LICENZIAMENTO COLLETTIVO LIMITATO AD UNA UNITA’ PRODUTTIVA | DIRITTO.IT
LICENZIAMENTO COLLETTIVO LIMITATO AD UNA UNITA’ PRODUTTIVA | DIRITTO.IT
il datore di lavoro deve dimostrare che ricorrano oggettive esigenze tecnico-produttive ed organizzative che giustifichino l’avvio della procedura di licenziamento collettivo.
In tema di licenziamento collettivo circoscritto ad un’unica unità produttiva è intervenuta nuovamente la Corte di Cassazione, con due recenti ordinanze, una del 17 settembre 2020 n. 19416 ed una successiva del 09 ottobre 2020, n. 21886.
Dalle suddette pronunce emerge, come orami noto, che in caso di licenziamento collettivo:
- la platea dei lavoratori interessati alla riduzione di personale possa essere limitata agli addetti di un determinato reparto o settore aziendale;
- la comparazione dei lavoratori non debba necessariamente interessare l’intero complesso aziendale, ma possa avvenire nell’ambito della singola unità produttiva.
Allo stesso modo, la Cassazione ritiene altrettanto noto che, per legittimare quanto sopra, sia onere del datore di lavoro dimostrare che:
- ricorrano oggettive esigenze tecnico-produttive ed organizzative che giustifichino l’avvio di una simile procedura;
- sulla base di quelle stesse esigenze tecnico-produttive ed organizzative si giustifichi la predeterminazione del limitato campo di selezione del personale oggetto della procedura;
- che le risorse coinvolte non posseggano professionalità equivalenti a quelle degli addetti ad altri reparti o sedi e, quindi, non possano essere ai medesimi comparati.
Tutto quanto sopra, ribadisce la Corte, deve costruire oggetto di puntuale e specifica descrizione nella comunicazione di avvio della procedura di licenziamento collettivo – ex art. 4, comma 3, della legge n. 223 del 1991 – oltre che emergere chiaramente in sede di esame congiunto, al fine di consentire alle organizzazioni sindacali di verificare la sussistenza di quelle oggettive esigenze aziendali che hanno determinato la necessità dei programmati licenziamenti e che legittimino il più ristretto ambito di scelta dei lavoratori da licenziare.
Estratto dall’articolo pubblicato Diritto.it
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