Accordo di prossimità, ex art. 8 d.l. 138/2011: legittima la deroga all’orario di lavoro e la rende opponibile a tutti i lavoratori

Tribunale di Grosseto, Sez. Lavoro, n. 203/2017 del 12/09/2017

Il datore di lavoro e le parti sociali, di concerto e in applicazione di quanto previsto dall’art. 8 D.L. 138/2011, convertito in L. 148/2011, ossia dei requisiti soggettivi, oggettivi e finalistici ivi disciplinati, possono derogare alla normativa in materia di orario di lavoro.
Tale deroga, se attuata nel rispetto della normativa, sarà pienamente legittima, ed opponibile nei confronti di tutti il lavoratori operanti in azienda,

anche se non iscritti al Sindacato firmatario o espressamente dissenzienti.
È quanto affermato dal Tribunale di Grosseto in relazione ad un accordo modificativo dell’orario di lavoro, sottoscritto dalla cooperativa convenuta e dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, al fine di evitare un licenziamento collettivo e, dunque, per superare una crisi aziendale e tutelare l’occupazione.
Lo stesso accordo, poi ratificato dall’assemblea dei lavoratori, è risultato, dunque, idoneo a determinare la modifica dell’orario di lavoro a tempo parziale applicato alla ricorrente.
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