QUANDO IL DIRITTO DEL LAVORO INCONTRA IL DIRITTO AMMINISTRATIVO. I CONTROLLI SUI LUOGHI DI LAVORO

Il tema dei controlli sui luoghi di lavoro e dei limiti entro i quali questi possono avvenire, è ancora una volta attuale dopo l’interpello del Ministero del lavoro n. 3 dell’8 maggio 2019.
Nel darne conto è interessante constatare come i settori del diritto spesso si intersechino.

E’ questo il caso dell’incontro tra diritto del lavoro e diritto amministrativo rispetto al tema della richiesta di autorizzazione che il datore di lavoro deve chiedere all’ispettorato del lavoro ai fini dell’installazione ed utilizzo degli impianti audiovisivi e degli altri strumenti di cui all’attuale articolo 4, comma 1, della legge 20 maggio 1970, n. 300.

L’ occasione di questo incontro è dipesa dall’interpello presentato dal Consiglio nazionale dell’ordine dei consulenti del lavoro per conoscere il parere del Ministero del Lavoro in merito alla configurabilità della fattispecie del silenzio assenso in considerazione delle disposizioni della legge n. 241/1990 che dispongono che il silenzio dell’amministrazione competente equivalga ad accoglimento della domanda.

Con l’interpello n. 3 del 2019 il Ministero del Lavoro ha risposto, affermando che non è, quindi, configurabile l’istituto del silenzio-assenso, occorrendo l’emanazione di un provvedimento espresso di accoglimento ovvero di rigetto della relativa istanza.

A tale conclusione, il Ministero giunge ricordando dapprima che la norma affida, ad un accordo tra la parte datoriale e le rappresentanze sindacali la possibilità di impiego degli impianti e degli altri strumenti che consentano anche il controllo dell’attività dei lavoratori. In mancanza di accordo, l’installazione è subordinata all’autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro.

In secondo luogo, il Ministero a sostegno della conclusione a cui è approdato richiama anche l’orientamento del Garante per la protezione dei dati personali in particolare, il Provvedimento generale sulla videosorveglianza dell’8 aprile 2010, nel quale, tra l’altro, veniva già affermata l’esclusione dell’applicazione del principio del silenzio-assenso in questo caso specifico.

Da ultimo a sostegno dell’orientamento espresso, il Ministero cita l’orientamento della Giurisprudenza secondo la quale in tema di controlli, la procedura codeterminativa deve ritenersi inderogabile, potendo alternativamente essere sostituita dall’autorizzazione della direzione territoriale del lavoro.

 

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16.06..2019 – QUANDO IL DIRITTO DEL LAVORO INCONTRA IL DIRITTO AMMINISTRATIVO. I CONTROLLI SUI LUOGHI DI LAVORO © riproduzione riservata dello Studio GF LEGAL STP