AMMORTIZZATORI SOCIALI PER I LAVORATORI SETTORE CINEAUDIOVISIVO

A decorrere dal 1 luglio 2021, è terminata la possibilità di utilizzare la Cassa integrazione ordinaria con causale covid-19.

Nella fase antecedente il 30 giugno 2021, il principio vigente prevedeva l’accesso agli ammortizzatori con causale covid.
Nel contempo i lavoratori dovevano risultare in forza al datore di lavoro richiedente, alla data del 23 marzo 2021.
Stante l’eccezionalità dell’ammortizzatore rispetto a quelli ordinari previsti dal D.Lgs. 148/2015, per i beneficiari delle integrazioni salariali covid non trovava applicazione il rispetto del requisito minimo di 90 giornate di effettivo servizio.
A decorrere dal 1 luglio 2021, è terminata la possibilità di utilizzare la Cassa integrazione ordinaria con causale covid-19.

 

 

Attualmente il requisito richiesto, in via generale, è quello di una anzianità presso l’unità produttiva per la quale si chiede l’intervento, pari ad almeno 90 giorni di lavoro effettivo, a prescindere dalla quantificazione oraria, maturati alla data di presentazione dell’istanza di concessione.

Tale requisito temporale non è previsto quando la richiesta di integrazione salariale discende da eventi oggettivamente non evitabili.

Il requisito dell’anzianità non era preso in considerazione per le integrazioni Covid che facevano, come detto sopra, unicamente riferimento al personale in forza ad una determinata data.

A tale sintesi, va aggiunto che dovranno essere analizzate eventuali peculiarità rispetto al criterio dell’anzianità con riferimento:

  1. all’anzianità del dipendente che è passato, a seguito di cambio di appalto, alle dipendenze di un nuovo datore;
  2. lavoratori in forza con contratto a tempo determinato;
  3. casi di trasferimento di azienda.

Da ultimo, resta fermo il fatto che, nel caso specifico in cui le giornate richieste non fossero sufficienti per l’accesso alla Cassa Integrazione Ordinaria, a seconda delle caratteristiche settoriali nonché dimensionali dell’azienda, potrà essere valutata l’ipotesi di ricorrere ad ulteriori e diversi ammortizzatori sociali.

Tale accesso potrà avvenire secondo la normativa degli ammortizzatori sociali sulla base del seguente meccanismo:

  • se non spetta il primo ammortizzatore (cassa ordinaria c.d. CIGO), può spettare il secondo (assegno ordinario FIS) e se non spetta quest’ultimo e non spetta nemmeno uno dei Fondi di solidarietà, spetterà la Cassa Integrazione in Deroga (c.d. CIGD).

Di seguito, per comodità, si riporta anche uno schema riepilogativo sulle questioni trattate con riferimento al settore industriale:

AMMORTIZZATORI SOCIALI: SCHEMA DI RIEPILOGO DAL 1 LUGLIO 2021

Situazione

Ammortizzatore

Scadenza

Deroga
D. Lgs.n148/2015

Industrie fino a 15 dipendenti (intesa come media annuale del numero di giornate lavorative rapportate alle giornate individuali)

CIGO

31-12-21

NO
Solo per contributo addizionale

Industrie con oltre 15 dipendenti (intesa come media annuale del numero di giornate lavorative rapportate alle giornate individuali)

CIGO

CIGS

31-12-21

NO
Solo per contributo addizionale

Industrie che non possono ricorrere ai trattamenti di integrazione salariale di cui al D.Lgs. 148/2015

CIGS IN DEROGA

31-12-21

SI

 

 

 

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10.08.2021 -AMMORTIZZATORI SOCIALI LAVORATORI SETTORE CINEAUDIOVISIVO © riproduzione riservata dello Studio GF LEGAL