SOMMINISTRAZIONE TRANSNAZIONALE DI LAVORO
Segnaliamo come il Ministero del Lavoro, con la Circolare 9 aprile 2015, n. 14, sia intervenuto in merito alle iniziative di agenzie di somministrazione di altri Stati membri dell’Unione europea che propongono il ricorso a manodopera straniera, evidenziando i forti vantaggi, anche di natura economica, di cui potrebbero beneficiare le imprese, promuovendo, in particolare, l’utilizzo di lavoratori interinali con contratto rumeno, assicurando una maggiore flessibilità e l’assenza totale di alcuni obblighi di carattere retributivo (13a, 14a, TFR ecc.).
Con una circolare inviata dalla Direzione Generale per l’Attività Ispettiva alle Direzioni interregionali e territoriali del lavoro, il Ministero del Lavoro sottolinea come gli annunci pubblicitari in questione riportino informazioni in netto contrasto con la disciplina comunitaria e nazionale in materia di distacco transnazionale e pertanto come il ricorso a questo tipo di servizi possa dar luogo a ripercussioni, anche di carattere sanzionatorio, in capo alle imprese utilizzatrici.
Da qui l’invito agli uffici territoriali a prestare la massima attenzione a tali fenomeni.
Tra gli aspetti di maggiore rilievo segnaliamo quello relativo alle tutele economico-normative che nell’ambito di un rapporto di somministrazione transnazionale di lavoro sono ancora più incisive in particolare per quanto riguarda il trattamento riconosciuto ai lavoratori temporanei inviati nel nostro Paese da agenzie di somministrazione stabilite in un altro Stato membro.
Infatti, la normativa italiana prevede il rispetto, da parte delle agenzie con sede in altro Stato membro, della disciplina dettata per le agenzie italiane contenuta nel D. Lgs. n. 276/2003.
Più precisamente, l’art. 23 del citato Decreto prevede il diritto del lavoratore interinale: a condizioni di base di lavoro e d’occupazione complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell’utilizzatore, a parità di mansioni svolte, insieme con l’applicazione della disciplina in materia di responsabilità solidale per l’adempimento degli obblighi retributivi e previdenziali.
Ferme restando le iniziative ispettive che verranno portate avanti secondo quanto già previsto nel documento di programmazione dell’attività di vigilanza per l’anno in corso, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali chiede quindi agli uffici territoriali di avviare specifiche campagne informative sulla corretta applicazione di questa normativa.
E’ utile anche segnalare per opportuna informazione, e per evitare di incorrere in sanzioni a seguito di un utilizzo incauto di queste offerte che la circolare è stata inviata anche alle organizzazioni sindacali, alle associazioni imprenditoriali ed a quelle delle agenzie di somministrazione.
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