FLEX IMPRESA | DOMICILIO DIGITALE (PEC) PER IMPRESE E PROFESSIONISTI. L’OBBLIGO PREVISTO NEL DECRETO SEMPLIFICAZIONI N.76/2020
Dal 1 OTTOBRE 2020 SCATTA L’OBBLIGO PREVISTO NELL’ART. 37 DEL D.L. N.76/2020 RELATIVO ALLE DISPOSIZIONI PER FAVORIRE L’UTILIZZO DELLA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA NEI RAPPORTI TRA AMMINISTRAZIONE, IMPRESE E PROFESSIONISTI.
Il contributo degli avvocati Cristina Gandolfi e Valentina Farenga di GF Legal per FLEX IMPRESA.
Flex Impresa è una struttura agile nata dalla collaborazione di avvocati e professionisti, indipendenti, con esperienza pluriennale in materia societaria, contrattuale, lavoristica, bancaria e concorsuale, finanziaria, innovazione, coaching e strategia aziendale, per offrire alle imprese un’assistenza completa nelle fasi di gestione e riorganizzazione aziendale.
I professionisti di GF Legal, studio legale promotore del progetto, offrono il loro contributo con consulenze personalizzate nella gestione e organizzazione dei rapporti di lavoro, commerciali e societari.
Il Decreto Legge n.76 del 16 luglio 2020 stabilisce “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” per facilitare la ripresa economica del Paese dopo l’emergenza Covid19.
Il “Decreto Semplificazioni”, infatti, dispone le misure da adottare per una semplificazione dei procedimenti amministrativi anche a sostegno dell’attività d’impresa.
Nello specifico offriamo un approfondimento relativo all’articolo 37 del suddetto Decreto.
ART 37 D.L. N. 76 2020 – Disposizioni per favorire l’utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti tra Amministrazione Imprese e Professionisti.
La norma apporta una serie di modifiche di rilievo all’art. 16 del d.l. 185/2008, specificamente diretto a semplificare la comunicazione nei rapporti tra P.A., società, imprese e professionisti.
In particolare, oggetto di interesse per le società in generale è la previsione dell’obbligo di dotarsi di un domicilio digitale entro il 1 ottobre 2020, per evitare di incorrere in sanzione pecuniaria (quella prevista dall’art. 2630 c.c., nella misura del doppio) e di inviare apposita comunicazione in tal senso al Conservatore del Registro delle Imprese.
Il domicilio digitale è costituito dall’indirizzo PEC o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, una volta che è inserito in uno degli Indici nazionali dei domicili digitali.
L’obbligo di cui sopra si applica anche per le imprese individuali, per le quali il Conservatore del Registro sospende la domanda di iscrizione al Registro medesimo, se sprovvista di indicazione del domicilio digitale.
Invece, per le imprese già iscritte e che non abbiano ancora provveduto all’indicazione al Conservatore del Registro, sono previste sanzioni pecuniarie.
Infine, onere simile è previsto, ora, anche in capo ai Professionisti, i quali dovranno comunicare suddetto domicilio all’Ordine/Collegio professionale di appartenenza.
Differentemente, l’Ordine/Collegio provvederà obbligatoriamente con diffida ad adempiere entro 30 gg., che, in caso di mancata ottemperanza, comporterà la sospensione sino all’indicazione del domicilio.
Cristina Gandolfi – Valentina Farenga
membri del Flex Impresa Team
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