
Novita’ nel mondo enologico. Un sistema di tracciabilita’ digitale: la fascetta anche per i vini i.g.t. per combattere la contraffazione e le frodi.
A partire da febbraio 2024 anche i vini I.G.T, oltre a quelli D.O.C.G. e D.O.C., potranno utilizzare la c.d. fascetta dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, per l’identificazione dei prodotti e per evitare il rischio di contraffazione, garantire la tracciabilità e valorizzare i vini.
LA PREVISIONE NORMATIVA ATTUALE
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 16 del 20 gennaio 2024 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste del 19 dicembre 2023 che ha modificato il Decreto del Ministero dell’Agricoltura n. 2183 del 27 febbraio 2020 su “Caratteristiche, diciture, modalità per la fabbricazione, l’uso, la distribuzione, il controllo ed il costo dei contrassegni per i vini a denominazione di origine controllata e garantita e per i vini a denominazione di origine controllata, nonché caratteristiche e modalità applicative dei sistemi di controllo e tracciabilità alternativi”.
Di seguito, elenchiamo, nel dettaglio, le modifiche che sono state effettuate nel 2023, sul testo del Decreto del 2020:
- Sono stati previsti sistemi di controllo e tracciabilità alternativi.
È stato soppresso l’utilizzo di un codice alfanumerico univoco non seriale che consente l’identificazione univoca dell’azienda che lo ha generato e fornito, di cui alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 10.
E’ stato modificato il comma 3 dell’articolo 10: “3. Il sistema telematico è fornito dall’IPZS, è dotato di sistemi anticontraffazione con tracciabilità gestita da banche dati dedicate. I contrassegni, carte valori, per il sistema di controllo e tracciabilità telematico alternativo all’uso della fascetta, oltre al codice alfanumerico non seriale di cui al comma 2 recano il codice bidimensionale per la lettura automatizzata e hanno formato, dimensioni ed elementi indicati nell’allegato 4, che costituisce parte integrante del presente decreto”.
Anche il comma 5, è stato modificato come di seguito : “L’onere di effettuare la richiesta all’IPZS, della gestione e distribuzione dei contrassegni di cui al comma 3 è a carico degli organismi di controllo o dei consorzi eventualmente da loro delegati in ordine agli accordi stabiliti da una specifica convenzione. Nel piano di controllo dovrà essere data evidenza di tale convenzione”;
infine, è stato soppresso il comma 12.
- Introduzione del costo dei contrassegni.
A tal proposito, è stato inserito l’articolo 10-bis, il quale stabilisce che i prezzi unitari dei contrassegni relativi al sistema tematico per i vini DOC e IGT, al netto dell’IVA, non debbano superare l’ importo di Euro 0,0045 per i contrassegni standard, in carta colla e l’importo di Euro 0,0055 per i contrassegni, standard, in carta autoadesiva.
LA FASCETTA PER I VINI D.O.C.G. E D.O.C. E LE DIFFERENZE CON L’ATTUALE D.M.
Occorre considerare che, prima dell’entrata in vigore del Decreto del 2023, gli unici vini che potevano usufruire del contrassegno dello Stato erano i vini D.O.C.G. – in via obbligatoria – ed i vini D.O.C. – per i quali, invece, l’utilizzo era facoltativo e rimane facoltativo a tutt’oggi.
Il comma 6 dell’art. 48 L. 238/2016 prevede che “i vini a DOCG devono essere immessi al consumo in bottiglia […] muniti, a cura delle imprese imbottigliatrici, di uno speciale contrassegno, stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato o da tipografie autorizzate, applicato in modo da impedirne il riutilizzo […] fornito di un’indicazione di serie e di un numero di identificazione”.
Invece, il comma 7 dell’art. 48, per i vini D.O.C., prevede la possibilità di utilizzare, in alternativa al contrassegno di Stato, il numero di lotto attribuito alla partita certificata di vini imbottigliati.
