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CONTRATTI PIRATA: PER GF LEGAL SERVE UN CODICE UNICO DEL CCNL

14/05/2019

RASSEGNA WEB
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CONTRATTI PIRATA: PER GF LEGAL SERVE UN CODICE UNICO DEL CCNL

Lo studio chiede una nuova normativa per impedire pratiche sleali nelle gare d’appalto.

 

È stato annunciato in Aula al Senato il disegno di legge S.1232 del Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (CNEL) per la creazione di un codice unico dei contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) da realizzare in collaborazione con INPS.

Il ddl, presentato ai sensi dell’art. 99, comma 3, della Costituzione, approvato dall’Assemblea del CNEL nella seduta del 27 marzo 2019, relatore il consigliere Michele Faioli, “definisce il codice unico di identificazione dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro nazionali depositati e archiviati, attribuendo una sequenza alfanumerica a ciascun contratto o accordo collettivo – recita il testo. – Il codice CCNL è altresì inserito dall’INPS nella disciplina relativa alla compilazione digitale dei flussi delle denunce retributive e contributive individuali mensili, con relativo obbligo del datore di lavoro di indicare per ciascuna posizione professionale il codice CCNL riferibile al contratto o accordo collettivo applicato”.

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L’avvocato Mario Fusani dello studio GF Legal commenta così: “Il codice unico è necessario e urgente per arginare il fenomeno della proliferazione di contratti pirata emerso nel corso dell’ultimo decennio (basti dire che dal 2012 il numero di quelli depositati è aumentato del 60 per cento). L’assetto e il funzionamento del sistema di relazioni industriali nel nostro Paese hanno implicazioni che producono sugli operatori effetti di natura giuridica ed economica. Ciò rende necessario individuare parametri utili a identificare quale o quali contratti collettivi di lavoro possano essere considerati il riferimento all’interno di un medesimo settore, ad esempio a fini giudiziali, e costituire un benchmark utile a tracciare la linea di demarcazione fra pluralismo contrattuale e pratica sleale. E’ senz’altro interessante riflettere – prosegue l’avvocato – su come molto spesso il ricorso a tali contratti venga fatto nel settore degli appalti per riuscire a ottenere le aggiudicazioni degli stessi. A quale prezzo però? E a discapito di cosa? Come già ribadito dal Consiglio di Stato una determinazione complessiva dei costi del lavoro basata su un costo inferiore ai livelli economici minimi tabellari e al CCNL per i lavoratori del settore costituisce indice di inattendibilità economica dell’offerta e di lesione del principio della par condicio dei concorrenti. In più, è fonte di pregiudizio per le altre imprese partecipanti alla gara che abbiano correttamente valutato i costi delle retribuzioni da erogare. Utilizzi delle forme di contrattazione simili, oltre a ledere il mercato venendo meno uno dei suoi assi portanti quale il principio di concorrenza, pone a serio rischio anche le garanzie a favore dei lavoratori, visto che spesso molte offerte di gara risultano anomale in quanto non considerano molteplici fattori. Tra questi, gli scatti di anzianità, i limiti percentuali di utilizzo dei contratti a tempo determinato, il “contributo di assistenza contrattuale” che è obbligatorio per tutte le categorie di lavoratori in qualsiasi momento del rapporto; l’Elemento Distinto della Retribuzione (EDR), le incidenze di 13° e 14° mensilità che maturano, anche nei rapporti a termine, per ogni periodo di lavoro superiore a 15 giorni, e ogni 15 giorni di rapporto. E ancora, le incidenze per malattia e per infortunio che, tra l’altro impongono un ulteriore onere pari all’integrazione di quanto corrisposto da INPS e INAIL per tali titoli, e ciò fino alla concorrenza dell’intera retribuzione; la valutazione del costo per fondi previdenziali che è richiesta ogni qualvolta il rapporto superi i tre mesi, anche in ipotesi di contratti a tempo determinato. In altre parole, nell’alveo delle forme di “pirateria contrattuale”, è possibile ricomprendere sia contratti stipulati da soggetti che ancorché apparentemente rappresentativi comprimono comunque ai limiti la sfera dei diritti dei lavoratori, sia contratti sottoscritti da chi non ha pressoché alcuna rappresentatività.”

Conclude l’avvocato: “Si tratta solo di alcuni dei possibili esempi di un cattivo, superficiale e deprecabile utilizzo di uno strumento di confronto imprescindibile quale deve e può essere la Contrattazione Collettiva per le parti di ogni rapporto di lavoro”.

14.05.2019 – CONTRATTI PIRATA: PER GF LEGAL SERVE UN CODICE UNICO DEL CCNL @RIPRODUZIONE RISERVATA – autore Avv. Mario Fusani – GF Legal – articolo pubblicato su EconomyMag.it