CCNL E APPALTO: LA COERENZA DEL CONTRATTO COLLETTIVO VA VALUTATA RISPETTO ALL’OGGETTO DELL’APPALTO

E’ di rilevante interesse giuslavoristico oltre che di utile punto di riferimento per molte Imprese che partecipano a gare d’appalto, la sentenza n. 5574/2019 pubblicata il 6 agosto 2019 con cui il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Quinta – ha rigettato l’appello di una Società avverso il provvedimento di una Stazione Appaltante che ne aveva disposto l’esclusione da una gara d’appalto affermando e confermando la tesi della Stazione Appaltante resistente, secondo cui, il CCNL servizi fiduciari, richiamato dagli appellanti in sede di offerta non può essere ritenuto congruo con l’affidamento di servizi di biglietteria e accoglienza.

Vediamo dapprima e in termini sintetici quanto accaduto in fatto.

 

La società appellante ha partecipato ad una procedura negoziata per l’affidamento dei “servizi per la gestione della biglietteria”.

All’esito è risultata prima graduata mentre si è collocata al secondo posto una diversa Società. Sottoposta a verifica di anomalia specie con riguardo al costo del lavoro, l’offerta della Società appellante non è risultata congrua in relazione all’applicazione del CCNL Servizi Fiduciari relativo al personale operativo, ritenuto non inerente rispetto ai servizi messi a gara, con notevole scostamento rispetto ai minimi tabellari indicati in altri contratti collettivi (terziario, multiservizi), il che ne ha comportato l’esclusione dalla gara.

A tali fatti è seguita una controversia.

Al termine del giudizio di I grado, il ricorso è stato respinto ritenendo legittimo il giudizio di anomalia in ragione della incoerenza rispetto al servizio previsto del CCNL (la sezione “Servizi Fiduciari” del contratto collettivo per i dipendenti da Istituti e Imprese di Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari) applicato dalla Società ricorrente.

La sentenza ha altresì rilevato che il CCNL “Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari” fa riferimento ad attività connesse al safety management, e cioè alla gestione delle attività ausiliarie di sicurezza e controllo, cosa bene diversa dai servizi di biglietteria, tesoreria, contabilizzazione degli incassi e di rendicontazione dei titoli emessi, oggetto di appalto.

A tale sentenza, la Società decideva di proporre appello in Consiglio di Stato, deducendo l’erroneità della sentenza.

I Giudici del Consiglio di Stato, nel motivare il principio anticipato all’inizio, hanno rimarcato come:

La coerenza del contratto collettivo rispetto all’oggetto dell’appalto appare esclusa nel caso di specie, atteso che il CCNL “Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari” riguarda, rispettivamente, la vigilanza armata e non armata, e quindi si applica al personale cui viene richiesto di effettuare attività di vigilanza e custodia in senso stretto, mentre la procedura di gara riguarda l’affidamento del diverso servizio di prenotazione e prevendita.

Detto in altri termini, l’oggetto dell’appalto attiene all’accoglienza del pubblico in senso lato, mentre il CCNL “Servizi Fiduciari” che invocava la parte appellante attiene alla custodia e sorveglianza dei siti.

In aggiunta a tale principio, il Consiglio di Stato ricorda che mentre l’anomalia dell’offerta non può essere ritenuta se è congrua con i valori tabellari del contratto effettivamente applicato conferma tuttavia che la libertà di scelta dell’imprenditore in ordine al contratto da applicare trova limitazione nella coerenza del contratto stesso con i servizi da affidare in relazione all’ “Ambito tematico” e alla “attinenza merceologica e/o teleologica” con i servizi da affidare.

Richiamando anche alcuni precedenti i Giudici di Palazzo Spada, affermano che: La scelta del contratto collettivo da applicare rientra dunque nelle prerogative di organizzazione dell’imprenditore e nella libertà negoziale delle parti, con il limite però che esso risulti coerente con l’oggetto dell’appalto (in termini Cons. Stato, V, 1 marzo 2017, n. 932; V, 12 maggio 2016, n. 1901; III, 10 febbraio 2016, n. 589).

Gli stessi Giudici sottolineano poi come fosse stato già illustrato come il CCNL “Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari” non sia coerente, per ambito tematico, melius per attinenza merceologica e/o teleologica, con l’appalto per i servizi di vendita e prevendita di titoli di ingresso.

La motivazione della sentenza, seppur conclusiva della controversia instaurata dapprima al TAR Veneto e poi in Consiglio di Stato, è potenzialmente in grado di continuare a tenere aperto il dibattito sull’impatto che il sindacato del Giudice può avere in relazione all’orientamento delle scelte imprenditoriali.

Al tempo stesso però, fissa un punto fermo rispetto al principio di coerenza che il CCNL deve avere con riferimento all’oggetto dell’appalto le cui implicazioni pratiche e operative sono di fondamentale importanza per molte Imprese private.

 

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17.09.2019 – CCNL E APPALTO: LA COERENZA DEL CONTRATTO COLLETTIVO VA VALUTATA RISPETTO ALL’OGGETTO DELL’APPALTO © riproduzione riservata dello Studio GF LEGAL STP