Il comma 8, infine, prevede che “i consorzi di tutela di cui all’art. 41, sentita la filiera vinicola interessata, […[ decidono se avvalersi di un sistema telematico di controllo e tracciabilità alternativo per i vini confezionati a DOC e IGT […] che, attraverso l’apposizione in chiaro, su ogni contenitore, di un codice alfanumerico univoco non seriale o di altri sistemi informatici equivalenti, renda possibile l’identificazione univoca di ciascun contenitore immesso sul mercato”.
Ma vi è di più, il Decreto Ministeriale del 19 dicembre 2023, modificando il precedente Decreto del 27 febbraio 2020, ha introdotto un sistema di controllo e tracciabilità alternativo, affidandolo all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, ed ha previsto che i contrassegni utilizzati, oltre al codice alfanumerico non seriale, debbano recare un “QR Code”, ovvero un codice alfanumerico, di codifica bidimensionale, che può essere letto da qualsiasi dispositivo dotato di fotocamera, recante formato, dimensioni e caratteristiche, indicate nell’allegato 1, del Decreto 19 dicembre 2023.
LA NUOVA TECNOLOGIA ANTICONTRAFFAZIONE ED IL RUOLO DELL’ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO.
Queste nuove previsioni, di fatto, consentirebbero un sistema di tracciamento più snello, che in un certo modo, renderebbe più accessibile e agile la commercializzazione del vino, che oramai si è affacciato ad amplissimo raggio sul mondo del digitale e della vendita on line sia attraverso piattaforme ecommerce delle singole cantine ma anche su grandi marketplace on line.
Ciò posto, a partire dal mese di luglio 2024, l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha iniziato a produrre i contrassegni anche per le Indicazioni geografiche, ampliando così la possibilità di certificazione e sicurezza per questi prodotti.
Una tecnologia, questa, sicuramente più avanzata, rispetto al passato, nonché una garanzia poiché trattasi di contrassegni forniti dallo Stato.
Infatti, ognuno dei nuovi contrassegni sarà dotato di un QR Code che, scannerizzato con il proprio smartphone, consentirà ai consumatori di accedere direttamente al c.d. “passaporto digitale di prodotto” così come citato dalla Zecca dello Stato.
Segnaliamo che, sul contrassegno si potranno leggere, tutte le informazioni sulla filiera di quella bottiglia, nonché informazioni ulteriori sul prodotto stesso, ivi compresi, abbinamenti, consigli e suggerimenti, al fine di valorizzare, il più possibile, il singolo prodotto.
PER I VINI IGT, LA FASCETTA E’ FACOLTATIVA
Per i vini IGT (ie. Indicazione geografica tipica), la fascetta sarà diversa rispetto a quella prevista per i vini D.O.C.G. e, soprattutto, sarà facoltativo apporla, rispetto ai vini D.O.C.G. (i.e. Denominazione di Origine Controllata e Garantita), per i quali, come detto, la fascetta è obbligatoria.
Trattandosi di una scelta facoltativa, peraltro, nel settore vitivinicolo sono sorte delle preoccupazioni, stante la confusione che potrebbe andare ad ingenerarsi nei consumatori.
Difatti, in diversi territori, le denominazioni sono legate ad una sola varietà di prodotto.
Ciò posto, come temono alcuni produttori, il consumatore occasionale, disattento o poco esperto in materia, potrebbe andare in confusione, trovando negli scaffali, un vino DOCG, con la relativa fascetta obbligatoria di Stato, un vino DOC, con una fascetta facoltativa e un vino IGT, con relativa fascetta facoltativa, essendo le fascette di queste tre tipologie molto simili e di non facile comprensione ad un occhio frettoloso o inesperto.
In conclusione
A questo punto, non ci resta che attendere, per verificare se veramente sarà un sistema snello, in prevenzione della contraffazione e a garanzia della tracciabilità come sostiene il Ministero, o se, invece, questa nuova procedura, ingenererà, al contrario, confusione nei consumatori con questa nuova procedura.
Estratto dall’articolo pubblicato su L’ENOLOGO ON LINE – la rivista ufficiale di Assoenologi
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