DISTACCO TRANSNAZIONALE DEI LAVORATORI DOPO L’ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA UE 2018/957
Dal 30 SETTEMBRE 2020, con l’entrata in vigore del D.Lgs. n.122/2020, cambiano le regole nella gestione dei rapporti di lavoro per i lavoratori distaccati nell’ambito della prestazione di servizi.
Il D. Lgs. n. 122 del 15 settembre 2020 (in vigore dal 30 settembre 2020), è stata data attuazione alla Direttiva UE 2018/957 che ha modificato la precedente Direttiva 96/71/CE in materia di distacco di lavoratori nell’ambito di prestazioni di servizi.
Nuove disposizioni per le agenzie di somminitrazione, comunicazioni obbligatorie, nuovi interventi su durata, retribuzione e condizioni di lavoro.
Con tale intervento normativo, vengono apportate alcune modifiche al decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136.
L’obiettivo delle nuove norme è quello di adeguare l’ordinamento nazionale a quello comunitario nel settore del distacco transnazionale dei lavoratori, di garantire ai lavoratori distaccati le medesime condizioni riconosciute ai dipendenti che svolgono attività lavorativa in Italia e, pertanto, di limitare il dumping sociale e salariale.
Tra le importanti novità nella gestione dei rapporti di lavoro nell’ambito del distacco transnazionale, in vigore dal 30 settembre 2020 come da D.Lgs. 122/2020 , segnaliamo:
DISTACCO TRANSNAZIONALE ANCHE PER LE AGENZIE DI SOMMINISTRAZIONE
Con l’intervento Comunitario vengono coinvolte, nella regolamentazione dei rapporti transnazionali, anche le agenzie interinali che si trovano, dopo aver inviato lavoratori ad un’azienda cliente utilizzatrice sul territorio nazionale, a dover gestire il rapporto di lavoro del dipendente invitato dall’azienda cliente ad una sede distaccata presente in un altro Stato membro.
DISTACCO TRANSANZIONALE: LE CONDIZIONI DI LAVORO
Nei rapporti di lavoro tra imprese e lavoratori distaccati è prevista l’applicazione, durante il periodo del distacco, se più favorevoli, delle medesime condizioni di lavoro e di occupazione previste in Italia.
Anche relativamente alla retribuzione viene specificato che le indennità riconosciute al lavoratore per il distacco, che non sono versate a titolo di rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio effettivamente sostenute a causa del distacco, sono parte integrante della retribuzione stessa.
DISTACCO TRANSNAZIONALE: LA DURATA
Il periodo di 12 mesi può essere esteso fino ad un massimo di 18 mesi.
In caso di sostituzione di uno o più lavoratori distaccati per svolgere le medesime mansioni nello stesso luogo, la durata del distacco, è determinata dalla somma di tutti i periodi di lavoro prestato dai singoli lavoratori.
DISTACCO TRANSNAZIONALE: OBBLIGHI INFORMATIVI
Introdotto anche un obbligo informativo per cui l’azienda utilizzatrice con sede in Italia deve informare l’agenzia di somministrazione distaccante delle condizioni di lavoro applicate ai lavoratori distaccati
DISTACCO TRANSNAZIONALE PER IL SETTORE DEL TRASPORTO SU STRADA
L’art. 3 delle disposizioni finali del D.Lgs. 15/09/2020, n. 122 specifica che le disposizioni del decreto, non si applicano alle prestazioni transnazionali di servizi nel settore del trasporto su strada. Per tale settore, pertanto, resta valido quanto indicato nel D.Lgs. 136/2016.
Fonte:
- GU n.229 del 15 settembre 2020 (Decreto Legislativo 122 del 15 settembre 2020 attuativo della Direttiva UE)
- Direttiva (UE) 2018/957 Distacco transnazionale dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi
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01.10.2020 – DISTACCO TRANSNAZIONALE DEI LAVORATORI DOPO L’ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA UE 2018/957 © riproduzione riservata dello Studio GF LEGAL STP