PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE E TRACCIABILITA’
Con la Legge di Bilancio 2018, L. 205/2017, il Legislatore ha sancito espressamente il divieto di corrispondere la retribuzione, o anticipi di essa, in danaro contante, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato: subordinato, di collaborazione o con soci di cooperative, a far data dall’1 luglio 2018.
Al fine di garantire la tracciabilità, è imposto l’utilizzo di specifici mezzi di pagamento, quali il bonifico bancario, gli strumenti di pagamento elettronici o l’assegno consegnato al lavoratore, o ad un suo delegato in caso di comprovato impedimento.
L’unica forma di pagamento in contanti è concessa, a mezzo di deposito del denaro stesso presso lo sportello bancario o postale, ove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento.
La ratio della norma è quella di garantire ai lavoratori il percepimento, effettivo, di una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato e, comunque, sufficiente ad assicurare, a se ed alla sua famiglia, un’esistenza libera e dignitosa, nel rispetto dell’art. 36 Cost. ed in applicazione dei minimi retributivi previsti dal CCNL di riferimento.
Sempre in tema di retribuzioni, la Legge di Bilancio chiarisce che la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione.
Tale disposizione non costituisce una novità, ma piuttosto una presa d’atto della Giurisprudenza già consolidata in merito, producendo, al contempo, l’effetto di enfatizzare il principio di tracciabilità.
Dall’1 luglio 2018 in poi, infatti, l’unica prova della corresponsione della retribuzione sarà rappresentata dall’attestazione di avvenuto pagamento, con le modalità indicate dal legislatore.
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