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GF LEGAL: LEGGE 4/2013 SULLE LIBERE PROFESSIONI NON ORGANIZZATE IN ALBI, ORDINI O COLLEGI

28/10/2019
 

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GF Legal: Legge 4/2013 sulle libere professioni non organizzate in albi, ordini o collegi

a cura dell’avvocato Cristina Gandolfi

In Italia si stima* che il sistema delle associazioni professionali conti oltre 3,5 milioni di professionisti, 1 milione dei quali iscritti a circa 1.500 associazioni professionali (elaborazione 2012 su dati Censis, Isfol, Istat, Minlavoro, Inps). Si tratta di una parte del Paese che produce il 9% circa del PIL. Questa parte di economia nazionale è la diretta interessata della Legge 4/2013 sulle libere professioni non organizzate in albi, ordini o collegi.

La Legge 4/2013 tutela i consumatori/clienti attraverso processi di attestazione degli standard qualitativi e di certificazione di parte terza delle professioni associative. L’obiettivo principale è offrire ai professionisti, non iscritti in ordini o collegi, seppure impegnati in attività di grande interesse economico e tecnico e capaci di prestare servizi e/o opere in favore di terzi, di autoregolamentare in modo volontario queste professioni e le associazioni ad esse riconducibili, e di creare dei riferimenti di qualità che siano distintivi per i professionisti e soprattutto per chi utilizza i loro servizi professionali.

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La Legge è incentrata sulle caratteristiche che le associazioni devono avere per poter essere iscritte negli elenchi tenuti presso il Ministero dello Sviluppo Economico, nello specifico nella sezione “Professioni non organizzate in ordini e collegi: elenco delle associazioni professionali”.

Al centro dell’interesse della norma c’è peraltro la questione connessa al tema della formazione dei professionisti: la Legge 4 del 2013 prevede (art. 2 comma 3) che le associazioni professionali promuovano, anche attraverso specifiche iniziative, la formazione permanente dei propri iscritti, che adottino un codice di condotta, vigilino sulla condotta professionale degli associati, sia relativamente alla regolamentazione delle norme etiche, sia relativamente al rispetto della formazione così come prevista, e stabiliscano le sanzioni disciplinari da irrogare agli associati per le violazioni del medesimo codice.

Su questo stesso tema, che caratterizza uno dei doveri più generali dal punto di vista deontologico, è intervenuta anche la Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico dell’1 ottobre 2018. Con essa è stato ribadito che per quanto riguarda i soggetti che possono far parte delle varie associazioni di professionisti, si ritiene che, accanto ad una maggioranza di professionisti, possano essere iscritti all’associazione anche soggetti societari o cooperativi.

Tuttavia, si è ritenuto opportuno un diverso “status” per i soci “aziende”, come già previsto in genere dagli statuti delle associazioni inserite nell’elenco tenuto da questo Ministero. Appare comunque preclusa la possibilità di autorizzare tali enti o aziende associate ad utilizzare il riferimento all’iscrizione all’associazione quale attestato di qualità e di qualificazione professionale dei propri servizi, data l’impossibilità di attestare il rispetto dei requisiti di qualificazione professionale necessari, soprattutto in materia di formazione e di aggiornamento.

Da quanto emerge dall’esame sia della Legge sia della Circolare, il tema della formazione è una delle principali tematiche poste al centro di questa disciplina legislativa volta a dare impulso alle molte realtà professionali che operano nei rispettivi settori di appartenenza.

La portata della Legge, soprattutto rispetto alla formazione, è volta principalmente alla tutela della professione. L’aggiornamento che viene richiesto concerne tutte le forme utili per il mercato di riferimento, anche al fine di garantire competenza e professionalità agli utenti/clienti/consumatori.

In questa chiave, la Legge 4 del 2013 ha altri scopi che ben completano le implicazioni anche di carattere deontologico di tutti gli operatori del settore in cui ogni associazione opera.

In primo luogo, la tutela del principio di advocacy. Vale a dire di difesa, promozione e diffusione del valore delle professionalità del singolo settore. In secondo luogo, induce i professionisti all’interno delle associazioni a mettere a punto un sistema di servizi e sussidi, riservati esclusivamente agli associati o di sicuro vantaggio economico, anche per quel che concerne la loro formazione. In terzo luogo, realizza dei minimi comuni sistemi di formazione che servono a creare una condivisione di parametri su cui fondare una parte della deontologia professionale di settore. Il fine ultimo è di garantire la professionalità degli associati, promuovendone e valorizzandone le competenze.

http://www.confassociazioni.eu/wp-content/uploads/2013/10/Estratto-AP20.pdf

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