CALL CENTER. CAMBIO APPALTO, CLAUSOLA SOCIALE E LICENZIAMENTO COLLETTIVO NEL SETTORE TELECOMUNICAZIONI. L’ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI ROMA

Accolto dal Tribunale di Roma il ricorso ex art. 1, comma 48, L. 92/2012, presentato da alcuni dipendente di una società di call center per licenziamento a seguito della perdita della commessa

Con ordinanza n. 41617 del 15 maggio 2020, il Tribunale di Roma ha accolto il ricorso ex art. 1, comma 48, L. 92/2012, presentato da alcuni dipendenti di una nota società che si occupa di servizi call center, condannando parte datoriale a reintegrarli nel posto di lavoro precedentemente occupato, nonché al pagamento di 10 mensilità di retribuzione globale di fatto, oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.

In particolare il Tribunale ha disposto la reintegra dei lavoratori che erano stati licenziati a seguito della perdita della commessa presso la quale erano adibiti ed il conseguente rifiuto di costoro di essere ceduti al nuovo appaltatore, applicando la procedura prevista dalla clausola sociale. Il Giudicante ha stabilito che per il lavoratore non sussiste nessun obbligo di accettazione dell’assunzione presso il nuovo appaltatore subentrante e che il lavoratore può impugnare il recesso intimato dal datore di lavoro.

Le questioni controverse relative alla vicenda giudiziaria riguardano, in particolare, alcuni profili di stretto diritto, che lo stesso Giudice indica tra le motivazione della decisione adottata:

  1. a) il difetto di legittimazione passiva sollevato dalla società convenuta sul presupposto che il rapporto di lavoro dei dipendenti fosse continuato ex legecon l’appaltatore subentrante;
  2. b) inapplicabilità della cd. clausola sociale e la corretta interpretazione delle norme di cui all’art. 1, comma 10, L n. 11/2016 e art. 53 del CCNL Telecomunicazioni;
  3. c) illegittimità del licenziamento collettivo per violazione dei criteri di scelta di cui all’art. 5 L. 223/91.

In primis il Tribunale affronta la questione relativa alla corretta interpretazione della normativa del cambio appalto e della cd. clausola sociale nel settore Telecomunicazioni (art. 1, comma 10, legge n. 11/2021 e art. 53 del CCNL Telecomunicazioni), avendo la società convenuta eccepito il difetto di legittimazione passiva sul presupposto che i rapporti di lavoro fossero, in virtù delle disposizioni sopra richiamate, continuati ex lege con l’appaltatore subentrante.

In riferimento ai primi due aspetti sopra richiamati,  il Tribunale contesta l’utilizzo anomalo della cd clausola sociale in materia di cambio di appalto, affermando che: la normativa richiamata dalla convenuta, al pari della clausola sociale, non prevede dunque alcuna successione ex lege, né alcun obbligo dei dipendenti interessati dal cambio appalto di seguire la commessa, bensì l’attribuzione di un’ulteriore tutela che, come chiarito dalla S.C., non esclude, ma si aggiunge, a quella apprestata a favore del lavoratore nei confronti del datore di lavoro che ha intimato il licenziamento, con i limiti posti dalla legge all’esercizio del suo potere di recesso.

 

In forza di quanto sopra indicato, il Giudice ha quindi statuito che, in caso di successione di appalti nei call center , il dipendente può sempre impugnare il recesso del cedente in quanto la clausola sociale di cui di cui all’art. 1, comma 10, l. n. 11/2016 e all’art. 53 CCNL Telecomunicazioni non dispone una successione automatica del rapporto di lavoro in capo al nuovo appaltatore ma va interpretata come ulteriore tutela, che non esclude ma si aggiunge a quella prevista in favore del lavoratore nei confronti del datore di lavoro che ha intimato il licenziamento

 

Per quanto riguarda il terzo punto sopra indicato, il Tribunale ha dichiarato l’illegittimità dei licenziamenti disposti nei confronti dei dipendenti della società convenuta per violazione dei criteri di scelta di cui all’art. 5 L. 223/91.

A tal proposito il Giudicante ha rilevato che deve essere applicata la disciplina dei licenziamenti collettivi  a tutti quei i lavoratori che hanno “rifiutato” il passaggio presso la società subentrante e che, i criteri di scelta vanno applicati considerando anche la possibilità di essere adibiti su altri appalti.

