
Il contratto d’appalto nel settore vitivinicolo
In questo periodo in cui inizia la vendemmia e in cui le imprese agricole potrebbero avere la necessità di fare ricorso all’utilizzo di manodopera non aziendale, è necessario avere ben chiare le nuove disposizioni di legge in materia di appalto.
Per contrastare l’uso illecito dell’appalto e di ogni altra forma di interposizione illecita di manodopera e per combattere il caporalato, il Legislatore ha ripristinato la rilevanza penale dell’appalto illecito e ha dettato alcune norme specifiche per l’appalto in agricoltura.
QUANDO L’APPALTO È LECITO
L’appalto è il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro.
Le caratteristiche del contratto d’appalto sono, quindi, l’organizzazione da parte dell’appaltatore dei mezzi necessari per svolgere l’attività a lui affidata dal committente e l’assunzione del rischio della gestione dell’intera attività appaltata, compreso quello dell’eventuale mancato raggiungimento del risultato connesso alla stipulazione dell’appalto.
Affinché l’appalto possa essere considerato genuino occorre che l’appaltatore non sia un mero intermediario, ma un vero e proprio imprenditore con un’organizzazione produttiva e che abbia il potere di dirigere quel lavoro, cioè di indirizzare e guidare la prestazione dei lavoratori nell’esecuzione dell’opera.
Ciò posto, la liceità dell’appalto deve essere valutata sempre, caso per caso, in relazione alle differenti organizzazioni produttive.
CONSEGUENZE DELL’APPALTO ILLECITO
L’appalto è illecito quando è del tutto assente il tratto qualificante della direzione tecnica ed organizzativa della prestazione da parte dell’appaltatore e quando il potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell’appalto sia svolto dal committente.
Il Legislatore, con il Decreto-Legge 194/2024, ha stabilito che, nel caso di appalto non genuino, è previsto l’arresto fino a un mese o l’ammenda di Euro 60, per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro a carico, tanto dell’utilizzatore, quanto dello pseudo appaltatore.
Nel caso di sfruttamento di minori, invece, la pena prevista è l’arresto fino a diciotto mesi e l’ammenda è aumentata fino al sestuplo.
In riferimento a queste novità legislative, è intervenuto anche l’Ispettorato Territoriale del Lavoro, con due note, fornendo le prime indicazioni operative.
Con la prima nota, l’Ispettorato del Lavoro ha chiarito che la quantificazione della sanzione deve tener conto delle nuove soglie minime e massime, disposte dal Legislatore.
Pertanto, in caso di appalto illecito, la pena pecuniaria minima sarà pari a 5.000,00 Euro, mentre, la pena massima sarà pari a Euro 50.000,00.
L’Ispettorato ha chiarito, altresì, alcuni specifici aspetti relativi alla recidiva, precisando le maggiorazioni previste nel caso in cui il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali, per i medesimi illeciti, nei tre anni precedenti, al fatto contestato
Con la seconda, l’Ispettorato del Lavoro ha specificato che le nuove sanzioni trovano applicazione in relazione alle condotte poste in essere a decorrere dal 2 marzo 2024 e ha chiarito che le nuove disposizioni si applicano, anche, alle condotte iniziate prima del 2 marzo 2024 e proseguite dopo tale data.
DECRETO LEGGE AGRICOLTURA – APPALTI IN AGRICOLTURA
Con il Decreto-Legge Agricoltura D.L. 63/2024, il Legislatore ha deciso di intensificare i controlli in materia d’appalto, prevedendo l’istituzione presso l’INPS della banca dati degli appalti in agricoltura, ai cui contenuti accede il personale ispettivo dell’Ispettorato nazionale del lavoro, del Comando carabinieri per la tutela del lavoro, della Guardia di finanza e dell’INAIL.
A questa banca dati dovranno iscriversi le imprese non agricole, singole ed associate, addette ad attività di raccolta di prodotti agricoli, nonché ad attività di cernita, di pulitura e di imballaggio dei prodotti ortofrutticoli, purché connessa a quella di raccolta, e le imprese che effettuano lavori e servizi di sistemazione e di manutenzione agraria e forestale, di imboschimento, di creazione, sistemazione e manutenzione di aree a verde, che intendono partecipare ad appalti in cui l’impresa committente sia un’impresa agricola.
Alla stipulazione del contratto di appalto, queste imprese dovranno rilasciare, al committente, la polizza fideiussoria assicurativa a garanzia dei contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto e delle retribuzioni spettanti ai lavoratori dipendenti dell’impresa stessa, impiegati nell’appalto.
TRATTAMENTO ECONOMICO DEI LAVORATORI NEGLI APPALTI PUBBLICI
Il Legislatore ha, inoltre, posto l’attenzione sulle condizioni di lavoro nell’ambito dell’appalto.
Infatti, ha disposto che al personale impiegato nell’appalto di opere o servizi e nel subappalto spetta un trattamento economico e normativo, complessivamente non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale, stipulato dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicato nel settore e per la zona, strettamente connessi con l’attività oggetto dell’appalto e del subappalto.
Pertanto, il Legislatore ha esplicitato quanto già la Giurisprudenza, soprattutto del TAR, aveva evidenziato e, cioè, che i lavoratori impiegati nell’appalto hanno diritto di ricevere un trattamento retributivo non inferiore a quanto previsto dai CCNL (applicati in quel settore e in quella zona).
Inoltre, il Legislatore ha previsto nuovi obblighi in materia di appalti; in particolare ha stabilito che il responsabile del progetto, negli appalti pubblici, e il direttore dei lavori, o il committente in mancanza di nomina del direttore dei lavori, negli appalti privati, devono verificare la congruità dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva, nei casi e secondo le modalità di cui al decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, previsto dall’articolo 8, comma 10-bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (DURC di congruità).
CONCLUSIONI
L’attenzione del Legislatore nei confronti della genuinità dell’appalto è un tema sempre più centrale all’interno della nostra normativa.
Pertanto, è importante affidarsi a professionisti che siano aggiornati sulle novità legislative e giurisprudenziali e abbiano l’adeguata competenza ad affrontare i differenti aspetti del settore.
Estratto dall’articolo pubblicato su L’ENOLOGO ON LINE – la rivista ufficiale di Assoenologi
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