CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO: PROROGA E RINNOVO SENZA CAUSALE NELLA LEGGE DI BILANCIO 2021 | IL GIORNALE DELLE PMI
contratti a tempo determinato: PROROGA E RINNOVO SENZA CAUSALE nella legge di bilancio 2021 | il giornale delle pmi
possibile prorogare o rinnovare, fino al 31 marzo 2021, per una sola volta, i contratti a tempo determinato, compresi quelli in somministrazione.
Con la Legge n.172/2020, nota anche come “Legge di Bilancio”, introdotte alcune novità, anche in materia di contratti a tempo determinato. Previsto rinnovo e proroga senza l’inserimento delle apposite causali, reintrodotte nel nostro ordinamento dal c.d. Decreto Dignità.
Con il Decreto Rilancio n. 34-2020, in ragione delle difficoltà economiche legate alla pandemia, era già prevista la facoltà, per gli imprenditori, di prorogare o rinnovare i rapporti a termine, anche in assenza di causali, fino al 31.12.2020.
Con la Legge di Bilancio 2021 è stato disposto un ulteriore prolungamento, fino al 31 marzo 2021, del termine entro il quale i contratti a tempo determinato potranno essere rinnovati o prorogati, per massimo di 12 mesi, senza l’inserimento delle apposite causali, reintrodotte nel nostro ordinamento dal c.d. Decreto Dignità.
Dopo la Legge di Bilancio 2021, quindi, sarà possibile, fino al 31 marzo 2021, prorogare o rinnovare, per una sola volta, i contratti a tempo determinato, compresi quelli in somministrazione, senza dover specificare le c.d. causali, e cioè senza che ricorrano:
- esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività;
- esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria;
- esigenze di sostituzione di altri lavoratori.
La proroga o il rinnovo non possono superare il termine di 12 mesi, fermo comunque restando il limite massimo di 24 mesi previsto per ciascun lavoratore a tempo determinato nella medesima azienda.
Se da un lato è vero che l’assenza di causali garantisce una determinata “libertà di movimento” al datore di lavoro, è altrettanto vero che sono pochi i casi in cui si può realmente usufruire di tali deroghe.
Il commento dell’avvocato, giuslavorista, Mario Fusani nel contributo per Il Giornale delle PMI.
La possibilità di procedere ad una proroga o ad un rinnovo, infatti, è concessa esclusivamente per quei contratti che non sono stati già stati prorogati o rinnovati in precedenza (per effetto della prima agevolazione contenuta del D.Rilancio e che scadranno nei primi mesi del 2021, cioè che siano stati stipulati, al più tardi a marzo 2020, poco prima della diffusione in Italia della pandemia).
Il fatto che si sia reso necessario un ulteriore intervento normativo sulle proroghe ed i rinnovi dei contratti a tempo determinato, denota l’inadeguatezza del c.d. Decreto Dignità alla situazione attuale e la necessità di una riforma strutturale della disciplina dei rapporti a tempo determinato. Conclude Mario Fusani.
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