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RIDER: LA CORTE D’APPELLO DI TORINO MODIFICA LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO SUL CASO FOODORA. Fusani: “Un assist importante per le parti sociali”

A meno di un anno dalla prima sentenza italiana sui rider della società tedesca Foodora, la Corte d’Appello di Torino è intervenuta nuovamente sulla questione, ribaltando, seppur parzialmente, il verdetto di primo grado.

I giudici di secondo grado hanno ricondotto il rapporto di lavoro dei fattorini alle c.d. “collaborazioni organizzate dal committente” previste dall’art. 2 del decreto legislativo n.81 del 2015, che prevede l’applicazione della disciplina del lavoro subordinato nei casi in cui la prestazione di lavoro personale venga organizzata dal datore di lavoro in riferimento ai tempi e ai luoghi di lavoro. Ne deriva, secondo la Corte, il diritto dei riders alle retribuzioni dirette, indirette e differite da calcolarsi secondo quanto previsto per i lavoratori del 5° livello CCNL Logistica e Trasporto merci.

“La sentenza della Corte d’Appello di Torino dimostra che il confronto tra le parti sociali costituisce la strada maestra per la risoluzione delle questioni lavorative legate al mondo dei riders e della gig economy in generale” ha commentato Mario Fusani, avvocato giuslavorista e socio fondatore dello studio legale GF legal stp. “Non è un caso che il nuovo orientamento sia arrivato proprio dopo l’inserimento della figura del rider all’interno del CCNL Logistica e Trasporto tramite l’accordo integrativo siglato a luglio del 2018. In attesa delle motivazioni della sentenza, infatti, è lecito pensare che l’accordo integrativo abbia costituito una base per il riconoscimento della natura subordinata del lavoro dei riders”.

 

ridersTale accordo ha regolato per la prima volta la figura del rider in un contratto collettivo, qualificando i fattorini come lavoratori subordinati e prevedendo per gli stessi specifiche tutele assicurative e previdenziali.

Secondo l’Avv. Fusani, tuttavia, vi sono delle questioni ancora irrisolte. “In primo luogo quello della rappresentanza delle parti: al tavolo delle trattative, infatti, non erano presenti nè i rappresentanti dei riders né quelli delle piattaforme di distribuzione. L’assenza delle parti sociali effettivamente coinvolte ha portato alla mancanza di una specifica regolamentazione dell’algoritmo che gestisce le consegne tramite la geolocalizzazione ed il c.d. ranking reputazionale dei fattorini. Tali questioni vengono trattate solo superficialmente nell’accordo in questione”.

Nel ricorso presentato, infatti, i riders hanno chiesto anche un risarcimento per violazione della privacy, commessa proprio tramite l’app di gestione delle consegne.

In ogni caso la sentenza della Corte d’Appello apre la strada a nuovi possibili scenari legati alla regolamentazione del rapporto di lavoro dei ciclofattorini della gig economy.

La scelta della Corte di ricondurre il rapporto di lavoro dei riders all’art. 2 del decreto legislativo 85 del 2015, costituisce un assist importante per le parti sociali.” – conclude l’Avv. Fusani – “Tale articolo, infatti, stabilisce la possibilità, per le associazioni sindacali maggiormente rappresentative, di prevedere una disciplina specifica che regoli il trattamento economico e normativo sulla base delle esigenze del settore di riferimento. In altri contesti tale possibilità è stata sfruttata per stabilire tutele ad hoc sulla base dell’attività svolta. Un esempio è quanto avvenuto nell’ambito degli operatori di call center. Tramite le deroghe previste dal suddetto art. 2, infatti, è stato possibile differenziare la disciplina applicabile ai lavoratori a seconda del loro impiego nella gestione delle chiamate in entrata o in uscita”.

 

14.01.2019 – RIDERS: LA CORTE D’APPELLO DI TORINO MODIFICA LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO SUL CASO FOODORA. Fusani: “Un assist importante per le parti sociali” © riproduzione riservata dello Studio GF LEGAL STP