LA COMUNICAZIONE PREVENTIVA DI DISTACCO TRANSNAZIONALE
Le società straniere che distaccano i lavoratori presso imprese con sede in Italia anche appartenenti allo stesso gruppo e nell’ambito di una prestazione di servizi dovranno, dal 26 dicembre 2016, inviare al Ministero del lavoro una nuova comunicazione preventiva entro le 24 ore del giorno precedente l’inizio del primo periodo di distacco o trasferta. Tale obbligo comunicativo nasce dall’attuazione della
Direttiva Europea 2014/67/EU che è stata recepita dall’Italia con il Decreto Legislativo n. 136 del 17 luglio 2016.
Direttiva Europea 2014/67/EU che è stata recepita dall’Italia con il Decreto Legislativo n. 136 del 17 luglio 2016.
A far data dal giorno indicato, quindi l’azienda straniera distaccante ha l’obbligo di effettuare la comunicazione preventiva di distacco del personale che intende impiegare in
Italia.
Italia.
Si ritiene inoltre che, a decorrere dalla medesima data, le imprese straniere siano altresì tenute a comunicare i distacchi avviati successivamente al 22 luglio
2016. Tale comunicazione andrà effettuata entro il 26 gennaio 2017, con le modalità indicate nel successivo sempreché i distacchi siano ancora in essere a tale data.
2016. Tale comunicazione andrà effettuata entro il 26 gennaio 2017, con le modalità indicate nel successivo sempreché i distacchi siano ancora in essere a tale data.
Sono quindi da ritenersi esclusi dall’obbligo di comunicazione preventiva i distacchi attivati dopo il 22 luglio 2016 ma cessati prima del 26 gennaio 2017, nonché i distacchi attivati prima del 22 luglio
2016.
2016.
E’ utile ricordare, inoltre, che l’obbligo in questione è posto esclusivamente in capo all’azienda straniera distaccante (prestatore di servizi) e trova applicazione sia nei confronti delle imprese stabilite in altri Stati membri, sia nei confronti delle imprese stabilite in uno Stato terzo/extra UE, ovvero nei confronti di agenzie di somministrazione stabilite in un altro Stato membro che distaccano lavoratori in Italia.
Da ultimo, nel segnalare questo importante recepimento della normativa comunitaria, va sottolineato come, in ossequio ai principi comunitari di effettività e proporzionalità, la cogenza dei nuovi obblighi
comunicazionali è assicurata da un adeguato regime sanzionatorio.
comunicazionali è assicurata da un adeguato regime sanzionatorio.
In particolare, ai sensi dell’art. 12, comma 1, D.Lgs. n. 136/2016, vengono sanzionate le violazioni da parte del prestatore di servizi dell’obbligo di
comunicare:
comunicare:
1) il distacco entro le ore ventiquattrodel giorno antecedente all’inizio del distacco stesso, a meno dei casi che ammettono la c.d. Comunicazione Preventiva
Posticipata;
Posticipata;
2) l’annullamento/nuova comunicazione di dati essenziali entro le ore ventiquattrodel giorno antecedente all’inizio del distacco del lavoratore;
3) tutte le modificazioni successiveconcernenti dati non essenziali entro 5 giorni
dal verificarsi dell’evento.
dal verificarsi dell’evento.
Sono inoltre punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro per ciascuna
violazione e per ogni lavoratore interessato.
violazione e per ogni lavoratore interessato.
In ogni caso, in base all’art. 32, comma 1, lettera d), L. n. 234/2012 (Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea), gli importi di tali sanzioni non possono essere superiori a 150.000 euro(art. 12, comma 4,
D.Lgs. n. 136/2016).
D.Lgs. n. 136/2016).
© riproduzione riservata dello Studio GF LEGAL STP