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HomeRassegna stampaCosa prevede il “Decreto trasparenza” in ambito lavorativo | L’ENOLOGO RIVISTA UFFICIALE DI ASSOENOLOGI
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Ottobre 31, 2022
Rassegna stampa

Cosa prevede il “Decreto trasparenza” in ambito lavorativo | L’ENOLOGO RIVISTA UFFICIALE DI ASSOENOLOGI

Ottobre 2022
 

NUOVI OBBLIGHI INFORMATIVI ANCHE PER IL MONDO AGRICOLO “Decreto trasparenza” | L’ENOLOGO RIVISTA UFFICIALE DI ASSOENOLOGI

In data 29 luglio 2022 è stato pubblicato il c.d. Decreto Trasparenza recante l’ “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell’Unione europea”.

La normativa introduce una serie di obblighi informativi a carico del datore di lavoro, volti a garantire condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili e, quindi, il diritto dei lavoratori ad essere informati sugli elementi essenziali, sulle condizioni e sulla relativa tutela del loro rapporto di lavoro.
Anche l’intero mondo agricolo dovrà adeguarsi a tali nuovi obblighi di trasparenza e prevedibilità minima.

Rubrica “Diritto&Lavoro”
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Rivista ufficiale di Assoenologi

Le nuove disposizioni, infatti, si applicano, tra gli altri, a tutti i contratti di lavoro subordinato, anche agricolo, a tempo indeterminato e determinato, anche a tempo parziale, nonché intermittente, somministrato, a prestazioni occasionali ed ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

 

Informazioni minime necessarie “decreto trasparenza”

La detta normativa, quindi, stabilisce quali debbano essere le informazioni sul rapporto di lavoro che il datore di lavoro è tenuto a comunicare al lavoratore in fase di assunzione, attraverso la consegna del contratto individuale di lavoro, redatto per iscritto, nonché della copia della comunicazione di instaurazione del rapporto.

In particolare, gli articoli 4-5-6 prevedono un fitto elenco di quelle che sono considerate le informazioni minime, in relazione ai diversi contratti, che il datore di lavoro è tenuto a fornire, in fase di prima assunzione.

Tale onere informativo si tramuta in un onere di aggiornamento, qualora intervengano modifiche del rapporto che non siano la conseguenza di variazioni legislative, regolamentari o della contrattazione collettiva. 

Oltre alle informazioni sugli istituti generali tipici dello specifico rapporto di lavoro, deve essere espressamente dettagliato:

  • il diritto a ricevere la formazione erogata dal datore di lavoro, se prevista;
  • la programmazione dell’orario normale di lavoro e le eventuali condizioni relative al lavoro straordinario e alla sua retribuzione,
  • nonché le eventuali condizioni per i cambiamenti di turno, se il contratto di lavoro prevede un’organizzazione dell’orario di lavoro in tutto o in gran parte prevedibile;
  • se il rapporto di lavoro, caratterizzato da modalità organizzative in gran parte o interamente imprevedibili, non prevede un orario normale di lavoro programmato, il datore di lavoro informa il lavoratore circa:
    • la variabilità della programmazione di lavoro, l’ammontare minimo delle ore retribuite garantite e la retribuzione per il lavoro prestato in aggiunta alle ore garantite;
    • le ore e i giorni di riferimento in cui il lavoratore è tenuto a svolgere le prestazioni lavorative;
    • il periodo minimo di preavviso a cui il lavoratore ha diritto prima dell’inizio della prestazione lavorativa e, ove ciò sia consentito dalla tipologia contrattuale in uso e sia stato pattuito, il termine entro cui il datore di lavoro può annullare l’incarico.
  • il contratto collettivo, anche aziendale, applicato al rapporto di lavoro, con l’indicazione delle parti che lo hanno sottoscritto;
  • gli enti e gli istituti che ricevono i contributi previdenziali e assicurativi dovuti dal datore di lavoro e qualunque forma di protezione in materia di sicurezza sociale fornita dal datore di lavoro stesso;
  • ulteriori obblighi informativi, previsti dall’art. 1 del D.Lgs. n. 152/1997, qualora le modalità di esecuzione della prestazione di lavoro siano organizzate mediante l’utilizzo di sistemi decisionali o monitoraggio automatizzati.

 

È prevista, poi, la possibilità di integrazione delle informazioni inizialmente mancanti, entro 7 o 30 giorni dall’inizio della prestazione lavorativa, a seconda della lacuna informativa, come previsto dall’art. 4 comma 3.

 

Estratto dall’articolo pubblicato su L’ENOLOGO ON LINE – la rivista ufficiale di Assoenologi

 

Approfondisci il tema e visiona i paragrafi “Violazioni e sanzioni” “Garanzie sostanziali” e le conclusioni accedendo alla pubblicazione integrale:

VISUALIZZA IL PDF DELL’ARTICOLO

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31/10/2022 @RISERVATO GF LEGAL – Cosa prevede il “Decreto trasparenza” in ambito lavorativo | L’ENOLOGO RIVISTA UFFICIALE DI ASSOENOLOGI –  articolo dell’ Avv. Mario Fusani – GF Legal – pubblicato su L’Enologo (l’ENOLOGOnline) la rivista ufficiale di Assoenologi
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