APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE: QUANDO LA FORMAZIONE NON È NECESSARIA

Con la risposta ad interpello n. 5/2017, il Ministero del Lavoro ha fornito la propria interpretazione dell’art. 47, co.4, D. Lgs. n. 81/2015, concernente le ipotesi di assunzione in apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, di lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale.

In particolare, al Ministero è stato chiesto di chiarire se il datore di lavoro sia tenuto ad erogare la formazione di base e trasversale di cui all’articolo 44, co. 3, D.Lgs. n. 81/2015, anche in caso di assunzione di soggetti di età maggiore di 29 anni che, a seguito di pregresse esperienze lavorative, abbiano già avuto modo di acquisire la suddetta formazione, ovvero nelle ipotesi di assunzione di lavoratori che abbiano già seguito percorsi formativi nell’ambito di un precedente contratto di apprendistato professionalizzante.
Il citato art. 44 D.Lgs. n. 81/2015 prevede infatti, che “La formazione di tipo professionalizzante, svolta sotto la responsabilità del datore di lavoro, è integrata, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, dalla offerta formativa pubblica, interna o esterna alla azienda, finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte complessivo non superiore a centoventi ore per la durata del triennio […]”.
Ciò premesso, il Ministero richiama le Linee Guida in materia di apprendistato professionalizzante del 20 febbraio 2014, a mente delle quali la formazione di base e trasversale deve indicativamente avere come oggetto una serie di competenze di carattere “generale”, che prescindono dalla specificità delle mansioni svolte.
Queste competenze afferiscono, in via esemplificativa, a nozioni riguardanti l’adozione di comportamenti sicuri, l’organizzazione e la qualità aziendale, la capacità relazionale e comunicazionale, le competenze digitali, sociali e civiche, elementi di base della professione ecc.
Per questa ragione, secondo il Ministero, tale tipologia di formazione non deve essere nuovamente erogata a quei lavoratori che abbiano già acquisito tali nozioni di base in virtù di pregresse esperienze lavorative.
Ciò in ragione del fatto che quella in commento costituisce una fattispecie di apprendistato professionalizzante del tutto peculiare, caratterizzata dalla finalità primaria di assicurare il reinserimento di soggetti momentaneamente estromessi dal mercato del lavoro, a prescindere dalla loro età anagrafica. Dunque si tratta di un istituto dettato da scopi di politica attiva più che da finalità formative.
In considerazione di tale aspetto, il Ministero – richiamando la precedente risposta ad interpello n. 21/2012 – chiarisce come sia già stato evidenziato che la possibilità di assunzione in apprendistato di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità (adesso estesa anche ai beneficiari del trattamento di disoccupazione) costituisca una disciplina speciale.
Pertanto, analogamente si deve ritenere non necessaria l’erogazione della suddetta formazione nell’ambito di un nuovo contratto di apprendistato professionalizzante, qualora l’apprendista sia già in possesso di un attestato relativo alle competenze di base e trasversali, acquisite anche in virtù di un precedente contratto di apprendistato.
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