LA COMPROMETTIBILITA’ IN ARBITRATO CIRCA LA NULLITA’ DELLE DELIBERE ASSEMBLEARI
LA COMPROMETTIBILITA’ IN ARBITRATO nelLA NULLITA’ DELLE DELIBERE ASSEMBLEARI
La Corte di Cassazione, sez. VI Civile -1, con l’ Ordinanza n. 14340/14 ha stabilito che l’arbitro è competente a decidere della nullità di una delibera assembleare, quando vi sia un’apposita previsione dello statuto sociale, ovvero quando il diritto sia disponibile e rinunciabile, nonchè quando il giudizio arbitrale non sia escluso ex lege.
Sulla scorta di questo assunto, molti Tribunali si sono espressi, tra cui, anche il Collegio della Sezione Specializzata Imprese, in una recente Sentenza del Tribunale Ordinario di Catanzaro, la n. 548/2022, pubblicata il 20 aprile 2022.
Sentenza del Tribunale Ordinario di Catanzaro n. 548/2022 20 aprile 2022 – Arbitrato e diritto societario
Nel caso di specie, l’attore conveniva in giudizio, una società a responsabilità limitata, chiedendo la nullità della delibera assembleare di nomina del sindaco e del revisore contabile.
La Società si costituiva in giudizio rilevando il difetto di competenza del Tribunale, in favore dell’Arbitro nominato ai sensi dello Statuto della società ed in ragione della clausola compromissoria, ivi prevista.
La Corte, nella Sentenza, stabilisce che, a fronte del chiaro disposto contenuto nella previsione statuaria, non vi è dubbio che rientrino nella competenza arbitrale tutte le controversie tra soci e tra il singolo socio e la società.
Dalla lettura della Sentenza, inoltre, si legge un pacifico richiamo alla Giurisprudenza in tema di controversie afferenti l’impugnazione di delibere assembleari che stabilisce, di fatto, che le medesime rientrino nel novero di quelle che possono essere decise dagli arbitri (si veda in tal senso Sentenza n. 1477 del 2020 dello stesso Tribunale di Catanzaro).
Ciò posto, occorre, infatti, considerare che l’art. 34, co. 1 del D. Lgs n. 5/2003 prevede la possibilità di devolvere in arbitrato le controversie che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.
Su questo tema, peraltro, è intervenuta la Suprema Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 18600 del 12 settembre 2011 statuendo che “le controversie in materia societaria possono formare oggetto di compromesso, con esclusione di quelle che hanno ad oggetto interessi della società o che concernono la violazione di norme poste a tutela dell’interesse collettivo dei soci o dei terzi”.
La Cassazione del 2011 circoscriveva, quindi, l’area della indisponibilità, solo a quegli interessi protetti da norme inderogabili, quali ad esempio quelle dirette a garantire la chiarezza e la precisione del bilancio di esercizio.
La Corte di Catanzaro, inoltre, precisa, rifacendosi all’Ordinanza n. 27736/18 che, soltanto le delibere assembleari di società, aventi oggetto illecito o impossibile non sono compromettibili in arbitrato ex. art 806 c.p.c. e danno luogo a nullità rilevabili, anche d’ufficio, da un Giudice del Tribunale.
Prosegue, inoltre, la Giurisprudenza della Suprema Corte, rilevando come sia pacifico che la controversia sulla nullità della delibera assembleare di una società a responsabilità limitata, relativa, ad esempio, all’omessa convocazione di un socio, sia compromettibile in arbitri, atteso che “l’area della non compromettibilità è ristretta all’assoluta indisponibilità del diritto, e, quindi, alle sole nullità insanabili”( si veda Cass. Civile, Sez. 6 – Ord. 15890 del 2012).
Il punto nodale, discusso spesso dalla Giurisprudenza e avallato, peraltro, dalla Suprema Corte, con la Sentenza n. 17238/2015, riguarda proprio il generico riferimento contenuto nell’art. 34 del D. Lgs. 5/2003 che consente la devoluzione in arbitrato di “tutte le controversie insorgenti tra i soci e la società che hanno ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale”.
Orbene, questo assunto consente, quindi, di ritenere incluse, nel novero, anche le impugnazioni delle delibere, mancando, all’interno della norma, a dire della Cassazione del 2015, una pattuizione che preveda, l’esclusione delle controversie aventi ad oggetto la validità delle delibere assembleari, dal novero di quelle arbitrabili.
Il Legislatore, di fatto, ha attribuito agli Arbitri il potere di decidere su queste controversie, dando agli Arbitri il potere di sospendere la delibera impugnata e, specificando, all’art. 36 del D. Lgs 5/2003 che la decisione “deve essere assunta secondo diritto, anche nel caso in cui la clausola compromissoria disponga diversamente”.
