CASSA INTEGRAZIONE COVID19: LA CIRCOLARE INPS CON LE ISTRUZIONI PER LE AZIENDE
L’INPS, Con la circolare n. 84 del 10 Luglio 2020, spiega termini e modalità operative per usufruire delle ulterioriori 5 settimane di cassa integrazione covid, dopo le prime 9 introdotte dal decreto Cura Italia.
L’INPS compie una ricognizione normativa sui trattamenti di integrazione salariale, passando in rassegna i vari provvedimenti varati dal Governo nelle ultime settimane
IN QUESTO ARTICOLO:
- Il quadro normativo
- Applicazione
- Termini di presentazione delle domande
- Il fruito e/o autorizzato: la questione residui
- Aziende che hanno esaurito il periodo di sospensione o riduzione: indicazioni sul prosieguo
- Cassa integrazione a seguito di revoca del licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato dal 23 febbraio al 17 marzo 2020
Il quadro normativo
L’INPS compie una ricognizione normativa sui trattamenti di integrazione salariale, passando in rassegna i vari provvedimenti varati dal Governo nelle ultime settimane.
- decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18(il Cura Italia), che ha introdotto la possibilità per i datori di lavoro di richiedere la Cassa integrazione in deroga a causa dell’emergenza sanitaria.
- decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34(il DL Rilancio), recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
- Ulteriori modifiche sono state poi introdotte dal decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52, in vigore dallo scorso 17 giugno e in attesa di conversione.
Applicazione
I datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale «Covid-19 nazionale», per periodi compresi tra il 23 febbraio 2020 e il 31 ottobre 2020 così suddivisi:
- Per il periodo dal 23 febbraio al 31 agosto i datori di lavoro possono presentare domanda per una durata di 9 settimane;
- Nel caso in cui la situazione emergenziale persista e le 9 settimane sono state interamente utilizzate, il periodo può essere esteso per ulteriori 5 settimane nel medesimo periodo;
- I datori di lavoro che abbiano utilizzato interamente le 14 settimane (9+5) all’interno del suddetto periodo, possono godere di ulteriori 4 settimane per periodi anche antecedenti al 1° settembre 2020.
I vari decreti prevedono delle deroghe per i datori di lavoro che hanno unità produttive o lavoratori residenti o domiciliati nei comuni delle c.d. zone rosse individuate all’inizio dell’emergenza. Per loro la durata massima dei trattamenti di integrazione salariale viene estesa a 31 settimane.
I Comuni delle c.d. zone rosse di cui all’allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020 sono (GU.Serie Generale n.52 del 01/03/2020):
- nella Regione Lombardia:
a) Bertonico; b) Casalpusterlengo; c) Castelgerundo; d) Castiglione D’Adda; e) Codogno; f) Fombio; g) Maleo; h) San Fiorano; i) Somaglia; l) Terranova dei Passerini. - nella Regione Veneto: a) Vo’.
termini di presentazione delle domande
Nella circolare, inoltre, l’Istituto di Previdenza indica anche quali sono le tempistiche da rispettare per poter usufruire dei trattamenti di integrazione salariale.
- Per le settimane di trattamento di integrazione salariale godute tra il 23 febbraio e il 30 aprile 2020 le domande vanno presentate, pena decadenza, entro il 15 luglio;
- Per le settimane godute dal 1 maggio le domande vanno presentate, pena decadenza, entro il 17 luglio.
La circolare 84/2020 ribadisce i nuovi termini più stringenti di presentazione delle domande entro la fine del mese successivo a quello di inizio della sospensione, nonché la modalità e la tempistica circa l’anticipazione del 40% dell’integrazione in caso di pagamento diretto dell’Istituto, che rimane una facoltà e non un obbligo.
In relazione al nuovo impianto normativo, quindi, per i datori di lavoro che debbano inoltrare domanda per eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa iniziati
- a decorrere dal 1° giugno, la scadenza è fissata al 31 luglio 2020, mentre,
- per i periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa iniziati dal 1° luglio 2020 per la presentazione delle domande la scadenza è fissata al 31 agosto 2020.
Il Decreto Rilancio introduce una penalizzazione nei casi in cui la domanda sia presentata oltre il termine stabilito.
IL FRUITO E/O AUTORIZZATO: LA QUESTIONE RESIDUI
La trasmissione dell’istanza per un ulteriore periodo non superiore a 5 settimane con la causale “COVID-19 nazionale”, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, è possibile solo per i datori di lavoro che abbiano completato la fruizione delle prime 9 settimane di integrazione salariale, anche non consecutive rispetto a quelle originariamente autorizzate, ma le stesse devono essere obbligatoriamente collocate entro il 31 agosto 2020. Rimane fermo il periodo ulteriore delle settimane legate alle prime zone rosse.
L’INPS con il messaggio n. 2101 del 21 maggio 2020 ha introdotto misure di semplificazione degli adempimenti a carico delle aziende per la compilazione delle domande di cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario, con il rilascio della funzione “Copia/Duplica domanda” e con file excel da utilizzare per i calcoli dei residui.
In ragione di ciò e per i casi in cui i datori che richiedono integrazioni salariali nel presentare una domanda per completare la fruizione delle settimane già autorizzate, devono allegare alla domanda stessa un file excel compilato, secondo le istruzioni del predetto messaggio n. 2101.
Il file excel deve essere convertito in formato pdf per essere correttamente allegato alla domanda a titolo di autocertificazione.
Anche per l’assegno ordinario FIS, per il “periodo effettivamente fruito”, si dovrà allegare alla domanda stessa un file excel convertito in pdf.
Per le istanze di assegno ordinario già inviate, i datori di lavoro potranno inviare tale modello di autodichiarazione attraverso il cassetto bidirezionale.
