DECRETO RISTORI A SUPPORTO DI RISTORANTI, PIZZERIE E BAR COLPITI DAL NUOVO LOCKDOWN STABILITO NEL DPCM DEL 24 OTTOBRE 2020
DECRETO RISTORI A SUPPORTO DI RISTORANTI, PIZZERIE E BAR COLPITI DAL NUOVO LOCKDOWN STABILITO NEL DPCM DEL 24 OTTOBRE 2020
Con il c.d. Decreto Ristori previste misure a sostegno delle categorie colpite dal dpcm del 24 ottobre 2020, convertito in DL n.137 del 28 ottobre 2020, con il quale sono state introdotte limitazioni allo svolgimento dell’attività per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da covid-19.
Ristoranti, Pizzeria e Bar le attività interessate alle limitazioni di orario di apertura disposte dal Governo nel dpcm del 24 ottobre 2020, convertito in DL n.137 del 28 ottobre 2020, e per le quali sono state rinnovate misure di sostegno previste nel Decreto Ristori del 28 ottobre 2020.
Nuove modalità di erogazione e, soprattutto, nuovi criteri di assegnazione per il contributo a fondo perduto destinato agli operatori iva dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive, previsto nell’art.1. Segnaliamo che il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020.
La principale novità è che il contributo può essere richiesto anche dai soggetti con ricavi e compensi annui superiori a 5 milioni di euro, precedentemente esclusi dal Decreto Rilancio. Mentre, per le attività che già avevano usufruito del precedente contributo è prevista l’erogazione automatica sul conto corrente entro il 15 novembre.
Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.
Per le attività svolte in locali in affitto viene esteso ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 il credito d’imposta per i canoni di locazione di cui all’articolo 28 del decreto-legge n. 34 del 2020 ottobre, cedibile anche proprietario dell’immobile. L’agevolazione, prevista nell’art. 8, è rivolta per le attività coinvolte alle limitazioni del dpcm del 24 ottobre 2020 con un fatturato di almeno il 50% nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, rispetto ai corrispondenti mesi del 2019 mentre nessuna limitazione è prevista sul volume dei ricavi.
Prevista, all’art. 9, anche l’abolizione della seconda rata IMU, in scadenza entro il 16 dicembre 2020. Si evidenzia, tuttavia, che tale agevolazione riguarda i soli proprietari di immobili che siano al contempo anche gestori delle attività beneficiarie.
Nel Decreto Ristori vengono fornite anche chiare disposizioni in materia di lavoro.
L’art.12 prevede la proroga degli ammortizzatori sociali come Cassa integrazione ordinaria, in deroga e Assegno ordinario, legati all’emergenza Covid-19, per ulteriori 6 settimane da usufruire tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021. Le predette 6 settimane costituiscono la durata massima dell’integrazione salariale, con causale Covid-19, tanto che i precedenti periodi già richiesti ed autorizzati che si collocano dopo il 15 novembre 2020 saranno imputati alle dette 6 settimane.
I trattamenti di integrazione salariale sono riconosciti sempre che sia già stato interamente autorizzato l’ulteriore periodo di nove settimane di cui all’art. 1 c. 2 del D.L. 104/2020 (convertito con modificazioni dalla L. 126/32020), decorso il periodo autorizzato, e con versamento del contributo addizionale (determinato sulla base della riduzione del fatturato del primo semestre 2020 rispetto a quello corrispondente del 2019). Tali limitazioni non si applicano ai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal dpcm del 24 ottobre 2020.
In alternativa, è possibile usufruire dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali (di cui all’art. 3 del D.L. 104/2020) per un ulteriore periodo massimo di 4 settimane, fruibili entro il 31 gennaio 2021.
I datori che avessero già richiesto l’esonero, sulla base della normativa precedente, possono rinunciare alla frazione di esonero richiesto e non fruito e presentare domanda per accedere ai trattamenti di integrazione salariale di cui al nuovo Decreto Ristori.
Fino al 31 gennaio 2021, resta precluso l’avvio di licenziamenti collettivi e le procedure avviate successivamente al 23 febbraio 2020 restano sospese. Così come resta preclusa, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recesso per giustificato motivo oggettivo, ex art. L. 604/1966, e sospese le procedure di cui all’articolo 7 della medesima legge ancora in corso. Sono confermate le deroghe già precedentemente previste, tra cui, a titolo meramente esplicativo, la cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, l’accordo collettivo aziendale e il fallimento.
L’art. 13 del Decreto Ristori, inoltre, in favore dei datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal dpcm del 24 ottobre 2020, prevede una sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali, assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria dovuti per la competenza del mese di novembre 2020. Il relativo pagamento potrà essere effettuato, senza sanzioni né interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateazione, fino ad un massimo di 4 rate mensili, a decorrere dal 16 marzo 2021.
Alla luce di quanto sopra, appare chiaro che, con le limitazioni di orario delle attività del settore ristorazione, come ristoranti, bar e pizzerie, viene indirettamente colpito anche il settore agroalimentare nazionale, inclusi vini e bevande, per il quale il Decreto Ristori ha previsto misure ad hoc con l’auspicio di supportare anche tali categorie in questa delicata fase di nuovo, seppur parziale, lockdown.
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