RIFLESSIONI SUL RITO FORNERO
SENTENZA dell’8 giungo 2016
Dott. Tatarelli Presidente estensore
Dott.ssa Miccichè Consigliere
Dott. Casciaro Consigliere
MASSIMA
La Corte d’Appello di Roma ha ritenuto ammissibile e tempestiva l’opposizione proposta in via meramente incidentale, nel c.d. Rito Fornero, a fronte dell’opposizione ritualmente proposta entro 30 giorni dalla controparte. In tal caso, infatti, in applicazione del diritto di difesa e del diritto al giusto processo, deve essere garantito il diritto all’impugnazione anche alla parte che ha lasciato spirassero inutilmente i termini per l’opposizione stessa.
PAROLE CHIAVE
– Rito Fornero- Opposizione
incidentale – Diritto di difesa – Giusto processo –
incidentale – Diritto di difesa – Giusto processo –
Merita di essere commentata la pronuncia della Corte d’Appello di Roma dello scorso 8 giugno 2016, con la quale la stessa Corte è intervenuta in un caso di opposizione incidentale tardiva nell’ambito del c.d. Rito Fornero.
Il Tribunale, con la sentenza gravata, ha ritenuto inammissibile l’opposizione incidentale, preclusa dal
mancato rispetto del termine di 30 giorni previsto per l’impugnazione e ha respinto l’opposizione per insussistenza del motivo ritorsivo.
mancato rispetto del termine di 30 giorni previsto per l’impugnazione e ha respinto l’opposizione per insussistenza del motivo ritorsivo.
Nella sentenza è possibile cogliere uno degli aspetti più rilevanti nell’ambito del c.d. Rito Fornero, vale a dire quello legato all’impugnazione incidentale tardiva connessa a tale procedimento.
In particolare, dalla sentenza emerge come nella prima fase il Tribunale di Roma abbia avuto modo di intervenire sul tema dell’ammissibilità/inammissibilità di una opposizione incidentale, giudicando una tale opposizione preclusa, laddove non venga rispettato il termine di 30 giorni previsto per l’impugnazione.
Infatti, in base all’articolo 1, comma 51, legge 92/2012 contro l’ordinanza di accoglimento o di rigetto di cui al comma 49 (ordinanza conclusiva della fase sommaria) può essere proposta opposizione con ricorso contenente i requisiti di cui all’articolo 414 del codice di procedura civile, da depositare innanzi al tribunale che ha emesso il provvedimento opposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla notificazione dello stesso, o dalla comunicazione se anteriore.
Inoltre nell’esame della sentenza oggetto di commento, va anche tenuto conto di un altro elemento molto importante che, per l’appunto, emerge soprattutto da quanto affermato dal Tribunale di Roma nella prima fase del giudizio, ovvero che il giudizio di opposizione ai sensi dell’art. 1, comma 51, della L. n. 92/2012, non ha natura di impugnazione, bensì natura di un giudizio ordinario di cognizione conseguente ad una fase sommaria.
Tale considerazione discende tra l’altro da quanto osservato dalla Corte di Cassazione nella sentenza
n. 19674 del 18 settembre 2014 con la quale, pronunciandosi a Sezioni Unite sulla natura del rito Fornero, ha stabilito che: il carattere peculiare di questo nuovo rito sta nell’articolazione del giudizio di primo grado in due fasi:
a) una fase a cognizione semplificata (o sommaria);
b) una fase a cognizione piena nello stesso grado;
La prima fase, è caratterizzata dalla mancanza di formalità perché rispetto al rito ordinario non c’è il rigido meccanismo delle decadenze e delle preclusioni di cui agli artt. 414 e 416 c.p.c. e l’istruttoria, essendo limitata agli atti di istruzione indispensabili, è semplificata o sommaria quale quella così qualificata nel procedimento di cui agli artt. 702 bis ss. c.p.c.
