CASSAZIONE: NOTIFICA “BREVI MANU” DELLE COMUNICAZIONI DEL DATORE DI LAVORO AL DIPENDENTE
La Cassazione, con la sentenza n. 7306 del 14 marzo 2019, torna a parlare di consegna a mani delle comunicazioni aziendali. Nel caso specifico si fa riferimento alla mancata consegna di una lettera in busta chiusa di sanzione disciplinare.
La Corte parte da un principio di diritto, ormai, unanimemente riconosciuto: “esiste l’obbligo del lavoratore subordinato di ricevere sul luogo di lavoro e durante l’orario di lavoro comunicazioni, anche formali, da parte del datore di lavoro o di suoi delegati, in considerazione dello stretto vincolo contrattuale che lega le parti di detto rapporto, sicché il rifiuto del lavoratore, destinatario di un atto unilaterale recettizio, di riceverlo comporta che la comunicazione debba ritenersi regolarmente avvenuta, in quanto giunta ritualmente, ai sensi dell’art. 1335 c.c., a quello che, in quel momento, era l’indirizzo del destinatario stesso”.
Affinché la consegna possa dirsi perfezionata e la comunicazione possa considerarsi come avvenuta, il datore di lavoro deve fornire la prova di aver tentato di consegnare una missiva al lavoratore e di non esserci riuscito a causa del rifiuto del medesimo, oppure di avervi provveduto regolarmente raccogliendone la firma per ricevuta.
Anche questo assunto costituisce espressione della Giurisprudenza costante.
Nel caso esaminato dalla Corte con la sentenza n.7306/2019, invece, il datore di lavoro non è riuscito a fornire la prova né di aver tentato la consegna della missiva, contenente la comunicazione di una sanzione disciplinare, né che tale tentativo fosse fallito per il rifiuto del lavoratore.
Nessuna attestazione scritta è stata prodotta ed, inoltre, dall’istruttoria, è emerso come il delegato alla consegna non fosse al corrente del contenuto della lettera.
Non è stato possibile, quindi, informare il lavoratore sul contenuto della comunicazione, neppure sommariamente, e non è stata nemmeno aperta la busta per darne lettura del testo.
Successivamente, il datore di lavoro aveva provveduto ad inviare copia della lettera a mezzo raccomandata, ma la notifica si era perfezionata successivamente all’irrogazione della sanzione disciplinare.
La sanzione è stata annullata, in quanto non è stato provato che fosse stata comunicata prima della sua esecuzione.
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08.05.2019 – CASSAZIONE: NOTIFICA “BREVI MANU” DELLE COMUNICAZIONI DEL DATORE DI LAVORO AL DIPENDENTE © riproduzione riservata dello Studio GF LEGAL STP