e confermato, dalla Giurisprudenza, sia di merito che di legittimità.

Come noto, tra i doveri del lavoratore si annovera quello di obbedienza, ossia di esecuzione delle direttive, così come impartite dal datore di lavoro.
Tuttavia, non ogni ordine deve essere “ciecamente” eseguito, così come non ogni ordine può essere arbitrariamente disatteso.
Il lavoratore è legittimato a non seguire quegli ordini illeciti e contrari alle norme ed ai principi del nostro ordinamento che possano comportare una responsabilità penale dell’esecutore.

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Non deve essere portato in esecuzione, quindi, quell’ordine che sia tale da incidere in maniera irrimediabile sulle esigenze vitali del lavoratore o sia tale da esporlo a responsabilità penale, connessa allo svolgimento delle proprie mansioni.
Ove il lavoratore, in possesso delle necessarie cognizioni tecniche per avvedersi di tale illiceità, decidesse di eseguire, comunque, tale ordine, non potrà che incorrere in responsabilità, anche penale ed anche in concorso con il proprio datore di lavoro.
Il lavoratore, in simili ipotesi, non potrà avvalersi della scriminate di cui all’art. 51 c.p., secondo cui “l’adempimento di un dovere imposto (…) da un ordine legittimo della pubblica Autorità esclude la punibilità”.

Il rapporto di lavoro, infatti, è un rapporto privatistico e l’ordine del datore di lavoro non può essere equiparato a quello di un’Autorità, stante l’assenza di un potere di supremazia, inteso in senso pubblicistico del medesimo sul lavoratore.
La Corte di Cassazione, infatti, sostiene che ogni dipendente debba essere considerato responsabile delle proprie azioni, anche qualora accetti di adempiere ad un ordine illegittimo.
In una simile ipotesi, non sarebbe, neppure, applicabile l’articolo 54 c.p., ossia l’esimente dello stato di necessità, in quanto il timore di perdere il posto di lavoro non può giustificare il compimento di azioni illecite e non può giustificare la mancata denuncia, intesa anche come contestazione al proprio superiore gerarchico, da parte del lavoratore.

Un esempio concreto potrebbe giovare.
La Cassazione con la sentenza n. 3394/2017 ha esaminato il caso di un dipendente di un punto vendita che, su indicazione del proprio superiore gerarchico, ha modificato la data di scadenza riportata su alcune confezioni di hot dog.
Il lavoratore ha sempre sostenuto di aver adempiuto all’ordine, nel timore di ripercussioni negative sul proprio lavoro e sulla propria occupazione, invocando lo stato di necessità.
La Cassazione, come del resto anche il Tribunale di primo grado e la Corte d’Appello, ha confermato che
non è invocabile l’esimente dello stato di necessità, di cui all’art. 54 c.p., per avere il ricorrente agito in qualità di lavoratore dipendente, in quanto costretto dalla necessità di non perdere il posto di lavoro. Infatti, non ricorre, nella specie, l’elemento essenziale, ai fini dell’operatività della scriminante, dell’inevitabilità del pericolo che, invece, poteva essere facilmente evitato, come hanno sottolineato i giudici del merito, denunziando la condotta illecita della T., cosicché il ricorrente avrebbe potuto rifiutarsi di ottemperare all’ordine illecito impostogli e avrebbe potuto denunciare l’accaduto ad altri suoi superiori, posto che la T. aveva anche in diverse occasioni e nei confronti di altri lavoratori impartito analoghi ordini illegittimi

La condanna per i reati contestati è stata, infatti, confermata, considerata anche la pericolosità intrinseca di una simile condotta, che ha cagionato un vulnus alla sicurezza del mercato alimentare.
Da tutto quanto sopra emerge come in tutti i settori, anche in quello enologico ed agroalimentare, in cui sono in gioco valori come la salute pubblica, il rispetto delle regole sia fondamentale e come tale rispetto possa passare, altresì, attraverso i rapporti di lavoro.
Come detto, però, tale orientamento Giurisprudenziale non può essere applicato indistintamente e riferito a qualsiasi ordine che possa essere considerato non condivisibile da parte del lavoratore.
La Cassazione, infatti, è sempre stata molto chiara nel ribadire come, in linea generale, il lavoratore non possa entrare nel merito di scelte aziendali e come non possa rifiutarsi di eseguire la propria prestazione, pena il configurarsi di un inadempimento delle proprie obbligazioni, con le ben note conseguenze.
Il sindacato del lavoratore si pone, quindi, come eccezione e può, e deve, intervenire solo relativamente a quelle direttive che, se eseguite, potrebbero determinare una responsabilità penale, o amministrativa, in capo al lavoratore stesso.

@RIPRODUZIONE RISERVATA – ORDINE ILLEGITTIMO. E’ RESPONSABILE ANCHE IL LAVORATORE CHE LO ESEGUE – autore Avv. Mario Fusani – GF Legal – articolo pubblicato su L’Enologo