La seconda fase, è invece introdotta con un atto di opposizione proposto con ricorso contenente i requisiti di cui all’art. 414 c.p.c., opposizione che per la Corte di Cassazione non è una revisio prioris istantiae, ma una prosecuzione del giudizio di primo grado, ricondotto in linea di massima al modello ordinario, con cognizione piena a mezzo di tutti gli atti di istruzione ammissibili e rilevanti.
Alla luce delle considerazioni poc’anzi svolte, si comprende perché la domanda incidentale sia stata dichiarata inammissibile dal Tribunale in quanto avrebbe dovuto essere proposta nel termine di 30 giorni successivo alla comunicazione del provvedimento della fase sommaria con autonomo motivo.
Se questa è la spiegazione dell’orientamento assunto dal Tribunale sull’opposizione incidentale tardiva proposta dalla Società, la sentenza in esame si caratterizza per l’orientamento assunto invece dalla Corte d’Appello di Roma proprio per quanto riguarda l’ammissibilità dell’opposizione incidentale tardiva.
La Corte d’Appello, infatti, nella sua argomentazione sul punto, a prescindere dal giudizio di merito sullo stesso, ha ritenuto importante pronunciarsi preliminarmente sulla sua ammissibilità.
Per la Corte d’Appello la previsione nel rito Fornero di un termine di decadenza di gg. 30 per proporre l’opposizione, ha la finalità di impedire che l’ordinanza acquisisca carattere di definitività.
Questa scelta del legislatore di consentire un carattere di stabilità alla tutela sommaria, beninteso nella non opposizione delle parti, non equivale certo a un’equiparazione con gli effetti del giudicato di merito, nel senso che se una delle parti si attiva nei 30 gg. per il prosieguo del giudizio sul merito, si
apre allora una fase processuale del tutto nuova a cognizione piena, che è regolata sulla falsariga delle disposizioni proprie del processo del lavoro, come delineate in dettaglio dai commi da 51 a 57 dell’ art. 1 della legge. n. 92 del 2012.
apre allora una fase processuale del tutto nuova a cognizione piena, che è regolata sulla falsariga delle disposizioni proprie del processo del lavoro, come delineate in dettaglio dai commi da 51 a 57 dell’ art. 1 della legge. n. 92 del 2012.
D’altronde, tali disposizioni richiamano, per il resistente, l’obbligo ex art. 416 c.p.c. di deposito della memoria difensiva 10 gg. prima dell’udienza, e ciò a pena di decadenza.
Tale decadenza però, ai sensi del comma 53 dell’art. 1, non può che essere riferita alle riconvenzionali costituenti già oggetto del precedente decisum.
In estrema sintesi, posto che il termine perentorio serve solo per dare definitività alla pronuncia cautelare, una volta esclusa tale stabilità a seguito dell’opposizione di una delle parti nel termine di gg. 30, tutto può essere rimesso in discussione e anche dalla parte che ha lasciato spirassero inutilmente i termini per l’opposizione.
Per la Corte d’Appello, può aggiungersi che ritenendo che l’ordinanza emessa a seguito del rito sommario sia suscettibile di passare in giudicato in ogni sua parte, se non impugnata nei trenta giorni, si prospetterebbe una carenza di tutela non coerente con il sistema delle impugnazioni, nel quale la possibilità di proporre l’impugnazione incidentale tardiva è principio generale da cui resterebbe ingiustificatamente escluso il rito Fornero.
Ma l’aspetto che emerge dalla pronuncia in esame è che per la Corte d’Appello di Roma pur non trattandosi di un principio di rango costituzionale e pur dovendo tenere conto che la disparità di trattamento è giustificata dalla celerità del rito, quest’ultima non può superare il diritto di difesa e il diritto al giusto processo, che devono essere garantiti da tutte le forme processuali evidentemente così
richiamando il sempre attuale art. 111 della Costituzione.
richiamando il sempre attuale art. 111 della Costituzione.
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