 

CONCLUSIONE

Possiamo affermare che la recentissima decisione del Tribunale Roma rappresenta, per le aziende che in futuro dovessero applicare la procedura prevista dalla clausola sociale  di cui alla disciplina speciale del 2016 e del CCNL Telecomunicazioni, un messaggio inequivocabile di prestare particolare attenzione  alla corretta applicazione della stessa, tenendo in considerazione la possibilità che il lavoratore possa “rifiutare” il “passaggio” presso il nuovo subentrante.

In caso di cambio appalto in materia di call center, infatti, pur sussistendo in capo all’appaltatore subentrante l’obbligo previsto dal CCNL Telecomunicazione di assunzione, a parità di condizioni economiche e normative, degli addetti in via esclusiva e continuativa da almeno sei mesi sulla commessa oggetto dell’appalto cessato, il datore di lavoro, in caso di rifiuto dei lavoratori di passare presso il nuovo appaltatore, ha comunque l’obbligo di aprire una procedura di licenziamento collettivo che coinvolga, in quanto tra loro fungibili, gli operatori dell’intero perimetro aziendale e non solo quelli relativi alla commessa cessata.

L’articolo 7, comma 4-bis, del Dl 248/2007, infatti, esclude l’applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 24 della legge 223/1991 in caso di acquisizione del personale già impiegato nel medesimo appalto a seguito di subentro di nuovo appaltatore, solo nei confronti dei lavoratori «riassunti dall’azienda subentrante» e a nulla rileva che la mancanza del requisito della riassunzione sia dipeso dal rifiuto dei lavoratori di passare presso il nuovo appaltatore.

La decisione adottata dal Tribunale, potrebbe essere discutibile e oggetto di critica, in quanto potrebbe vanificare gli effetti più che positivi per la tutela dei posti di lavoro nel settore dei call center prodotti dalla clausola sociale, nonchè la salvaguardia dei livelli occupazionali che le norme di fonte legale e contrattuale, dettate in materia, intendono senz’altro tutelare.

L’apertura di una procedura di licenziamento collettivo ad ogni cambio appalto, oltretutto estesa a tutti gli operatori anche addetti ad altri appalti in essere, implica necessariamente un grave pregiudizio per i livelli occupazionali aziendali, posto che i lavoratori addetti ad appalti diversi da quello cessato, si vedono in tal modo esposti al licenziamento collettivo senza, tuttavia, poter godere della tutela della clausola sociale in quanto, appunto, non addetti alla commessa cessata in via esclusiva e continuativa da almeno sei mesi come previsto dal Ccnl Telecomunicazione.

Significherebbe riconoscere l’esistenza di una doppia tutela per taluni lavoratori a discapito di altri lavoratori cui non vengono, invece, riconosciute le analoghe tutele alla conservazione del posto di lavoro.

I lavoratori addetti alla commessa cessata, avranno infatti, non solo il diritto alla conservazione del loro posto di lavoro, a parità di condizioni economiche e normative possedute, passando alle dipendenze del nuovo appaltatore ma potranno anche rifiutare, arbitrariamente, il passaggio presso il nuovo appaltatore e restare presso il precedente facendo aprire una procedura di licenziamento collettivo a totale discapito degli operatori addetti agli appalti non cessati, che potranno perdere definitivamente il posto di lavoro non essendo essi, in alcun modo, tutelati dalla clausola sociale.

Tutto ciò potrebbe condurre alla perdita del significato stesso delle clausole sociali, che sono sorte proprio al fine di evitare il meccanismo, altrimenti inevitabile, della continua apertura di procedure di licenziamento collettivo in concomitanza di ogni cambio appalto soprattutto in settori, come i call center, caratterizzati per loro natura da frequenti cambi appalto.

Mario Fusani 

 

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29.10.2020 – CALL CENTER. CAMBIO APPALTO, CLAUSOLA SOCIALE E LICENZIAMENTO COLLETTIVO NEL SETTORE TELECOMUNICAZIONI. L’ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI ROMA © riproduzione riservata dello Studio GF LEGAL STP