I PRECEDENTI CHE SPIEGANO IL NO DELLA CORTE COSTITUZIONALE AL REFERENDUM SULL’ARTICOLO 18
Con la decisione di ieri, è stato dichiarato inammissibile dalla Corte Costituzionale, il quesito referendario proposto dalla CGIL con il quale si chiedeva di ripristinare la reintegrazione nel posto di lavoro in caso di licenziamento illegittimo e di estendere questa tutela ai dipendenti di aziende con più di 5 addetti.
Pur in assenza delle motivazioni della Corte, che dovrebbero essere pubblicate non prima del prossimo 11 febbraio, è possibile provare a ricostruire l’iter del ragionamento giuridico che ha condotto la Corte a prendere questa decisione.
Per evitare l’abuso dei Referendum la Corte già con la sentenza n. 16 del 1978 aveva stabilito che:
In primo luogo, sono inammissibili le richieste formulate in modo che ciascun quesito da sottoporre al corpo elettorale contenga una tale pluralità di domande eterogenee, carenti di una matrice razionalmente unitaria, da non poter venire ricondotto alla logica dell’art. 75 Cost.
In secondo luogo, sono inammissibili le richieste che non riguardino atti legislativi dello Stato aventi la forza delle leggi ordinarie, ma tendano ad abrogare – del tutto od in parte – la Costituzione, le leggi di revisione costituzionale, le “altre leggi costituzionali” considerate dall’art. 138 Cost., come pure gli atti legislativi dotati di una forza passiva peculiare (e dunque insuscettibili di essere validamente abrogati da leggi ordinarie successive).
In terzo luogo, vanno del pari preclusi i referendum aventi per oggetto disposizioni legislative ordinarie a contenuto costituzionalmente vincolato, il cui nucleo normativo non possa venire alterato o privato di efficacia, senza che ne risultino lesi i corrispondenti specifici disposti della Costituzione stessa (o di altre leggi costituzionali).
In quarto luogo, valgono infine le cause d’inammissibilità testualmente descritte nell’art. 75 cpv., che diversamente dalle altre sono state esplicitate dalla Costituzione, proprio perché esse rispondevano e rispondono a particolari scelte di politica istituzionale, anziché inerire alla stessa natura dell’istituto in questione. Ma, anche in tal campo, resta inteso che l’interpretazione letterale deve essere integrata – ove occorra – da un’interpretazione logico-sistematica, per cui vanno sottratte al referendum le disposizioni produttive di effetti collegati in modo così stretto all’ambito di operatività delle leggi espressamente indicate dall’art. 75, che la preclusione debba ritenersi sottintesa.
A spiegare ancor meglio la sentenza di ieri, è tuttavia, la sentenza del febbraio del 1997, la n. 36, nella quale era stato affrontato il problema della distinzione tra referendum abrogativo e manipolativo (o propositivo).
La Corte al tempo riteneva inammissibile un referendum incentrato sulla tecnica manipolitiva così affermando: “In definitiva, l’abrogazione parziale chiesta con il quesito referendario si risolve sostanzialmente in una proposta all’elettore, attraverso l’operazione di ritaglio sulle parole e il conseguente stravolgimento dell’originaria ratio e struttura della disposizione, di introdurre una nuova statuizione, non ricavabile ex se dall’ordinamento, ma anzi del tutto estranea al contesto normativo. Per di più, con effetti di sistema rilevanti…”
Con La decisione di ieri, la Corte Costituzionale, ha di fatto ribadito i suoi orientamenti precedenti riconducendo al mero campo dell’eccezione quanto stabilito dalla stessa Corte nel 2003 con la sentenza n. 41 con la quale era stata ritenuta ammissibile l’estensione della tutela reale ai lavoratori di qualunque azienda, a prescindere dalla soglia dei dipendenti occupati, estensione che sarebbe stata ben più ampia, dunque, di quella che si sarebbe verificata con l’ammissibilità del quesito proposto dalla Cgil.
© riproduzione riservata dello Studio GF LEGAL STP
Per evitare l’abuso dei Referendum la Corte già con la sentenza n. 16 del 1978 aveva stabilito che:
In primo luogo, sono inammissibili le richieste formulate in modo che ciascun quesito da sottoporre al corpo elettorale contenga una tale pluralità di domande eterogenee, carenti di una matrice razionalmente unitaria, da non poter venire ricondotto alla logica dell’art. 75 Cost.
In secondo luogo, sono inammissibili le richieste che non riguardino atti legislativi dello Stato aventi la forza delle leggi ordinarie, ma tendano ad abrogare – del tutto od in parte – la Costituzione, le leggi di revisione costituzionale, le “altre leggi costituzionali” considerate dall’art. 138 Cost., come pure gli atti legislativi dotati di una forza passiva peculiare (e dunque insuscettibili di essere validamente abrogati da leggi ordinarie successive).
In terzo luogo, vanno del pari preclusi i referendum aventi per oggetto disposizioni legislative ordinarie a contenuto costituzionalmente vincolato, il cui nucleo normativo non possa venire alterato o privato di efficacia, senza che ne risultino lesi i corrispondenti specifici disposti della Costituzione stessa (o di altre leggi costituzionali).
In quarto luogo, valgono infine le cause d’inammissibilità testualmente descritte nell’art. 75 cpv., che diversamente dalle altre sono state esplicitate dalla Costituzione, proprio perché esse rispondevano e rispondono a particolari scelte di politica istituzionale, anziché inerire alla stessa natura dell’istituto in questione. Ma, anche in tal campo, resta inteso che l’interpretazione letterale deve essere integrata – ove occorra – da un’interpretazione logico-sistematica, per cui vanno sottratte al referendum le disposizioni produttive di effetti collegati in modo così stretto all’ambito di operatività delle leggi espressamente indicate dall’art. 75, che la preclusione debba ritenersi sottintesa.
A spiegare ancor meglio la sentenza di ieri, è tuttavia, la sentenza del febbraio del 1997, la n. 36, nella quale era stato affrontato il problema della distinzione tra referendum abrogativo e manipolativo (o propositivo).
La Corte al tempo riteneva inammissibile un referendum incentrato sulla tecnica manipolitiva così affermando: “In definitiva, l’abrogazione parziale chiesta con il quesito referendario si risolve sostanzialmente in una proposta all’elettore, attraverso l’operazione di ritaglio sulle parole e il conseguente stravolgimento dell’originaria ratio e struttura della disposizione, di introdurre una nuova statuizione, non ricavabile ex se dall’ordinamento, ma anzi del tutto estranea al contesto normativo. Per di più, con effetti di sistema rilevanti…”
Con La decisione di ieri, la Corte Costituzionale, ha di fatto ribadito i suoi orientamenti precedenti riconducendo al mero campo dell’eccezione quanto stabilito dalla stessa Corte nel 2003 con la sentenza n. 41 con la quale era stata ritenuta ammissibile l’estensione della tutela reale ai lavoratori di qualunque azienda, a prescindere dalla soglia dei dipendenti occupati, estensione che sarebbe stata ben più ampia, dunque, di quella che si sarebbe verificata con l’ammissibilità del quesito proposto dalla Cgil.
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