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Con la Legge di Bilancio 2018, L. 205/2017, il Legislatore ha sancito espressamente il divieto di corrispondere la retribuzione, o anticipi di essa, in danaro contante, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato: subordinato, di collaborazione o con soci di cooperative, a far data dall'1 luglio 2018.Al fine di garantire la tracciabilità, è imposto l'utilizzo di specifici mezzi di pagamento, quali il bonifico bancario, gli strumenti di pagamento elettronici o l'assegno consegnato al lavoratore, o ad un suo delegato in caso di comprovato impedimento.

Contribuisce nel fare chiarezza rispetto al tema della legittimità dei controlli esercitabili dal Datore di lavoro sugli strumenti aziendali con particolare riferimento al telefono aziendale, la pronuncia dell'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali dello scorso 11 gennaio 2018, in relazione ad una richiesta di verifica preliminare ai sensi dell'articolo 17 del Codice, richiesta da una azienda operante anche in Italia, in merito al trattamento di dati personali dei propri dipendenti cui sia stato assegnato un telefono aziendale.

Con la risposta ad interpello n. 5/2017, il Ministero del Lavoro ha fornito la propria interpretazione dell'art. 47, co.4, D. Lgs. n. 81/2015, concernente le ipotesi di assunzione in apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, di lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale.

Con la Sentenza n. 131/2017, la Corte di Appello di Milano, Sezione Lavoro, ha stabilito che nelle ipotesi di licenziamento collettivo, il datore di lavoro non è soggetto all'obbligo di repechage nei confronti dei lavoratori in esubero, come, invece, accade nei casi di licenziamento individuale per motivi economici.La vicenda trae origine dall'impugnazione di un licenziamento intimato ad un lavoratore all'esito della procedura di licenziamento collettivo