ADESIONE AD ASSOCIAZIONI TERRITORIALI E DISDETTA UNILATERALE DEL CCNL
Nel settembre 2017 la Corte d’Appello di Torino ha espresso un interessante principio in tema di libertà sindacale ed autonomia contrattuale.
In un caso di doppia iscrizione a Unindustria, e quindi al sistema associativo di Confindustria, nonché a Confcommercio, la Corte d’Appello torinese ha, testualmente, affermato che “La sola adesione a strutture territoriali non costituisce adesione a livello nazionale, né implica un mandato o un’adesione (…)” all’associazione di categoria.
Il pagamento della quota associativa a strutture territoriali di associazioni datoriali determina l’instaurazione, innanzitutto, di un vincolo di servizio, in virtù del quale gli imprenditori possono fruire dei servizi offerti (conciliazione sindacale assistenza nelle procedure collettive ecc.).
A tale vincolo non consegue, in via automatica, il conferimento di un mandato, o l’adesione, all’associazione nazionale di categoria, soprattutto ove l’attività prevalente attenga ad un diverso settore merceologico.
Mancando, quindi, la rappresentanza, dell’imprenditore, in capo all’associazione di categoria, il potere di disdetta o il recesso dal CCNL applicato non spetta esclusivamente all’associazione datoriale che ha sottoscritto il contratto.
In applicazione, quindi, dei principi di libertà sindacale, di autonomia contrattuale nonché di prevalenza:
“Vengono, pertanto, meno le ragioni, poste a base della sentenza impugnata, che hanno condotto a ritenere non legittima la disdetta unilaterale del datore di lavoro del CCNL Metalmeccanici, pacificamente applicato ad una parte del tutto minoritaria del personale dipendente e in relazione ad un’attività d’impresa che non appartiene al settore regolato da tale CCNL”.
© riproduzione riservata dello Studio GF LEGAL STP