GLI ESONERI CONTRIBUTIVI NELLE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO

E’ di rilevante interesse oltre che di grande impatto rispetto ai recenti interventi normativi in materia di rapporti di lavoro, la Lettera Circolare prot. n. 0009960 del 17.06.2015 con cui la Direzione Generale per l’Attività ispettiva del Ministero del Lavoro pubblica fornisce indicazioni alle proprie sedi territoriali oltre che a Inps, Inail e agenzia delle Entrate, in relazione a possibili comportamenti elusivi peraltro in alcuni casi già riscontrati “volti alla precostituzione artificiosa delle condizioni per poter godere del beneficio” dell’esonero contributivo in caso di assunzioni a tempo indeterminato previsto dall’art. 1, comma 118, L. n. 190/2014.
In particolare, il Ministero rileva come siano state segnalate imprese committenti che disdettano contratti di appalto che interessano numerosi lavoratori i quali, trascorso un periodo di almeno sei mesi in cui continuano a prestare la medesima attività attraverso un contratto di somministrazione, vengono assunti a tempo indeterminato da una terza impresa appaltatrice, talvolta costituita appositamente, che può così godere dei benefici di cui alla L. n. 190/2014 e garantire al committente notevoli risparmi.
Nello stesso documento, il Ministero, precisa che la fattispecie sopra riferita non è in contrasto con la disciplina introdotta dal Legislatore, rappresentando però che possa nascondere: “una condotta elusiva che viola nella sostanza i principi contenuti nella stessa L.n. 190/2014 che, come già ricordato, è finalizzata a “promuovere forme di occupazione stabile”.
La precisazione fatta dal Ministero trova origine nella Legge di stabilità 2015, nella quale è stato previsto che i datori di lavoro i quali, nel periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2015 assumono a tempo indeterminato lavoratori hanno diritto ad un esonero contributivo sulla loro quota per un massimo di 8.060 euro per ciascun anno di un triennio, con esclusione dei premi INAIL.
Da tale disciplina sono esclusi i datori di lavoro domestici; quei lavoratori che nei sei mesi precedenti l’assunzione erano titolari di un rapporto a tempo indeterminato anche con altro datore di lavoro; quei lavoratori che nei 3 mesi antecedenti il 1 gennaio 2015 erano in forza a tempo indeterminato presso società controllate o collegate ex art. 2359 c.c. o sulle quali il controllo è esercitato anche per interposta persona; non si applica inoltre al contratto di apprendistato; l’assunzione può riguardare anche lavoratori che, con l’impresa assumente, hanno avuto (o hanno) rapporti di lavoro autonomo o subordinato come collaborazioni coordinate e continuative, anche a progetto, partite IVA, associazioni in partecipazione, prestazioni
accessorie, contratti intermittenti, contratti a termine; mentre nel settore agricolo le assunzioni non possono riguardare lavoratori che sono stati a tempo indeterminato (OTI) nel corso del 2014 o lavoratori a tempo determinato (OTD) che nel medesimo anno abbiano avuto un numero non inferiore a 250 giornate, risultanti dagli elenchi anagrafici.
In tal senso è opportuno sottolineare come, la precisazione fatta dal Ministero sia quella di dare attuazione a quanto stabilito nella Legge di Stabilità secondo cui, come detto, è escluso dalla disciplina più favorevole il lavoratore che nel corso dei tre mesi
antecedenti la data di entrata in vigore della predetta (1.10.2014-31.12.2014), abbia avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il datore di lavoro richiedente l’incentivo ovvero con società da questi controllate o a questi collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c., nonché facenti capo, ancorché per interposta persona, al datore di lavoro medesimo (art. 1, comma 118, quarto periodo, legge n. 190/2014).
Fine ultimo della norma e della tempestiva precisazione del Ministero è quello di prevenire comportamenti elusivi posti in essere per conseguire illegittime riduzioni del costo del lavoro, e per farlo, gli Uffici preposti del Ministero del Lavoro effettueranno specifiche azioni ispettive, anche sulla base di intese con le sedi territoriali dell’INPS, invitando i destinatari della Circolare in oggetto a “fornire ogni informazione … sia al fine di attivare degli specifici monitoraggi, sia al fine di attivare ulteriori e più mirate iniziative di vigilanza”.