SMART WORKING, OPPORTUNITA’ O DIRITTO? GLI EFFETTI DELLA NORMATIVA ALLA LUCE DELLE RECENTI SENTENZE SULLA COMPATIBILITA’ DEL LAVORO AGILE | IL SOLE 24ORE

15/07/2020

SMART WORKING, OPPORTUNITA’ O DIRITTO? GLI EFFETTI DELLA NORMATIVA ALLA LUCE DELLE RECENTI SENTENZE SULLA COMPATIBILITA’ DEL LAVORO AGILE | IL SOLE 24ORE 

DAL DECRETO “CORONAVIRUS” AL DECRETO “RILANCIO”. L’EVOLUZIONE NORMATIVA E LE RECENTI SENTENZE SUL diritto di svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, a condizione che ci sia compatibilità con le caratteristiche e l’effettiva possibilità di svolgimento della prestazione lavorativa da parte del lavoratore.

Con l’emergenza Covid19, il Governo, ha contribuito alla diffusione dello smart working in Italia invitando le aziende all’utilizzo di questo strumento di lavoro.
Al di là dei molti modi con cui può essere declinata la modalità di lavoro agile e delle molte implicazioni, anche di carattere sociale, è possibile iniziare a trasse quale primo bilancio dell’utilizzo di tale strumento con riferimento a quattro recenti pronunce di alcuni tribunali italiani.

L’articolo 90 del D.L. n. 34/2020, è molto chiaro nell’affermare che fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

Il Ministero del Lavoro, inoltre, ha predispoto per l’azienda, con il DPCM del 1° marzo 2020, l’invio delle comunicazioni di smart working tramite procedura telematica semplificata

Al di là dei molti modi con cui può essere declinata questa modalità di lavoro e delle molte implicazioni, anche di carattere sociale, con cui sarà necessario confrontarsi in tempi rapidi, è alla norma e ad alcune recenti pronunce giudiziarie a cui si vuole di seguito fare riferimento quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

  • la pronuncia del Tribunale di Roma, che con Ordinanza del 20 giugno 2020, dove il Giudice ha riconosciuto il diritto della lavoratrice di poter svolgere la prestazione in forma agile;
    il Decreto del 26 giugno 2020, emesso a seguito di un procedimento cautelare ex art. 700 c.p.c., con cui la Sezione Lavoro del Tribunale di Mantova, in cui il Giudice approva la necessità della presenza fisica del dipendente.

  • l’Ordinanza del Tribunale di GrossetoSezione Lavoro civile del 23 aprile 2020, dove ad essere esaminato è stato il rapporto tra ferie e smart working.

  • il Giudice del Tribunale del lavoro di Venezia dello scorso 8 luglio, secondo cui, i buoni pasto, non sono dovuti a favore dei dipendenti comunali che si trovano in lavoro agile.

“Le pronunce della Giurisprudenza, da quanto visto, stanno cercando di interpretare l’evoluzione dell’articolato quadro normativo, riconoscendo che il lavoro agile si possa attivare solo se il datore di lavoro decide di attuarlo, e sempreché ci sia la possibilità concreta di realizzare i compiti assegnati impedendo quindi che ad esso siano associate forme di abuso o privilegio.
Allo stato attuale, inoltre, è verosimile ritenere che il quadro giurisprudenziale sia destinato ad arricchirsi di nuove pronunce in virtù della probabile proroga da parte del Governo dello stato di emergenza da Covid-19, con inevitabili ricadute anche sull’applicazione concreta delle forme di lavoro agile”. 

Conclude l’avvocato Mario Fusani

Estratto dell’articolo pubblicato su “Il Sole 24ore” 

 

Il tema dello smart working era stato affrontato, ancor prima dell’emergenza epidemiologica, in un momento in cui già si ragionava su un passaggio epocale del mondo del lavoro.
Lo smart working, se utilizzato nel modo giusto, può davvero rappresentare in prospettiva il nuovo welfare aziendale“. 
Il commento dell’avvocato Fusani nell’articolo: “La svolta dello smart working“.

 

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