
Le innovazioni tecnologiche nella logistica e i controlli a distanza dei lavoratori
Nel corso di quest’anno, nel mondo dei trasporti, vi è stata un’importante novità che non può essere trascurata, andando ad incidere sia
- sulle modalità di redazione e gestione della cd. lettera di vettura,
- ma anche riguardo i controlli a distanza dei lavoratori (in questo caso: gi autisti).
Diventano completamente operative anche nel nostro paese, dal 26 settembre 2024, le lettere di vettura elettroniche (e-CMR) che accompagnano le spedizioni merci internazionali su strada.
L’Italia ha ratificato il protocollo addizionale alla Convenzione sul Contratto di Trasporto internazionale di merci su strada (CMR), relativa alla lettera di vettura elettronica, con la Legge 37/2024.
Lo scopo della Convenzione è quello di uniformare le condizioni contrattuali del trasporto internazionale su strada, regolando uniformemente gli obblighi delle parti contrattuali.
Come noto, la lettera di vettura è un documento che accompagna la merce dalla spedizione alla consegna finale. La sua emissione è obbligatoria ai sensi dell’art. 1684 del Codice Civile che regola il trasporto e la spedizione di qualsiasi tipo di merce; la medesima certifica l’avvenuto invio della merce, indicando i termini contrattuali con lo spedizioniere e un codice di tracking per monitorare il percorso del pacco durante il tragitto.
Il Protocollo definisce la «lettera di vettura elettronica» come una lettera di vettura emessa mediante una comunicazione elettronica dal vettore, dal mittente o da qualsiasi altra parte interessata all’esecuzione di un contratto di trasporto al quale si applica la Convenzione, comprese le indicazioni logicamente associate alla comunicazione elettronica sotto forma di dati allegati o altrimenti connessi a tale comunicazione elettronica al momento della sua elaborazione o in una fase ulteriore, in modo da risultarne parte integrante.
La lettera di vettura elettronica contiene tutti i dettagli di quella cartacea, oltre a una serie di funzionalità aggiuntive, in quanto è anche prevista la possibilità di allegare alcuni documenti.
La medesima deve essere autenticata, dalle parti del contratto di trasporto, utilizzando una firma elettronica affidabile con le caratteristiche della firma elettronica avanzata.
La procedura cartacea presentava delle complessità poiché la stessa necessitava di essere redatta in triplice copia, sull’originale dovevano essere presenti le firme dei soggetti coinvolti (mittente, spedizioniere e destinatario) oltre ai due timbri del mittente e del destinatario.
La lettera di vettura elettronica offre, invece, una serie di vantaggi, quali la semplificazione e la riduzione dei tempi di accesso e recupero dei dati, la rapidità dei controlli e l’eliminazione dell’utilizzo della carta.
A ciò si aggiunga che la dematerializzazione del documento cartaceo potrebbe comportare un miglioramento dell’efficienza della spedizione poiché la lettera di vettura elettronica potrà essere compilata e resa disponibile sui dispositivi mobili dell’autista per la registrazione dell’ora e del luogo di partenza e di arrivo, riducendo anche i possibili rischi connessi agli errori dovuti alla trascrizione manuale.
La medesima modificherà, pertanto, i rapporti tra i vari attori coinvolti nella catena del trasporto stradale, ossia mittente, destinatario, vettore-trasportatore, autista e autorità di controllo e doganali.
Sarà quindi essenziale formare e preparare gli autisti all’utilizzo di tale nuovo strumento.
L’introduzione della lettera di vettura elettronica rafforza l’importanza, nel mondo della logistica, degli strumenti informatici avanzati, come la localizzazione GPS.
Grazie al GPS, le aziende possono infatti monitorare in tempo reale la posizione dei veicoli, ottimizzare i percorsi e garantire la sicurezza delle merci, riducendo al contempo i costi operativi.
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Queste novità aprono il campo a sempre nuovi strumenti tecnologici e permettono un maggiore controllo della merce in transito, ci consentono di compiere alcune brevi considerazioni sul fenomeno dei c.d. controlli a distanza dei lavoratori.
La digitalizzazione e l’informatizzazione dei dispositivi di trasporto comportano inevitabilmente un maggiore monitoraggio dell’attività lavorativa dell’autista.
