I LAVORI DELLA COMMISSIONE ALPA E LE PROPOSTE IN TEMA DI ARBITRATO NELLE CONTROVERSIE DI LAVORO

Nei giorni scorsi e precisamente il 18 gennaio, in conformità al d.m. 7 marzo 2016 con il quale è stata costituita presso l’Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia una “Commissione di studio per l’elaborazione di ipotesi di organica disciplina e riforma degli strumenti di degiurisdizionalizzazione con particolare riguardo alla mediazione, alla negoziazione assistita e all’arbitrato”, la stessa Commissione ha consegnato la relazione conclusiva dei lavori.
In particolare, ciò che qui preme sottolineare è l’attenzione che i lavori della Commissione hanno riservato al tema dell’Arbitrato in materia di Lavoro.
Infatti, a seguito del lavoro svolto, è stata elaborata una proposta di modifica degli artt. 806,807,808,829 al fine di ammettere all’arbitrato anche le cause di lavoro e di previdenza sociale nei
limiti consentiti dalla natura di tali questioni. L’intento principale di tale intervento è quello di
superare una risalente e non più attuale diffidenza per l’arbitrato rituale nelle controversie di lavoro, una modifica normativa proprio sul versante dell’arbitrato rituale che, rispetto a quello irrituale, offre il vantaggio di conseguire un lodo con valore di sentenza pronunciata dall’autorità giudiziaria con uno speciale regime di impugnazione per nullità. Naturalmente, l’intervento tiene comunque conto delle
peculiarità delle controversie di lavoro essenzialmente riconducibili alle esigenze di tutela del lavoratore in quanto parte debole del rapporto. Esaminando più nel dettaglio i punti salienti della
proposta emerge:
– La proposta di abrogazione del secondo comma dell’Art. 806 c.p.c. sulle controversie arbitrabili che ad oggi prevede che le controversie di cui all’art. 409 c.p.c. possono essere decise da arbitri solo se previsto dalla legge o nei contratti o accordi collettivi di lavoro;
– La proposta di introdurre un terzo comma all’art. 807 c.p.c. per disciplinare il compromesso per arbitrato rituale nelle controversie di lavoro. Da una parte, infatti, si introduce, per i rapporti di cui all’art. 409 c.p.c., la facoltà di compromettere in arbitri rituali una “specifica controversia”; d’altra parte di richiede, per la validità della convenzione, che essa sia certificata in base alle disposizioni di cui al titolo VIII del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dagli organi di certificazione di cui all’articolo 76 del medesimo decreto legislativo. Quindi introducendo un rafforzamento delle cautele che consente, non essendo le parti del rapporto di lavoro, in condizioni di parità, di evitare che possa stipularsi un compromesso prematuramente, quando la parte debole del rapporto sia più vulnerabile nell’accettare la certificazione della convenzione;
– La proposta di introdurre un comma ulteriore con la previsione che la clausola compromissoria sia possibile anche per le controversie di cui all’art. 409, ma con il limite che la clausola sia valida se prevista dalla legge o nei contratti o accordi collettivi nazionali di lavoro
Così intervenendo, in altre parole, si ricalca la formulazione del nuovo n. 3 del primo comma dell’art. 360 che prevede la possibilità di denunciare la violazione o falsa applicazione di norme dei
contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro;
– Da ultimo va segnalata la propostadi eliminare la rigidità della regola generale ed inderogabile che, ove si tratti di controversie previste dall’art. 409 c.p.c., deve essere sempre possibile l’impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia. L’idea della proposta è quella non di parificare ma di fare almeno in modo di avvicinare il regime dell’impugnazione del lodo arbitrale nelle controversie di lavoro a quello comune.
In altri termini, si propone quindi di ridisegnare il regime dell’impugnazione del lodo arbitrale nel caso di controversie di lavoro prevedendo sì, di norma, l’impugnazione anche per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia e delle norme dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro, ma facendo salva la espressa volontà contraria delle parti dichiarata nel compromesso.
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