Su questo ultimo punto, per inciso, precisiamo, tuttavia che, vi sono, al contrario, precedenti che, invece, hanno ritenuto ammissibile l’arbitrato irrituale in materia di impugnazione di deliberazioni assembleari (tra cui, Trib. Napoli, Sez. III Civ., 30 ottobre 2020, n. 7174, Trib. Milano, S.S.I.B, 14 giugno 2021, n. 5067 e Trib. Ancona, S.S.I., 7 dicembre 2021, n. 1591).
In ogni caso, ritornando al tema principale, ciò che emerge è l’operato della clausola compromissoria che, di fatto, importa una deroga alle attribuzioni del Giudice Ordinario, il quale, in forza della suddetta clausola deve declinare la propria competenza a decidere della questione, devolvendo il giudizio in favore di un Arbitro o di un Collegio Arbitrale, a seconda di quanto previsto dalla clausola compromissoria, di cui allo Statuto societario.
In ragione di tutto quanto sopra, il Tribunale di Catanzaro, nella citata Sentenza del 2002, difatti, ha dichiarato la propria incompetenza, devolvendo la cognizione della controversia al Collegio Arbitrale previsto dalla clausola compromissoria dello Statuto della società convenuta.
Sentenza del Tribunale di Milano n. 8411 del 26 ottobre 2022 – Clausole Arbitrali e diritto societario
Segnaliamo, sempre su questo tema, che, anche il Tribunale di Milano, con una recente pronuncia, la n. 8411 del 26 ottobre 2022, ha stabilito l’ampia operatività delle clausole arbitrali contenute negli Statuti sociali, da estendersi anche all’impugnazione delle deliberazioni assembleari con la sola eccezione delle c.d. nullità insanabili.
Anche il Tribunale ambrosiano, infatti, ha ritenuto che si trattasse di diritti disponibili e, quindi, compromettibili in arbitrato e ciò anche in virtù del richiamo all’art. 34, co. 3, d.lgs. 5/2003 secondo il quale la clausola arbitrale “è vincolante per la società e per tutti i soci inclusi coloro la cui qualità di socio è oggetto di controversia”.
A fronte dell’attinenza ai diritti disponibili, il Tribunale di Milano si è conformato al pregresso orientamento milanese secondo il quale: “l’unico limite all’arbitrabilità di controversie anche fondate su rapporti sociali è l’indisponibilità dei diritti che coinvolgono, ormai circoscritta alle ipotesi di violazione di norme inderogabili di legge poste a tutela di interessi sovraordinati a quelli della società e dei suoi soci” (si veda Trib. Milano, 23 aprile 2018, n. 4594).
Questa tesi, peraltro, è stata condivisa anche dalla pregressa giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. VI Civ., 25 giugno 2014, n. 14340, e Trib. Venezia, 08 gennaio 2015, n. 35).
Riforma Cartabia 2023 novità in materia di arbitrato
Sul tema delle delibere assembleari, tuttavia, con la Riforma del processo civile, c.d. Riforma Cartabia, è stata prevista una novità in materia di arbitrato, introdotta dal decreto legislativo n. 10 ottobre 2022, n. 149.
La novità consiste nella possibilità di reclamare dinanzi al giudice ordinario le ordinanze con cui gli arbitri sospendono l’efficacia di delibere assembleari.
Difatti, il quarto comma dell’articolo 838-ter c.p.c., “Disciplina inderogabile del procedimento arbitrale”, rispetto all’articolo 35 del D. Lgs n. 5/2003, ha previsto che le ordinanze emesse dagli arbitri societari, di sospensione delle delibere assembleari, a fronte dei poteri cautelari di cui sono muniti, siano reclamabili avanti al Giudice Ordinario, con le modalità previste all’articolo 818-bis c.p.c., ovvero quelle previste dalla Riforma per il reclamo delle misure cautelari, concesse dagli arbitri di diritto comune.
In conclusione, emerge come le modifiche intervenute in questo senso, dalla Riforma Cartabia, che entrerà in vigore nel 2023, portano un evidente intento rinnovazione.
Sarà possibile commentarne i possibili effetti e sviluppi sulla base della Giurisprudenza e della Dottrina che leggeremo dal 2023 in poi.
MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTO TEMA
I nostri contributi hanno lo scopo di informare e fornire aggiornamenti, ad aziende ed associazioni, per comprendere ed affrontare i cambiamenti del mondo del lavoro e societario.
Ogni tema merita di essere affrontato e approfondito tenendo conto delle esigenze di ogni singola realtà aziendale.
Per questo motivo ci rendiamo disponibili a fornire maggiori informazioni sui temi trattati.
CONTATTACI
Se desideri semplicemente restare aggiornato sui temi del diritto del lavoro e sindacale, diritto commerciale e societario
Seguici sui nostri canali social Linkedin | Twitter
Iscriviti alla Newsletter qui