
RESPONSABILITA’ DEONTOLOGICA E PROFESSIONALE DEGLI ENOLOGI ANCHE CON RIFERIMENTO ALLE PECULIARITA’ DELLA LEGGE 4/2013
Rivista ufficiale di Assoenologi
RESPONSABILITA’ DEONTOLOGICA E PROFESSIONALE DEGLI ENOLOGI ANCHE CON RIFERIMENTO ALLE PECULIARITA’ DELLA LEGGE 4/2013
Il mondo degli Enologi è interessato dalla Legge n. 4 del 2013, soprattutto considerato come la stessa Assoenologi sia inserita negli elenchi previsti da tale Legge.
La Legge 4, pubblicata nella GU n.22 del 26.01.2013 ha, come obiettivo principale quello di offrire ai Professionisti, non iscritti in Ordini o Collegi, seppure impegnati in attività di grande interesse economico e tecnico e capaci di offrire servizi e/o opere in favore di terzi, di autoregolamentare in modo volontario queste professioni e le associazioni ad esse riconducibili, e di creare dei riferimenti di qualità che siano distintivi per i professionisti e soprattutto per chi utilizza i loro servizi professionali.
La Legge 4/2013 è, infatti, incentrata sulle caratteristiche che le Associazioni devono avere per poter essere iscritte negli elenchi tenuti presso il Ministero dello Sviluppo Economico, nello specifico nella sezione “Professioni non organizzate in ordini e collegi: elenco delle associazioni professionali”.
C’è, peraltro, un tema che in questa sede è utile affrontare, ed è quello legato alla formazione e alle conseguenti implicazioni deontologiche riconducibili a tali attività.
FORMAZIONE E DEONTOLOGIA
La Legge 4 del 2013 prevede all’art. 2 comma 3 che le associazioni professionali:
- – Promuovano, anche attraverso specifiche iniziative, la formazione permanente dei propri iscritti,
- – Adottino un codice di condotta ai sensi dell’art. 27-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206,
- – Vigilino sulla condotta professionale degli associati, sia relativamente alla regolamentazione delle norme etiche, sia relativamente al rispetto della formazione così come prevista,
- – Stabiliscano le sanzioni disciplinari da irrogare agli associati per le violazioni del medesimo codice.
In altre parole, al centro dell’interesse della norma c’è la questione connessa al tema della formazione dei professionisti.
LA CIRCOLARE DEL MiSE DEL 1° OTTOBRE 2018
Su questo stesso tema, che caratterizza uno dei doveri più generali dal punto di vista deontologico, è intervenuta anche la Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico del 1 ottobre 2018.
Infatti, in tale Circolare, intervenuta proprio per chiarire alcune questioni legate all’interpretazione della Legge 4, è stato ribadito che: per quanto riguarda i soggetti che possono far parte delle varie Associazioni di professionisti, si ritiene che, accanto ad una maggioranza di professionisti, possano essere iscritti all’associazione anche soggetti societari o cooperativi.
In tal caso, tuttavia, è stato ritenuto opportuno che vi sia un diverso “status” per i soci “aziende”, come già previsto in genere dagli statuti delle associazioni inserite nell’elenco tenuto da questo Ministero.
Appare comunque preclusa la possibilità di autorizzare tali enti o aziende associate ad utilizzare il riferimento all’iscrizione all’associazione quale attestato di qualità e di qualificazione professionale dei propri servizi, stante l’impossibilità di attestare il rispetto dei requisiti di qualificazione professionale necessari, soprattutto in materia di formazione e di aggiornamento.
Da quanto emerge quindi, sia dall’esame della Legge che dall’esame della Circolare, il tema della formazione è una delle principali tematiche poste al centro di questa disciplina legislativa volta a dare impulso alle molte realtà professionali che, come quella degli Enologi, operano nei rispettivi settori di appartenenza.
UNA LEGGE CHE TUTELALA PROFESSIONE
La portata della Legge, soprattutto rispetto alla formazione è volta principalmente alla tutela della professione.
L’aggiornamento che viene richiesto non è fine a sé stesso, ma concerne tutte le forme utili per il mercato di riferimento, anche al fine di garantire competenza e professionalità agli utenti/clienti/consumatori.
Così facendo, la Legge 4 del 2013 contiene in sé una natura deontologica in quanto l’aggiornamento diviene esso stesso parte integrante dell’azione di tutela dei “consumatori” che la Legge stessa si pone l’obiettivo di tutelare.
In questa chiave, la Legge 4 del 2013, ha altri scopi che ben completano le implicazioni anche di carattere deontologico di tutti coloro che operano come Enologi/Enotecnici
In primo luogo, la tutela del principio di advocacy.
Vale a dire, di difesa, promozione e diffusione del valore delle professionalità del mondo enologico/enotecnico
In secondo luogo, induce i professionisti, all’interno delle Associazioni, a cui spesso costoro sono iscritti, di mettere a punto un sistema di servizi e sussidi, riservati esclusivamente agli associati o di sicuro vantaggio economico per essi anche per quel che concerne la formazione.
In terzo luogo, realizza dei minimi comuni sistemi di formazione che servono a creare una condivisione di parametri su cui fondare una parte della deontologia professionale di settore.
Questi obiettivi, si pongono in perfetta correlazione con quanto peraltro Assoenologi, già stabilisce all’articolo 11 del Codice di Condotta, laddove è previsto che: l’Enologo e l’Enotecnico iscrivendosi all’associazione manifestano la loro volontà di partecipare attivamente e collegialmente non solo alla difesa della professione, ma anche al suo sviluppo culturale e sociale. Essi favoriscono la formazione e l’aggiornamento dei colleghi, con particolare riguardo a quelli più giovani.
La formazione e l’aggiornamento così come dimostra anche quanto affermato nello Statuto di Assoenologi (l’art. 6 comma 3 lett. c) in tema di formazione, insieme all’inserimento di Assoenologi negli elenchi della legge 4 del 2013 pubblicati sul sito del MISE, diventano quindi non solo una componente deontologica dell’adesione all’Associazione, ma anche la dimostrazione effettiva della conformità dell’Associazione ad uno dei principi, quello della formazione richiamato dalla Legge 4 del 2013, con il fine di garantire la professionalità degli associati, promuovendone e valorizzandone le competenze.
01.10.2019 – @RIPRODUZIONE RISERVATA – RESPONSABILITA’ DEONTOLOGICA E PROFESSIONALE DEGLI ENOLOGI ANCHE CON RIFERIMENTO ALLE PECULIARITA’ DELLA LEGGE 4/2013 – autore Avv. Mario Fusani – GF Legal – articolo pubblicato su L’Enologo