AMMINISTRATORE E DIPENDENTE DELLA STESSA SOCIETA’ COMPATIBILITA’ TRA I DUE RUOLI
Il rapporto di immedesimazione organica tipico di chi ricopre una carica sociale, all’interno di una società, è compatibile con un rapporto di lavoro subordinato per la medesima azienda?
Tale quesito è sempre di grande attualità.
La risposta è certamente negativa nel caso dell’Amministratore Unico, il quale, rappresentando in via esclusiva la società, finirebbe per essere datore di lavoro di se stesso.
Al contrario, in altre ipotesi ed in presenza di alcuni presupposti, la risposta potrebbe essere positiva.
Anche l’INPS, di recente, proprio sul tema “amministratore e dipendente della stessa società” ha affermato la compatibilità dei due ruoli in presenza di specifici requisiti con il messaggio n. 3359/2019.
Considerata la c.d. doppia anima di Dipendente e di Amministratore, dovrà apparire chiaramente la separazione tra il rapporto di lavoro subordinato ed quello di immedesimazione organica.
Dalle pronunce degli Enti di riferimento e della Giurisprudenza emerge come, di fatto, la posizione di lavoratore dipendente, generalmente un Dirigente, sia compatibile con quella di Amministratore della società, purché tale cumulo sia subordinato a due condizioni:
- Che i poteri attribuiti all’Amministratore siano tali da non pregiudicare l’esistenza del vincolo di subordinazione.
- Che l’attività esercitata dal Dirigente non sia coincidente con l’attività esercitata dallo stesso nella sua funzione di Amministratore.
Le attività svolte come Dirigente non devono rientrare nel mandato di Amministratore ed il medesimo, nella sua doppia veste, deve essere, sempre e comunque, sopposto al controllo della società.
Da un lato, infatti, il Dirigente deve essere soggetto al un potere disciplinare e direttivo di un superiore e, comunque, della società, in quanto datore di lavoro, quale imprescindibile fondamento del vincolo di subordinazione.
Dall’altro lato, quale Amministratore dovrà sempre rispondere del suo operato nei confronti del Consiglio di Amministrazione.
Il medesimo, infatti, non potrà avere compiti/deleghe e poteri illimitati o indiscriminati; la volontà della società non può essere riconducibile ed essere unicamente espressione di quella dell’Amministratore.
Fondamentale è, dunque, l’individuazione e la specificazione dei poteri delegati e dei riporti.
Sarà, infatti, necessario evitare qualsiasi conflitto di interessi, anche potenziale, fra lo svolgimento dell’attività di Amministratore e quella di Dirigente, limitando le deleghe a funzioni che non siano incompatibili od in conflitto con le attività di lavoro dipendente e con l’inquadramento previdenziale di quest’ultimo.
amministratore e dipendente di società: l’inps ammette la compatibilità
Scarica le recenti precisazoni fornite dall’INPS con il messaggio n.3359/2019
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22.11.2019 – AMMINISTRATORE E DIPENDENTE DELLA STESSA SOCIETA’ COMPATIBILITA’ TRA I DUE RUOLI © riproduzione riservata dello Studio GF LEGAL STP