I predetti files, precisa l’INPS, costituiscono parte integrante della domanda di concessione della prestazione e costituiscono di per sé idonea autocertificazione, fermi restando i controlli sulle autodichiarazioni previsti dalla legge, che potranno essere espletati tramite vigilanza documentale e ispettiva.
Dal numero dei giorni fruiti si risale al numero di settimane residue ancora da utilizzare e che possono essere eventualmente richieste con la nuova domanda.
L’Istituto offre due utili esemplificazioni per il calcolo dei residui.
Caso 1: periodo dal 01/03/2020 al 01/05/2020 Settimane richieste e autorizzate: 9. Al termine del periodo autorizzato, l’azienda ha fruito di 30 giornate di integrazione salariale (giorni in cui si è fruito di CIGO/assegno ordinario, indipendentemente dal numero dei lavoratori). Si divide il numero di giornate di integrazione salariale fruite per il numero di giorni settimanali in cui è organizzata l’attività, 5 o 6, e si ottiene il numero di settimane usufruite. Nel caso dell’esempio: 30/5 = 6 settimane. Residuano 3 settimane (9 settimane – 6 settimane) che l’azienda potrà chiedere. |
Caso 2: periodo dal 01/03/2020 al 01/05/2020 Settimane richieste e autorizzate: 9. Al termine del periodo autorizzato, l’azienda ha fruito di 19 giornate di integrazione salariale: 19/5 = 3,8 settimane. Residuano, pertanto, 5,2 settimane (9 settimane – 3,8 settimane). In tal caso l’azienda potrà richiedere 5 settimane e un giorno. Per esempio, il periodo richiesto potrà essere: dal 08/06/2020 al 13/07/2020 oppure dal 10/06/2020 al 15/07/2020. |
In tal modo si chiarisce in modo inequivoco che la fruizione dei residui può riferirsi anche alle singole giornate non utilizzate, che per CIGO e FIS non andranno perse ma accomunate alle successive settimane presentate con la nuova istanza.
Aziende che hanno esaurito il periodo di sospensione o riduzione: indicazioni sul prosieguo.
L’INPS precisa che le aziende che hanno esaurito le 18 settimane di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa con causale “COVID-19 nazionale” possono eventualmente fare ricorso alle prestazioni a sostegno del reddito previste dalla normativa generale, in presenza della disponibilità finanziaria nelle relative gestioni di appartenenza. Per le integrazioni salariali ordinarie la richiesta di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa deve essere riconducibile ad una delle causali individuate dal decreto n. 95442/2016.
In questo caso l’Istituto si cimenta in ipotesi esemplificative tese ad “agevolare” l’accesso alle integrazioni salariali ordinarie quali quelle per mancanza di materie prime/componenti o per mancanza di lavoro/commesse, anche quando il determinarsi di dette causali sia riconducibile ai perduranti effetti dell’emergenza epidemiologica.
A queste istanze si applicano tutti i limiti di fruizione secondo le regole che disciplinano l’integrazione salariale ordinaria: 52 settimane nel biennio mobile ai sensi dell’articolo 12, commi 1 e 3, del D.lgs n. 148/2015; 1/3 delle ore lavorabili di cui all’articolo 12, comma 5, del medesimo decreto; durata massima complessiva dei trattamenti di 24 mesi nel quinquennio mobile (30 mesi per le imprese del settore edile e lapideo) prevista dall’articolo 4, commi 1 e 2, del D.Lgs n. 148/2015.
Si applicheranno alle predette domande il requisito dell’anzianità di effettivo lavoro di 90 giorni; l’obbligo di versamento della contribuzione addizionale di cui all’articolo 5 del medesimo decreto (esclusi gli eventi oggettivamente non evitabili, c.d. EONE), nonché gli adempimenti relativi alla comunicazione sindacale previsti all’articolo 14 del D.lgs n. 148/2015.
Però in considerazione del carattere eccezionale della situazione in atto, se l’azienda evidenzi il nesso di causalità tra l’emergenza sanitaria e la causale invocata, la valutazione istruttoria non deve contemplare la verifica della sussistenza dei requisiti della transitorietà dell’evento e della non imputabilità dello stesso al datore di lavoro e ai lavoratori.
Sempre in un’ottica di facilitazione dell’accesso alle integrazioni per l’INPS risultano accoglibili le domande di integrazione salariale per le quali la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa avviene per effetto dell’ordine della autorità/ente pubblico, circostanza quest’ultima che costituisce apposita causale rientrante nel novero dei c.d. EONE (eventi oggettivamente non evitabili – codice evento n. 8, cfr. il messaggio n. 1963/2017).
cassa integrazione a seguito di revoca del licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato dal 23 febbraio al 17 marzo 2020.
I datori di lavoro che rientrano nella fattispecie in oggetto potranno presentare domande, anche integrative, di accesso al trattamento per i lavoratori per cui abbiano revocato il licenziamento, purché nel rispetto delle 18 settimane complessive. Stante il richiamo operato dal legislatore alle misure di cui agli articoli dal 19 a 22 del decreto-legge n. 18/2020, i datori di lavoro potranno richiedere l’ammortizzatore sociale spettante (CIGO, assegno di solidarietà, cassa integrazione in deroga, CISOA), in relazione alla natura e alle dimensioni dell’azienda, secondo la disciplina prevista per la causale “COVID-19”.
SCARICA LA CIRCOLARE INPS N.84/2020
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15.07.2020 -CASSA INTEGRAZIONE COVID19: LA CIRCOLARE INPS CON LE ISTRUZIONI PER LE AZIENDE © riproduzione riservata dello Studio GF LEGAL STP