LA RAPPRESENTATIVITA’ SINDACALE DOPO LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 231/ 2013
La sentenza della Corte Costituzionale n. 231/2013 va letta ed interpretata alla luce delle precedenti pronunce della stessa Corte che hanno esaminato l’art 19 dello Statuto dei Lavoratori.
Tra questi precedenti quelli che maggiormente vengono in considerazione sono la sentenza n. 244/1996 (e le ordinanze ad essa prossime).
A proposito della compatibilità dell’art. 19 suindicato con la Costituzione, vi è infatti un legale molto stretto tra queste decisioni e l’ultima sentenza n. 231/2013.
Il suddetto legame deriva dal fatto che nella sentenza n. 244/1996, sia nella sentenza n. 231/2013 è stato ritenuto che, ai fini del riconoscimento della legittimazione delle organizzazioni sindacali a beneficiare della tutela privilegiata, quel che conta è la rappresentatività del sindacato riscontrata in concreto.
Pertanto :
Se la rappresentatività è insussistente, la sola sottoscrizione di un contratto collettivo non può certamente essere sufficiente per l’attribuzione della suddetta tutela ( sentenza n. 244 del 1996).
Se il sindacato è realmente rappresentativo, la sua decisione di non firmare un contratto collettivo, alle cui trattative preparatorie abbia attivamente preso parte nell’indicata veste, non può sicuramente essere configurata come elemento idoneo a negare la tutela privilegiata stessa (sentenza n. 231/2013).
Tanto premesso, risulta confermata la tesi secondo cui, le prerogative riconosciute alle organizzazioni sindacali, in sede di contrattazione collettiva, derivano dal ruolo attivo svolto nel processo di formazione del contratto.
Tale dato sostanziale, è particolarmente importante e non può essere eluso, da elementi meramente formali quali, da un lato, la sua formale sottoscrizione, oppure dall’altro, la sola mancata sottoscrizione del contratto, da parte di un sindacato che abbia partecipato alla trattative, grazie alla rappresentatività.
Nell’ultima parte della sentenza, la Corte Costituzionale rivolge un invito al legislatore diretto alla individuazione di un criterio selettivo di rappresentatività sindacale che possa consentire il riconoscimento della tutela privilegiata alle organizzazioni sindacali anche “nel caso di mancanza di un contratto collettivo applicato nell’unità produttiva per carenza di attività negoziale ovvero per impossibilità di prevenire ad un accordo aziendale”.
La Corte accolla al legislatore il compito di conformare a Costituzione l’art 19, limitandosi a prospettare alcune possibili soluzioni:
Valorizzazione dell’indice di rappresentatività costituito dal numero di iscritti;
Introduzione di un obbligo a trattare con le organizzazioni sindacali che superino una determinata soglia di sbarramento;
Attribuzione previsto all’art.19 dello Statuto dei lavoratori del carattere di rinvio generale al sistema contrattuale e non al singolo contratto collettivo applicato nell’unità produttiva vigente
Infine il riconoscimento del diritto di ciascuno lavoratore ad eleggere rappresentanze sindacali nei luoghi di lavoro
Il principio cardine che la Consulta afferma si pone in connessione proprio con i valori previsti nella Costituzione. In particolare:
Nell’azienda a godere dei diritti sindacali riconosciuti dal titolo III della statuto dei lavoratori, e anzitutto il diritto di costituire una rappresentanza sindacale aziendale, non è soltanto il sindacato “firmatario” di un contratto collettivo (anche solo aziendale) applicato all’unità produttiva, bensì il sindacato che, in quanto rappresentativo, sia stato comunque attore della vicenda contrattuale: pure se a modo suo e magari senza poi firmare alcun accordo.
Dunque, secondo la Corte, l’art 19, nella lettera del testo vigente, è in contrasto con le seguenti disposizione della costituzione :
Art.2 ( inviolabilità del diritti dell’uomo sia nella formazioni sociale e inderogabilità dei doveri di solidarietà politica, economica e sociale);
art.3 ( eguaglianza formale e sostanziale ed effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del paese,
Art. 39 libertà sindacale, democrazia sindacale e contrattazione collettiva erga omnes.
L’art. 19, sempre secondo la Corte, si può salvare, se si estende il significato di “sindacato firmatario” di un contratto collettivo facendovi rientrare quella di sindacato che, avendo comunque una riconosciuta rappresentatività, abbia perciò partecipato attivamente alle trattative, pure senza firmare un contratto.
In sostanza, superando la lettera della norma, alla formula di “sindacato firmatario” , la Corte aggiunge quello di “sindacato che partecipa attivamente alle trattative” . Ecco il motivo per il quale la sentenza si considera additiva.
La Corte, in sostanza, ritiene che l’esclusività del requisito della sottoscrizione del contratto collettivo costituisce un limite alla libertà sindacale.
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