
CONTRATTO DI RETE: DISTACCO E CODATORIALITÀ
Con circolare n. 7/2018 del 29.03.2018 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro è intervenuto in materia di contratto di rete, distacco dei lavoratori e codatorialità, a seguito di numerose segnalazioni in merito ad annunci pubblicitari che promuovevano il ricorso a sistemi di esternalizzazione dei dipendenti, evidenziandone i “forti vantaggi” a favore delle imprese (tra cui l’assenza di responsabilità patrimoniale verso i dipendenti e mancata applicazione del CCNL per i soci lavoratori di cooperativa).
L’INL ha subito specificato che tali “servizi” costituiscono una evidente violazione dei diritti fondamentali dei lavoratori ed ha colto l’occasione per offrire chiarimenti sulla disciplina del contratto di rete, sul distacco del lavoratore e sulla codatorialità.
La disciplina del contratto di rete è contenuta all’interno dell’art.3, comma 4, D.L. n.5 del 2009 per cui
“con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa”
Dopo aver definito il contratto di rete, l’analisi dell’Ispettorato si concentra su alcuni particolari effetti dello stesso: il distacco e la codatorialità.
Il distacco del lavoratore, disciplinato dall’art. 30 del D. Lgs. 276/03, consiste in un provvedimento organizzativo con il quale il datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa.
Il medesimo articolo, poi, stabilisce che qualora si dovesse procedere al distacco di uno o più lavoratori tra imprese appartenenti alla medesima rete, l’interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza dell’operare della rete stessa.
L’art. 30 continua, poi, affermando che
“Qualora il distacco di personale avvenga tra aziende che abbiano sottoscritto un contratto di rete di impresa (…) per le stesse imprese è ammessa la codatorialità dei dipendenti ingaggiati con regole stabilite attraverso il contratto di rete stesso”
Dopo aver accennato a questi particolari istituti l’Ispettorato passa in rassegna i requisiti d’efficacia e gli effetti degli stessi.
In primo luogo viene ribadito che il lavoratore distaccato o in regime di codatorialità non può in nessun modo subire un pregiudizio economico e/o normativo.
Con l’intento di screditare definitivamente gli annunci pubblicitari di cui sopra, l’Ispettorato ha specificato che il contratto di rete deve espressamente prevedere la “platea” dei lavoratori che vengono messi “a fattor comune” e che questi ultimi devono essere formalmente assunti mediante l’assolvimento di tutti gli obblighi contrattuali anche nel caso di soci di cooperativa.
È opportuno specificare, infatti che anche in questo ambito, può trovare applicazione il principio generale della responsabilità solidale in caso in caso di omissioni retributive e/o contributive ex art.29 D.lgs 276/2003.
In conclusione, l’Ispettorato Nazionale Del Lavoro è intervenuto per fugare ogni dubbio in merito ai possibili distorsioni del contratto di rete e di violazione dei diritto di lavoratori in caso di distacco e codatorialità illeciti, precisando che il personale non può in nessun caso subire un pregiudizio economico e/o normativo derivante dal contratto di rete e che per la corretta applicazione di quest’ultimo devono essere osservati tutti i requisiti sostanziali e formali previsti dalla legge.
© riproduzione riservata dello Studio GF LEGAL STP