Lo Statuto dei Lavoratori, all’articolo 4, indica la disciplina in materia di installazione e utilizzo di impianti audiovisivi e di altri strumenti di controllo; tali strumenti consentono, anche, il controllo a distanza dei lavoratori.
Il medesimo articolo 4, peraltro, dispone che gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali possa derivare, anche potenzialmente, un controllo a distanza dei lavoratori possano essere impiegati solo ed esclusivamente per esigenze organizzative, produttive, di sicurezza e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In mancanza di accordo, gli impianti possono essere installati previa autorizzazione della sede territoriale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più sedi territoriali, della sede centrale dell’Ispettorato nazionale del lavoro.
L’ articolo 4 precisa, inoltre, che tali accorgimenti non si applicano agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa (quali le e-mail) e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze.
Lo scopo della norma è quello di bilanciare i contrapposti diritti del lavoratore a preservare una sfera di privatezza intangibile, anche nell’ambito del rapporto di lavoro e dell’imprenditore ad esercitare il controllo connesso ai suoi poteri datoriali; infatti, il potere di vigilanza e di controllo è correlato al potere direttivo del datore di lavoro.
Il Legislatore, con questa normativa, mira, infatti, a vietare quei controlli attuati in forme o con modalità che risultano lesive della dignità dei lavoratori, ma non impedisce quelle forme di controllo sull’adempimento regolare e corretto della prestazione di lavoro.
L’importanza di queste tematiche è sempre più attuale.
In una recente pronuncia, la Corte di Cassazione ha affermato che il telepass installato per iniziativa datoriale sul mezzo di trasporto pur messo a disposizione del lavoratore per lo svolgimento delle sue prestazioni di tecnico trasfertista consente all’atto dei transiti autostradali (in entrata e in uscita) la registrazione dei relativi dati, che, una volta forniti al datore di lavoro da chi gestisce il sistema telepass, consentono un controllo a distanza, sebbene posteriore, dell’attività del lavoratore.
Oltre al preventivo accordo sindacale o alla previa autorizzazione dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, le aziende devono rispettare altresì la normativa in materia di privacy e dotarsi di una policy ex art. 4 dello Statuto dei Lavoratori, in linea con quanto previsto dalla norma citata.
Possono essere sottratti invece dalla disciplina dell’articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori i controlli difensivi «in senso stretto», diretti ad accertare specificamente condotte illecite dei lavoratori.
Secondo i dettami della Giurisprudenza, i controlli cd. difensivi in senso stretto presuppongono il “fondato sospetto” del datore di lavoro circa comportamenti illeciti di uno o più lavoratori; con la conseguenza che spetta al datore l’onere di allegare, prima, e di provare, poi, le specifiche circostanze che l’hanno indotto ad attivare il controllo tecnologico “ex post”, in quanto solo il predetto sospetto consente l’azione datoriale fuori del perimetro di applicazione diretta dell’articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori, sia perché, in via generale, incombe sul datore, la dimostrazione del complesso degli elementi che giustificano il licenziamento.
Ma la definizione di controllo difensivo in senso stretto può variare molto in virtù, ad es. del materiale trasportato, delle modalità di effettuazione della prestazione e per una innumerevole varietà di fattispecie.
Ecco perché, comunque, per permettere il doveroso e legittimo controllo da parte del datore di lavoro ed al contempo il diritto del lavoratore a non subire controlli che non siano necessari e legittimi, è sempre opportuno arrivare alla stipula di un accordo collettivo che tuteli ambedue le parti definendo i criteri di legittimità per la effettuazione dei controlli.
Ciò per definire praticamente il bilanciamento tra l’interesse del datore di lavoro alla protezione degli interessi e dei beni aziendali e le imprescindibili tutele della dignità e della riservatezza del lavoratore.
A fronte di queste novità e dei rilievi esposti, il supporto di professionisti esperti, per la gestione del rapporto di lavoro e soprattutto per la gestione degli accordi sindacali in materia, è fondamentale, per consentire alle aziende di affrontare ogni differente aspetto della loro attività.
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20/06/2024 @RIPRODUZIONE RISERVATA – Le innovazioni tecnologiche nella logistica e i controlli a distanza dei lavoratori – Avv. Cristina Gandolfi e Avv. Mario Fusani – GF Legal – pubblicato sul portale Il Giornale della Logistica

