A CHI SPETTA IL DIRITTO DI CONVOCARE ASSEMBLEA SINDACALE? LA CASSAZIONE CHIAMA IN CAUSA LE SEZIONI UNITE (Cass. Ord. N. 2443 del 30.11.2016)
Il diritto di convocare assemblea sindacale, sancito dall’art. 20 dello Statuto dei Lavoratori, spetta alla RSU o alle singole sigle sindacali che la compongono?
Il caso posto all’attenzione della Cassazione attiene alla titolarità del diritto di convocare l’assemblea sindacale di cui all’art. 20 dello Statuto dei Lavoratori. Sul punto gli arrestigiurisprudenziali della Cassazione non sono univoci e occorre, pertanto, rimettere la questione al primo Presidente per una eventuale trasmissione alle Sezioni Unite.
Per questo la Cassazione, sezione lavoro, nell’Ordinanza 24443 del 30 novembre 2016 rimette la questione alle SS.UU.
La controversia è scaturita dal fatto che, ad una sigla sindacale, era stato negato il diritto di convocazione dell’assemblea sindacale, di cui all’art. 20 dello Statuto dei Lavoratori. L’azienda riteneva, infatti, che tale diritto spettasse alla RSU aziendale e non alle singole sigle che la compongono. L’organizzazione sindacale aveva, tuttavia, ritenuto il diniego aziendale una condotta antisindacale e presentato ricorso, per la relativa repressione, ex art. 28 dello Statuto dei Lavoratori. Da li origina la vicenda passata, di recente, al vaglio dei Giudici di Cassazione.
La Corte di legittimità ritiene che, sul punto, non vi sia stato un orientamento univoco nelle precedenti decisioni assunte. In particolare, esistono due filoni opposti.
Da un lato, pronunce che ritengono titolare del diritto di assemblea solo la RSU, intesa come organismo collegiale, e non le singole sigle sindacali che ne fanno parte (Cass. n. 28355/2002).
In posizione opposta si collocano quelle decisioni, per le quali il diritto di assemblea può essere riconosciuto anche alle singole sigle sindacali che fanno parte della RSU, a patto che siano sigle dotate di adeguata rappresentatività in seno all’azienda ai sensi dell’art. 19 dello Statuto dei Lavoratori.
Rilevato il contrasto tra pronunce diverse, la Corte rimette gli atti al Primo Presidente, per l’eventuale passaggio alle Sezioni Unite.
Rilevato il contrasto tra pronunce diverse, la Corte rimette gli atti al Primo Presidente, per l’eventuale passaggio alle Sezioni Unite.
Non resta, dunque, che attendere le eventuali valutazioni delle Sezioni Unite, chiamate a fare chiarezza e a decidere, una volta per tutte, qual è l’opzione corretta e da seguire.
La questione appare interessante soprattutto per orientare il comportamento delle imprese ed evitare di incorrere in comportamenti che potrebbero essere considerai antisindacali.
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